Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17430 del 28/06/2019

Cassazione civile sez. III, 28/06/2019, (ud. 05/04/2019, dep. 28/06/2019), n.17430

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26932-2017 proposto da:

N.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO

37, presso lo studio dell’avvocato CECILIA FURITANO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

N.V., domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

GIULIO DRAGO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 324/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 18/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/04/2019 dal Consigliere Dott. PASQUALE GIANNITI.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.La Corte di appello di Palermo con sentenza n. 324/2017, respingendo l’impugnazione proposta da N.F. nei confronti di N.V., ha integralmente confermato la sentenza 19/12/2014 del Tribunale di Sciacca, che aveva rigettato la domanda di restituzione proposta dal N., condannando l’appellante alla rifusione delle spese processuali relative al grado.

2.Era accaduto che N.F. aveva proposto ricorso al Tribunale di Sciacca chiedendo la condanna di N.V. al rilascio delle stanze identificate con i numeri (OMISSIS) di un complesso immobiliare in (OMISSIS). Precisamente il N. aveva allegato che: a) N.F., suo dante causa, aveva concesso in comodato al fratello G., dante causa della resistente, due stanze di quelle a lui assegnate nel fabbricato oggetto di divisione tra le parti: b) detto comodato si era poi protratto tra le odierne parti, aventi causa dei predetti F. e G.; c) la cugina aveva rifiutato di riconsegnargli le stanze; d) a seguito del suo formale recesso, era venuto meno il titolo della convenuta e quest’ultima era tenuta alla restituzione, ex art. 1810 c.c.. Il N. aveva, quindi, chiesto accertarsi la risoluzione del rapporto di comodato intercorrente con la resistente per effetto del suo recesso, con conseguente condanna di quest’ultima alla restituzione delle stanze.

La N. si era costituita ed aveva contestato la domanda del ricorrente, assumendo di avere ricevuto in donazione il bene, che, in via riconvenzionale, deduceva di averlo comunque usucapito.

Il Giudice di primo grado aveva rigettato la domanda di restituzione, proposta dal N., in quanto quest’ultimo non aveva dato alcuna prova dell’esistenza del contratto di comodato, che deduceva essere intercorso tra lui e la resistente e che poneva a fondamento della domanda di restituzione; ed aveva rigettato altresì la domanda riconvenzionale di usucapione, in quanto la stessa non poteva essere proposta nel giudizio regolato dal rito speciale locatizio.

Avverso la sentenza del giudice di primo grado aveva proposto impugnazione il N., dolendosi, da un lato, che il Tribunale aveva qualificato l’azione proposta in primo grado (non come azione di restituzione ex art. 1810 c.c., ma) quale rivendica; e, dall’altro, che le prove dedotte e ritenute irrilevanti dal giudice di primo grado erano rivolte proprio a fornire la dimostrazione del rapporto di comodato dedotto.

Si era costituita la N. anche nel giudizio di appello.

E la Corte territoriale con la sentenza impugnata, come sopra rilevato, ha integralmente confermato la sentenza di primo grado. La Corte ha ritenuto che un contratto di comodato era si intervenuto tra le parti originarie (i fratelli N.F. e G.), ma che, a seguito della morte di dette parti, il comodato si era risolto ex art. 1811 c.c. e, d’altronde, non era configurabile la successione di terzi, ancorchè eredi delle parti originarie, in un rapporto caratterizzato dal rapporto di fiducia, qual è il comodato. La Corte ha aggiunto che, al fine di dimostrare il dedotto rapporto, non erano rilevanti le prove articolate, perchè queste avevano ad oggetto un rapporto di comodato di cui era stato parte (non l’odierna resistente, ma) N.G..

3.Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso N.F..

Ha resistito con controricorso N.V..

In vista dell’odierna adunanza la controricorrente ha depositato memoria a sostegno del rigetto del ricorso.

Diritto

RITENUTO

CHE:

1.Il ricorso è affidato a tre motivi.

1.1.Con il primo motivo, articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il N. denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1809,1810 e 1811 c.c. e art. 1372 c.c. nella parte in cui: a) non ha ritenuto che nel comodato senza determinazione del termine di durata, agli eredi del comodante spetta sempre il diritto di agire per la risoluzione e la restituzione del bene sia in caso di morte del comodante che in caso di morte del comodatario; b) ha ritenuto che lui aveva agito nella qualità di erede del padre, essendo invece subentrato nel contratto di comodato in virtù dell’atto di donazione stipulato in suo favore dal padre nell’anno 1996.

1.2. Con il secondo motivo, articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, il N. denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e in particolare manifesta e irriducibile illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la Corte territoriale, da un lato, ha riconosciuto la risoluzione del contratto ex art. 1811 c.c.e dall’altro ha negato il suo diritto, quale avente causa del comodante, a richiedere la risoluzione del contratto e la restituzione dell’immobile.

