Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17432 del 19/08/2011

Cassazione civile sez. II, 19/08/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 19/08/2011), n.17432

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.L. (OMISSIS), M.G.

(OMISSIS), C.T. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SISTINA 121, presso lo studio

dell’avvocato MELLUSO SIMONA, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MAURIELLO GIACOMO;

– ricorrenti –

contro

L.F., (OMISSIS) elettivamente domiciliata in

ROMA VIA GIULIANA 58, presso lo studio dell’avvocato PIANCATELLI

MARCO, rappresentata e difesa dall’avvocato MAIELLO VINCENZO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2558/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 05/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2011 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 19-10-1995 L.F. chiedeva di essere reintegrata nel possesso di un appezzamento di terreno di circa 1.000 mq. sito in (OMISSIS), dalla stessa posseduto e coltivato da oltre venti anni, dapprima con il marito C.F. e successivamente da sola, fino al febbraio del 1995, data in cui C.L., C. T. e M.G. le avevano impedito di accedere a detto fondo con atteggiamenti minacciosi e violenti.

Instauratosi il contraddittorio, si costituivano i resistenti C.L., C.T. e M.G., contestando tutto quanto rappresentato dalla L. e chiedendo il rigetto del ricorso.

Escussi i testi informatori, il Pretore di Sant’Anastasia, con ordinanza del 2-6-1997, reintegrava la L. nel possesso dell’appezzamento di terreno di 1.000 mq. e nel compossesso dell’aia e del cortile comuni e, seguendo l’orientamento giurisprudenziale della monofasicità dell’azione ex art. 703 c.p.c., non fissava l’udienza del merito possessorio, ritenendo concluso il giudizio e provvedendo al governo delle spese.

Con sentenza del 25-2-1998 il Tribunale di Nola dichiarava l’inammissibilità dell’appello proposto da C.L., C.T. e M.G..

I C. e la M. ricorrevano per cassazione avverso la predetta sentenza.

Con sentenza del 20-10-2000 la Corte Suprema cassava la decisione impugnata e rinviava la causa dinanzi alla Corte di Appello di Napoli, rilevando che il Tribunale di Nola non si era adeguato al principio enunciato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 1984 del 1998 circa la natura bifasica del procedimento possessorio.

Con atto notificato il 21-2-2002 C.L., C. T. e M.G. riassumevano la causa dinanzi alla Corte di Appello di Napoli, per sentir dichiarare la nullità del procedimento pretorile e della conseguente ordinanza-sentenza, per mancanza della fase a rito ordinario. In subordine, essi chiedevano che, accolto nel merito l’appello, venisse pronunciata la condanna della L. al pagamento delle spese di lite, comprese quelle del giudizio di legittimità, nonchè alla restituzione delle spese incassate a seguito del provvedimento emesso dal Pretore di Sant’Anastasia.

Con sentenza depositata il 5-9-2005 la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, che qualificava come sentenza, rigettava, limitatamente all’aia e al cortile comuni, la domanda di reintegrazione nel possesso proposta dalla L.;

confermava nel resto il provvedimento impugnato e condannava gli appellanti al pagamento dei tre quarti delle spese di tutte le fasi del giudizio, che dichiarava per il resto compensate.

Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso C. L., C.T. e M.G., sulla base di quattro motivi.

La L. ha resistito con controricorso.

In prossimità dell’udienza i ricorrenti hanno depositato una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c., comma 1 e dell’art. 143 disp. att. c.p.c. Rilevano che la Corte di Cassazione, con la sentenza di rinvio, aveva fissato il principio di diritto, già enunciato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 1984 del 1998, secondo cui “le modifiche introdotte dalla L. n. 353 del 1990 non hanno influito sulla struttura del procedimento possessorio che resta caratterizzato da una duplice fase, la prima, di natura sommaria, limitata all’emanazione dei provvedimenti immediati e la seconda a cognizione piena, avente ad oggetto il merito della pretesa possessoria e da concludersi con sentenza soggetta alle impugnazioni ordinarie”. Sostengono che la Corte di Appello, contravvenendo a tale principio, ha rigettato il primo motivo di appello, con il quale si chiedeva la dichiarazione di nullità del procedimento pretorile e della conseguente ordinanza, per mancanza della seconda fase di merito possessorio.

