Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17432 del 13/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 13/07/2017, (ud. 24/05/2017, dep.13/07/2017),  n. 17432

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3237/2016 proposto da:

D.P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUNIGIANA

6, presso lo studio dell’avvocato GREGORIO D’AGOSTINO, rappresentato

e difeso dall’avvocato LUCIANA INTILISANO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati MAURO RICCI, EMANUELA

CAPANNOLO e CLEMENTINA PULLI;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1798/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 29/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/05/2017 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che, in accoglimento della domanda, il Giudice del Lavoro condannava l’INPS a corrispondere a D.P.M. i ratei dell’assegno di assistenza con decorrenza dalla domanda amministrativa del 5.3.2007;

che la Corte di appello di Messina, in riforma della decisione, ha condannato l’INPS al pagamento della prestazione con decorrenza dal mese di gennaio 2013;

che la statuizione di riforma è stata adottata in dichiarata adesione agli esiti della consulenza tecnica d’ufficio di secondo grado;

che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso D.P.M. sulla base di un unico motivo;

che l’INPS ha resistito con controricorso;

che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, censurando, in sintesi, la decisione per avere il consulente di ufficio omesso di esaminare la documentazione sanitaria, analiticamente indicata, costituita da esami clinici dei quali si assume la mancata indicazione nella medesima relazione peritale;

che il motivo, come articolato, è inidoneo alla valida censura della decisione;

che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, le critiche mosse alla consulenza ed alla sentenza devono possedere un grado di specificità tale da consentire alla Corte di legittimità di apprezzarne la decisività direttamente in base al ricorso (v., tra le altre, Cass. 17/07/2014 n. 16368), talchè la parte che addebita alla consulenza tecnica d’ufficio lacune di accertamento o errori di valutazione oppure si duole di erronei apprezzamenti contenuti in essa (o nella sentenza che l’ha recepita) ha l’onere di trascrivere integralmente nel ricorso per cassazione almeno i passaggi salienti e non condivisi e di riportare, poi, il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di evidenziare gli errori commessi dal giudice del merito nel limitarsi a recepirla e nel trascurare completamente le critiche formulate in ordine agli accertamenti ed alle conclusioni del consulente d’ufficio;

che questa Corte ha avuto modo di precisare che è onere della parte, in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso e del carattere limitato del mezzo di impugnazione, indicare quali siano le circostanze e gli elementi rispetto ai quali si invoca il controllo di logicità sub specie dell’apprezzamento della “causalità dell’errore”, ossia della decisività di tali circostanze (ex plurimis Cass. 28/03/2006 n. 7078);

che parte ricorrente si è sottratta agli oneri prescritti, omettendo di riprodurre il contenuto della la relazione peritale e dei chiarimenti resi dal ctu, onde dar modo alla Corte di verificare ex actis che effettivamente il consulente di ufficio aveva omesso di esaminare la documentazione medica allegata al ricorso, verifica questa preliminare a quella attinente alla decisività dei fatti emergenti dalla documentazione sanitaria della quale denunziato l’omesso esame;

che a tanto consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso con onere delle spese del giudizio di legittimità a carico del ricorrente.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte costituita, liquidate in complessivi Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA