Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17430 del 30/08/2016
Cassazione civile sez. VI, 30/08/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 30/08/2016), n.17430
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
suL ricorso 15203-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
R.P.;
– intimato-
avverso la sentenza n. 70/22/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del PIEMONTE del 7/6/2012, depositata il 06/12/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. IOFRIDA GIULIA.
Fatto
IN FATTO
Nella controversia concernente l’impugnazione da pane di R.P., medico convenzionato, del silenzio rifiuto opposto ad istanza di rimborso dell’IRAP, versata negli anni 2004/2007, la C.T.R., con la sentenza indicata in epigrafe, nel rigettare l’appello dell’Ufficio, ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente, ritenendo che, nella specie, l’attivita professionale non fosse dotata di autonoma organizzazione, non essendo all’uopo rilevante la disponibilità di una collaboratrice part time.
Avverso la sentenza ricorre, su unico motivo, l’Agenzia delle Entrate. Il contribuente non resiste.
A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti la controricorrente ha depositato memoria.
Diritto
IN DIRITTO
1. L’unico motivo con il quale, deducendo la violazione e falsa applicazione di legge cd, in particolare, del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, si sostiene che l’utilizzazione di personale dipendente (anche nella misura minima di una persona con mansioni di segretaria) con figura il presupposto dell’autonoma organizzazione, manifestamente infondato.
2. Il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla rei controversa e stato, di recente, composto dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza n. 9451/16, hanno statuito, con riguardo al presupposto dell’IRAP, il seguente principio di diritto: “il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.
Alla luce di tale principio, la sentenza impugnata e immune da censure.
3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.
Non v’è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
Non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato da parte della ricorrente, poichè il disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, non si applica all’Agenzia delle Entrate (Cass. SSUU 9938/2014).
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2016