Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17430 del 20/08/2020

Cassazione civile sez. I, 20/08/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 20/08/2020), n.17430

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 137-2019 proposto da:

A.L., rappresentato e difeso dall’avvocato LIVIO NERI e

domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2233/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 07/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/07/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente, cittadino nigeriano, proponeva ricorso avverso il provvedimento di diniego emesso dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano. Con ordinanza dell’11.12.2017 il Tribunale di Milano rigettava il ricorso. Interponeva appello A.L. e la Corte di Appello di Milano, con la sentenza impugnata, n. 2233/2018, rigettava il gravame.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione A.L. affidandosi a quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra, ratificata dall’Italia con L. n. 722 del 1954, D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 5,6,7 e 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto che la sua storia personale non fosse idonea, neppure in astratto, ad integrare gli estremi per il riconoscimento dello status di rifugiato.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 perchè la Corte ambrosiana avrebbe erroneamente ritenuto generico e lacunoso il suo racconto. Ad avviso del ricorrente, il giudice di merito avrebbe dovuto apprezzare il suo sforzo di circostanziare la narrazione e quindi ritenere i relativi fatti provati, in applicazione dei criteri di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè la corte di seconde cure avrebbe erroneamente ritenuto che i fatti riferiti dal richiedente non fossero idonei ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, in quanto provenienti da soggetti non statali. Ad avviso del ricorrente, sia la persecuzione che il pericolo di danno grave per l’incolumità della persona possono provenire tanto da un soggetto statale che da un soggetto diverso, qualora lo Stato sia di fatto nell’impossibilità di assicurare tutela ai propri cittadini.

Le tre censure, che meritano un esame congiunto in quanto esse attengono tutte alla valutazione della storia personale riferita dall’ A., sono inammissibili. La Corte di Appello ha infatti richiamato i tratti salienti del racconto (cfr. pag.5 della sentenza impugnata) ed ha ritenuto da un lato che “… il racconto è lacunoso e generico e le dichiarazioni rese non integrano atti di persecuzione personale e diretta riconducibili agli aspetti della Convenzione di Ginevra. Non emergono dal racconto del richiedente informazioni precise circa un pericolo nei suoi confronti di condanna a morte o di una forma di pena o trattamento inumano degradanti e riguardano fatti di natura privata per cui è prevista una tutela dalla giustizia del suo paese” (cfr. pag.6) e dall’altro lato che “Il suo racconto è assolutamente generico per quanto riguarda le circostanze di luogo, di tempo, delle persone, ecc…. circa i fatti narrati” (cfr. ancora pag.6). Questa duplice valutazione, di non credibilità per genericità e di non idoneità della storia personale dell’ A., non viene adeguatamente attinta dai motivi di censura in esame, con i quali il ricorrente non indica alcun elemento decisivo che il giudice di merito avrebbe trascurato, o non correttamente valutato, il cui corretto apprezzamento lo avrebbe condotto ad un approdo decisionale diverso da quello in concreto raggiunto. Il ricorrente, dunque, si limita a proporre un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez.U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv.627790).

Con il quarto ed ultimo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè la Corte territoriale avrebbe erroneamente apprezzato la condizione interna della Nigeria in base alla sua scienza privata e sulla base di informazioni tratte da fonti diverse e meno autorevoli di quelle indicate dalla norma sopra richiamata.

La censura è infondata. La sentenza impugnata ricostruisce la situazione interna della Nigeria (cfr. pag.7), dando atto delle fonti internazionali consultate dal giudice di merito e delle informazioni da esse tratte, nel rispetto dei principi affermati da questa Corte (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13449 del 17/05/2019, Rv.653887; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13897 del 22/05/2019, Rv.654174). Il ricorrente contesta tale ricostruzione affermando che le fonti indicate dalla Corte territoriale sarebbero meno autorevoli di quelle richiamate dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, ma non si avvede che il giudice milanese ha espressamente fatto riferimento ai rapporti dell’UNHCR, che figura tra le autorità indicate dalla disposizione appena richiamata.

Inoltre, occorre ribadire che “In tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26728 del 21/10/2019, Rv.655559). Ove manchi tale specifica allegazione, è precluso a questa Corte procedere ad una revisione della valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice del merito. Solo laddove nel motivo di censura vengano evidenziati precisi riscontri idonei ad evidenziare che le informazioni sulla cui base il predetto giudice ha deciso siano state effettivamente superate da altre e più aggiornate fonti qualificate, infatti, potrebbe ritenersi violato il cd. dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice del merito, nella misura in cui venga cioè dimostrato che quest’ultimo abbia deciso sulla scorta di notizie ed informazioni tratte da fonti non più attuali. In caso contrario, la semplice e generica allegazione dell’esistenza di un quadro generale del Paese di origine del richiedente la protezione differente da quello ricostruito dal giudice di merito si risolve nell’implicita richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie e nella prospettazione di una diversa soluzione argomentativa, entrambe precluse in questa sede.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero dell’Interno intimato nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2020

 

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