Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17432 del 20/08/2020

Cassazione civile sez. I, 20/08/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 20/08/2020), n.17432

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 35021-2018 r.g. proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro, rappresentato e difeso, ex

lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici in

Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è elettivamente domiciliato;

– ricorrente –

contro

O.J.;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Bologna, depositato in data

17.8.2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

8/7/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.Con il decreto impugnato il Tribunale di Bologna, in parziale accoglimento della domanda avanzata da O.J., cittadino del Ghana, ha riconosciuto a quest’ultimo la invocata protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b.

Il tribunale ha ricordato, in primo luogo, la vicenda personale del richiedente asilo, secondo quanto riferito da quest’ultimo; egli ha infatti narrato: i) di essere nato in (OMISSIS), villaggio di (OMISSIS); il) di essere stato costretto a fuggire dal Ghana in conseguenza della denuncia per incendio colposo di una piantagione e per il rischio di subire, anche prima del processo, una carcerazione ingiusta e disumana.

Il tribunale ha ritenuto che: a) non era fondata la domande, volta al riconoscimento dello status di rifugiato per la mancanza di atti persecutori in danno del richiedente; b) era fondata invece quella volta ad ottenere la reclamata protezione sussidiaria, D.Lgs. n. 251 del 2007, sub art. 14, lett. b, in ragione della complessiva valutazione di credibilità del racconto e del rischio, pertanto, di subire una carcerazione, anche preventiva, lunga e disumana, in conseguenza dell’accertata condizione di mancanza di rispetto dei diritti umani nelle carceri ghanesi.

2. Il decreto, pubblicato il 17.8.2018, è stato impugnato dal Ministero dell’Interno con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

Il richiedente O.J. intimato non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.Con il primo ed unico motivo il ministero ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e art. 14, lett. b. Si contesta la valutazione di credibilità espressa dal tribunale in ordine al racconto del richiedente protezione, nonchè l’assolvimento dell’onere della prova in riferimento alla dimostrazione della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto alla protezione sussidiaria, richiedendosi, a differenza della tutela da accordarsi in riferimento allo status di rifugiato, non già un fondato timore di persecuzione, quanto piuttosto un rischio effettivo e non meramente astratto di danno. Si contesta, inoltre, la valutazione negativa espressa dal tribunale in relazione alla condizione di mancato rispetto dei diritti fondamentali nel sistema carcerario ghanese.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1 In ordine alle doglianze articolate sulla valutazione di credibilità del racconto del richiedente, è necessario ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019). Più precisamente, la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr. sempre, Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019).

Orbene, osserva la Corte come, sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge, la parte ricorrente pretenda, ora, un’inammissibile rivalutazione del contenuto delle dichiarazioni rilasciate dal ricorrente e del giudizio di complessiva attendibilità di quest’ultimo, profilo che è irricevibile in questo giudizio di legittimità perchè non dedotto nel senso sopra chiarito e perchè comunque rivolto ad uno scrutinio di merito delle dichiarazioni che invece è inibito al giudice di legittimità.

2.2 Quanto alle ulteriori censure sollevate dalla difesa erariale in ordine alla valutazione espressa dal tribunale sulle condizioni del sistema carcerario ghanese, occorre, anche in questo caso evidenziare come le doglianze si appuntino su profili di valutazione di merito, che risultano invece incensurabili innanzi al giudice di legittimità che non può, in realtà, ripetere uno scrutinio contenutistico sulla ricorrenza dei presupposti fattualì dell’invocata tutela protettiva, profilo quest’ultimo sul quale i giudici del merito hanno adeguatamente argomentato, con particolare riferimento alla ricorrenza dei requisiti normativi richiesti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b, e ciò attraverso la consultazione di competenti fonti di informazione internazionali.

Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa della parte intimata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2020

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