Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17431 del 30/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 30/08/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 30/08/2016), n.17431

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15373-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

S.F.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 86/1/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA del 24/05/2012, depositata il 28/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. IOFRIDA GIULIA.

Fatto

IN FATTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di S.F., medico convenzionato, del silenzio rifiuto opposto ad istanza di rimborso dell’IRAP, versata negli anni dal 2003 al 2007, la C.T.R., con la sentenza indicata in epigrafe, nel rigettare l’appello dell’Ufficio, ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente, ritenendo che, nella specie, l’attivita professionale non fosse dotata di autonoma organizzazione.

Avverso la sentenza ricorre, su unico motivo, l’Agenzia delle Entrate. La contribuente non resiste.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rimale comunicazione alle parti. La controricorrente ha depositar) memoria.

Diritto

IN DIRITTO

1. L’unico motivo con il quale, deducendo la violazione e falsa applicazione di legge ed, in particolare, del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, si sostiene che l’utilizzazione di personale dipendente (anche nella misura minima di una persona con mansioni di segretaria) configura il presupposto dell’autonoma organizzazione, manifestamente infondato.

2. Il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla res controversa e stato, di recente, composto dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza n. 9451/16, hanno statuito, con riguardo al presupposto dell’IRAP, il seguente principio dì diritto: “il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.

Alla luce di tale principio, la sentenza impugnata e immune da censure. Si ritiene, pertanto, che sussistano i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c. per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, proponendosi, il rigetto del ricorso.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Non v’è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

Non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato da parte della ricorrente, poichè il disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, non si applica all’Agenzia delle Entrate (Cass. SSUU 9938/2014).

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2016

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