Il motivo è infondato.

La Corte di Appello di Napoli, con la pronuncia resa, non si è affatto discostata dal principio di diritto enunciato nella sentenza di rinvio, ma ha semplicemente chiarito, nel solco di un indirizzo formatosi in giurisprudenza (Cass. 18-7-2002 n. 10450: Cass. 15-4- 2004 n. 7155; Cass. S.U. n. 29-12-2004 n. 24071; Cass. 29-9-2006 n. 21140), che la natura bifasica del procedimento possessorio non costituisce ragione ostativa alla concentrazione delle due fasi, allorchè gli elementi raccolti nella fase istruttoria consentano al giudice di definire la causa con un provvedimento unico conclusivo dell’intero procedimento, il quale, ancorchè emesso nella forma dell’ordinanza, ha la natura sostanziale di sentenza.

E’ ben evidente che un simile orientamento non contravviene alla regola della natura bifasica del procedimento possessorio, ma ne postula anzi la validità. Correttamente, pertanto, la Corte territoriale, disattendendo il primo motivo di appello, ha ritenuto la validità del provvedimento, formalmente definito come ordinanza ma avente natura sostanziale di sentenza, con il quale il Pretore di S.Anastasia, unificando le due fasi, ha definito l’intero giudizio possessorio, provvedendo anche al governo delle spese di lite.

2) Con il secondo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione e falsa applicazione dell’art. 669 sexies, il quale dispone che il giudice provvede “sentite le parti”.

Sostengono che la Corte di Appello, nell’addurre che le altre due coresistenti non avevano chiesto di essere ascoltate, non ha considerato che se una parte, come nel caso di specie, è composta da più persone, tutte hanno diritto di essere ascoltate, e che le coresistenti dai verbali risultavano presenti in più udienze.

Con il motivo in esame viene denunciata una nullità che, ai sensi dell’art. 157 c.p.c., comma 2, avrebbe dovuto essere dedotta nella prima istanza successiva all’atto viziato o alla notizia di esso. Ne consegue che, per il principio di autosufficienza del ricorso, i ricorrenti avrebbero dovuto specificare di aver fatto tempestivamente valere il vizio nel procedimento di primo grado, riproponendo poi la questione in appello.

Il motivo, al contrario, risulta del tutto carente al riguardo, in quanto in esso non viene indicata la data dell’udienza in cui il Pretore avrebbe omesso di sentire gli odierni ricorrenti, pur avendone questi fatto richiesta, nè viene precisato il momento processuale in cui è stata proposta la relativa eccezione.

3) Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 384, 669 octies e 703 c.p.c., nonchè vizi di motivazione.

Deducono che la Corte di Appello ha confermato il provvedimento pretorile che, ultra petitum, aveva disposto la reintegra su un terreno di circa 1.000 mq., laddove la presunta coltivazione della L. era limitata alla sola parte terratica e non anche a quella arborea. Fanno presente che, come emerge dalla dichiarazione di C.L., tale coltivazione era sporadica, discontinua e tollerata, ed interessava una superficie di circa 400 mq., ubicata all’interno di un fondo di maggiore consistenza. Aggiungono che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto di natura petitoria l’eccepita esistenza del rapporto di affittanza agraria sorto a seguito della successione, ai sensi della L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 49 in favore dei figli coltivatori; rapporto che era stato indicato a dimostrazione del fatto che sia la L. che il marito non avevano mai coltivato il terreno, e che non è stato considerato ai fini probatori.

