Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17431 del 23/07/2010
Cassazione civile sez. I, 23/07/2010, (ud. 21/04/2010, dep. 23/07/2010), n.17431
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 13265/2009 proposto da:
FERRANTE MARIANO, nella qualità di procuratore del sig. E.
C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SISTINA 121, presso lo
studio dell’avvocato FERRANTE Mariano che lo rappresenta e difende,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 5237/2009 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di
ROMA del 29/01/09, depositata il 04/03/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
21/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA;
è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che E.C., con ricorso del 27 maggio 2009, ha chiesto, nei confronti del Ministro della giustizia, la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza della Corte di Cassazione n. 5237 del 4 marzo 2009, laddove, nel dispositivo della stessa sentenza, condannando il Ministro della giustizia al rimborso delle spese di entrambi i gradi del giudizio in favore del ricorrente, ne ha disposto la “distrazione in favore dell’avv. Alfonso Marra antistatario”, anzichè la “distrazione in favore dell’avv. Mariano Ferrante antistatario”;
che il Ministro della giustizia, benchè ritualmente intimato, non si è costituito nè ha svolto attività difensiva.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il denunciato errore materiale sussiste;
che, infatti, dall’intestazione e dal contenuto della su richiamata sentenza di questa Corte, nonchè dagli atti del processo emerge che il difensore di E.C. era l’Avv. Mariano Ferrante;
che, pertanto, detto errore materiale deve essere corretto come determinato nel dispositivo;
che non sussistono i presupposti per pronunciare sulle spese (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 9438 del 2002, pronunciata a sezioni unite, e 10203 del 2009).
P.Q.M.
Visti gli artt. 287, 288, 391 bis cod. proc. civ. e art. 121 disp. att. cod. proc. civ.;
Accoglie il ricorso e dispone che: a) il dispositivo della sentenza della Corte di cassazione n. 5237 del 4 marzo 2009 sia corretto nel senso che l’espressione “distrazione in favore dell’avv. Alfonso Marra antistatario” deve essere sostituita con l’espressione “distrazione in favore dell’avv. Mariano Ferrante antistatario”; b) la presente ordinanza sia annotata sull’originale della stessa sentenza n. 5237 del 4 marzo 2009 e sia notificata alle parti a cura della cancelleria.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 21 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010