1.3. Con il terzo ed ultimo motivo, articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, il N. denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2724 c.c., nonchè degli artt. 115 e 421 c.p.c., nella parte in cui la Corte territoriale ha rigettato le richieste di prova testimoniale che erano state da lui formulate e che sarebbero state rilevanti e decisive ai fini della sentenza, nonchè nella parte in cui ha omesso di valutare la natura reale della domanda (o eccezione) riconvenzionale da lui proposta in comparsa di costituzione ed il fatto che la resistente era erede del comodatario e che le prove erano dirette a provare che N.G., padre della resistente, era stato per l’appunto parte del comodato.

2. Il primo motivo è fondato.

Come è noto, il contratto di comodato è definito dall’art. 1803 c.c. come il contratto, essenzialmente gratuito, col quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinchè se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.

Sulla base di questa definizione, la dottrina ha posto in evidenza tre fondamentali requisiti del comodato: la realtà, l’obbligatorietà, l’unilateralità e la gratuità. Il comodato è contratto: reale, in quanto si perfeziona con la consegna della cosa; obbligatorio, in quanto il comodatario acquista un diritto personale sulla cosa data in uso; unilaterale, in quanto implica la prestazione di una sola parte (la restituzione della cosa da parte del comodatario); ed è gratuito, in quanto al comodatario, come al donatario, può essere imposto un onere, ma si realizzano gli estremi costitutivi del diverso contratto di locazione nel caso in cui, per il godimento di un bene, sia pattuita una controprestazione, in qualsiasi misura e sotto qualsiasi forma.

Quanto alla rilevanza dell’evento morte sul contratto, dall’art. 1811 c.c. si desume che, nel caso di morte del comodatario, il comodato sì estingue automaticamente, a prescindere dal fatto che ad esso fosse stato opposto o no un termine. Di conseguenza, il comodante potrà pretendere immediatamente dagli eredi del comodatario la restituzione della cosa.

Nel caso in cui invece a morire sia il comodante, in difetto di una precisa disposizione normativa, occorre distinguere se si tratti di comodato precario ovvero di comodato per il quale è stabilito un termine:

– nella prima ipotesi, gli eredi del comodante possono recedere dal contratto in ogni momento e pretendere la restituzione del bene (così come, del resto, avrebbe potuto fare il defunto);

– al contrario, nell’ipotesi di comodato per il quale è stabilito un termine, gli eredi del comodante, stante la natura obbligatoria del contratto, sono tenuti a rispettare il termine originariamente concordato (in pendenza del quale si sia verificata la morte del comodante), e non possono pretendere la restituzione anticipata del bene (v. in tal senso, con riferimento ad ipotesi di comodato destinato a protrarsi per tutta la durata della vita del comodatario, sent. nn. 21059 del 3/11/2004, 3834 del 17/06/1980 e 11620 del 4/12/1990; e, con riferimento ad ipotesi di comodato comunque a termine, le sentenze nn. 2927 del 12/09/1968; 986 del 10/04/ 1970, 1018 del 20/3/1976 e 3834 del 17/06/1980), salvo i casi previsti dall’art. 1804 c.c., art. 1809 c.c., comma 2 e art. 1811 c.c. (si tratta dei casi in cui: gli eredi del comodante abbiano urgente e imprevisto bisogno di utilizzare il bene; il comodatario venga meno ad una delle sue obbligazioni; muoia anche il comodatario).

Occorre qui ribadire che, come già da anni rilevato da questa Sezione (Sentenza n. 8548 del 03/04/2008, Rv. 602509 – 01), la tesi per cui il comodato si fonda sulla fiducia delle parti interessate (c.d. intuitus personae), e, pertanto, si estingue con la morte del comodante non soltanto è priva di fondamento normativo, ma contrasta anche con l’unilateralità sua propria (essendo configurabile (l’intuitus personae soltanto in prospettiva bilaterale).

E più di recente questa Corte ha avuto anche modo di precisare che – “in caso di cessazione del contratto di comodato per morte del comodante o del comodatario e di mantenimento del potere di fatto sulla cosa da parte di quest’ultimo o dei suoi eredi”, caso che per l’appunto ricorre nella specie – “il rapporto, in assenza di richiesta di rilascio da parte del comodante o dei suoi eredi, si intende proseguito con le caratteristiche e gli obblighi iniziali anche rispetto ai medesimi successori” (Sez. 2, Ordinanza n. 25887 del 16/10/2018, Rv. 650778 – 01).

Di tali principi di diritto non ha fatto buon governo la Corte territoriale che, incorrendo nelle violazioni denunciate, ha ritenuto “non… configurabile la successione di terzi, ancorchè eredi delle parti originarie, in un rapporto caratterizzato dal rapporto di fiducia qual è il comodato”.

Ne consegue che, in accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata deve essere cassata ed il procedimento rinviato, per nuovo esame, alla Corte di Appello di Palermo, in diversa composizione. Al giudice di rinvio viene demandata la regolamentazione delle spese processuali relative anche al presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo e, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Palermo, in diversa composizione.

Demanda al Giudice di rinvio la regolamentazione delle spese processuali anche del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019

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