Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17431 del 19/08/2011
Cassazione civile sez. II, 19/08/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 19/08/2011), n.17431
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO Massimo – Presidente –
Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
T.B.N. (OMISSIS), elettivamente
domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 44, presso lo studio
dell’avvocato IMPERIO MICHELE, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAS ASSICURAZIONI SPA, A.C. (OMISSIS)
(deceduto);
– intimati –
avverso la sentenza n. 535/2005 della CORTE D’APPELLO di LECCE,
depositata il 19/09/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
25/05/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FUCCI Costantino che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Lecce ha condannato A.C. e la s.p.a. R.A.S. – Riunione Adriatica di Sicurtà, in solido, a pagare a C.P. e a L. C. 73.000,00 Euro, con rivalutazione monetaria e interessi, nonchè a rimborsare loro due terzi delle spese di giudizio, compensate per il resto.
Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’avvocato T.B.N., lamentando che non sia stata disposta la distrazione delle spese suddette in proprio favore, in quanto antistatario.
A.C. e la s.p.a. R.A.S. – Riunione Adriatica di Sicurtà non hanno svolto attività difensive nel giudizio di legittimità.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta dall’intestazione della sentenza impugnata – e se ne ha conferma dagli atti di causa – che nel giudizio a quo P. C. e L.C. sono stati rappresentati e difesi dagli avvocati Ida Traversa e Alfredo Traversa e non dall’avvocato B. T.N., il quale non era quindi legittimato a proporre l’impugnazione in esame.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Non vi è da provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, nel quale gli intimati non hanno svolto attività difensive.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2011