Il motivo, nella parte in cui fa cenno a un preteso vizio di ultrapetizione e all’erroneità del giudizio espresso dal giudice di appello circa la natura petitoria del rapporto di affittanza agraria dedotto in giudizio dagli appellanti, è privo del carattere di specificità, non essendo accompagnato dall’esposizione di ragioni idonee ad illustrare in modo intelligibile ed esauriente la sussistenza di violazioni di legge o carenze della motivazione.

Per il resto, con il motivo in esame vengono proposte mere censure di merito in ordine all’apprezzamento espresso dalla Corte di Appello, la quale, all’esito di una esauriente disamina delle risultanze di causa, ha ritenuto certo che la L. (e prima di lei il marito) coltivava il fondo in questione in modo non episodico ma sistematico e protrattosi nel tempo, ed ha escluso che tale coltivazione fosse concessa solo a titolo di cortesia dagli appellanti. I ricorrenti, in buona sostanza, intendono sollecitare a questa Corte una valutazione alternativa delle emergenze processuali, dimenticando che la Corte di Cassazione non ha il potere di riesaminare e valutare autonomamente i fatti di causa, in quanto spetta solo ai giudici di merito individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova (Cass. 5-3-2007 n. 5066; Cass. 21 aprile 2006, n. 9368; Cass, 20 aprile 2006, n. 9234; Cass, 16 febbraio 2006, n. 3436; Cass., 20 ottobre 2005, n. 20322).

4) Con il quarto motivo i ricorrenti, denunciando la violazione dell’art. 384 c.p.c., comma 1 e dell’art. 91 c.p.c., si dolgono del fatto che gli appettanti sono stati condannati al pagamento delle spese di tutti i gradi del giudizio, laddove le spese di primo grado sono state già corrisposte alla L. in via esecutiva, la sentenza di secondo grado è stata cassata e nel giudizio di legittimità la L. è rimasta contumace.

Il motivo appare solo in parte meritevole di accoglimento.

Secondo il costante orientamento di questa Corte, per l’ipotesi di cassazione della sentenza, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa, come nel caso in esame, anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, deve attenersi al principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo, piuttosto che n ai diversi gradi del giudizio e al loro risultato (Cass. 7-2-2007 n. 2634; Cass. 17-6-2010 n. 14619). Il criterio della soccombenza, infatti, non può essere frazionato secondo l’esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all’esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito a lei favorevole” (Cass. 25-3-2002 n. 4201; Cass. 11-1-2008 n. 406; Cass. 1-12-2009 n. 25270).

Nella specie, pertanto, il giudice di rinvio, nel ritenere, in considerazione dell’esito globale del processo, la soccombenza degli appellanti, ha legittimamente condannato questi ultimi al pagamento dei tre quarti delle spese di giudizio, a nulla rilevando, in contrario, che, in accoglimento del precedente ricorso per cassazione, la prima sentenza di appello sia stata cassata.

La pronuncia di condanna, tuttavia, non poteva essere estesa alle spese del precedente giudizio di legittimità, non avendo in esso la L. svolto alcuna attività difensiva.

La condanna ex art. 91 c.p.c. alle spese processuali, infatti, ha il suo fondamento nell’esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale per la parte che ha dovuto svolgere un’attività processuale per ottenere il riconoscimento e l’attuazione di un suo diritto; sicchè essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poichè questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass. 25-9- 1997 n. 9419; Cass. 29-11-1993 n. 11803).

La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata senza rinvio nella parte de qua, concernendo una statuizione che non avrebbe potuto essere adottata.

5) In considerazione della sostanziale soccombenza dei ricorrenti (che hanno visto accogliere, peraltro solo parzialmente, solo il motivo di ricorso attinente alle spese di giudizio), va pronunciata la condanna degli stessi, in solido, al pagamento delle spese del presente grado, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta i primi tre motivi, accoglie il quarto, cassa la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito, elimina la condanna degli appellanti al pagamento delle spese del precedente giudizio di cassazione. Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del presente grado, che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA