Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17430 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. lav., 17/06/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 17/06/2021), n.17430

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22274-2017 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati

ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN;

– ricorrente –

contro

P.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 177/2017 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 20/06/2017 R.G.N. 115/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/01/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA;

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIACALONE

Giovanni, visto il D.L. 28 ottobre 2020, art. 23, comma 8 bis

convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha

depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 20.6.17, la corte d’appello di Trieste ha confermato la sentenza del 28.1.16 del tribunale della stessa sede, che aveva accolto -nei limiti della prescrizione quinquennale- la domanda del signor P. di riliquidazione della pensione in godimento dal 1.7.1997.

2. In particolare, la corte territoriale ha ritenuto inapplicabile il D.L. n. 98 del 2011, art. 38 (convertito in L. n. 11 del 2011), essendo la prestazione precedente l’entrata in vigore delle relative disposizioni, ed ha escluso l’applicazione del termine decadenziale D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47, essendo le prestazioni già state riconosciute, sia pure parzialmente; ha invece applicato il termine prescrizionale quinquennale ex art. 47 bis del citato D.P.R., introdotto dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, riconoscendo il ricalcolo per i soli ratei del marzo 2010, ossia 5 anni prima della domanda amministrativa del febbraio 2015.

3. Avverso tale sentenza ricorre l’INPS per un motivo, illustrato da memoria; l’assistito è rimasto intimato.

4. Con ordinanza interlocutoria n. 13285 del 16 maggio 2019, la Sesta Sezione di questa Corte ha rimesso la causa a questa Sezione per l’esame in pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Con unico motivo di ricorso si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, come modificato dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, nonchè dell’art. 252 att. c.c., per avere la sentenza impugnata escluso l’applicazione del nuovo termine decadenziale a partire dalla data di entrata in vigore della nuova legge (ossia dal 6 luglio 2011) e la maturazione della decadenza (nella specie verificatasi per essere decorso il termine infruttuosamente, sia in relazione alla domanda amministrativa che alla domanda giudiziale).

6. Il ricorso è fondato.

7. Questa Corte è già intervenuta sulle questioni qui in rilievo con la recente sentenza Cass. Sez. Lav. sentenza n. 28416 del 14/12/2020, alle cui considerazioni occorre dare continuità.

8. In particolare, si è ribadito il principio (affermatosi a partire da Sez. VI-L, ordinanza n. 7756 del 19.4.2016 e, più di recente, con la ordinanze n. 3580/2019 e 16661/2018 e con la sentenza Sez. L, n. 29754 del 15/11/2019, Rv. 655717 – 01) secondo cui, in applicazione dei principi e delle ragioni enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 15352/2015 (che, intervenendo nella materia delle emotrasfusioni in relazione ai termini introdotti dalla L. n. 238 del 1997, art. 1, comma 9 per la domanda volta al conseguimento dell’indennizzo da vaccinazioni o di epatiti post trasfusionali e pensioni da HIV, ha ritenuto applicabile il nuovo termine anche per i fatti pregressi ma a decorrere dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni), il termine di decadenza introdotto dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 1, lett. d), n. 1), convertito in L. n. 111 del 2011, con riguardo “alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito”, decorrente “dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”, trova applicazione anche con riguardo a prestazioni già liquidate, ma solo a decorrere dall’entrata in vigore della citata disposizione.

9. Dalla sentenza delle Sezioni Unite sopra richiamata

sono enucleabili principi validi anche nell’interpretazione della decadenza introdotta dall’art. 42 citato.

10. In particolare, venendo in rilievo un problema di diritto transitorio attinente alla determinazione dell’incidenza di una legge sopravvenuta che introduca ex novo un termine di decadenza su una situazione ancora pendente, si è escluso che la nuova previsione di un termine di decadenza da parte del legislatore possa avere effetto retroattivo, facendo decorrere il termine prima dell’entrata in vigore della legge che l’abbia istituito, e si è affermato, conformemente aì principi generali dell’ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applichi anche alle situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all’entrata in vigore della modifica legislativa.

11. Tale soluzione realizza il bilanciamento di due contrapposte esigenze e cioè, da un lato, quella di garantire l’efficacia del fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l’introduzione del termine decadenziale, e, dall’altro, quella di tutelare l’interesse del privato, onerato della decadenza, a non vedersi addebitare un comportamento inerte allo stesso non imputabile (Cass. n. 13355 del 2014).

12. Quanto all’ulteriore questione posta dall’ordinanza interlocutoria e cioè se la decadenza è evitata dalla proposizione dell’azione giudiziaria o dalla domanda amministrativa va rilevato che nella specie non assume rilievo atteso che, anche valutando la domanda amministrativa, il termine triennale non sarebbe stato rispettato.

13. In ogni caso, stante il tenore letterale della norma deve ragionevolmente affermarsi che la decadenza è evitata solo dalla proposizione dell’azione giudiziaria, essendo questo l’atto il cui compimento va effettuato nel termine e dunque -secondo i principi generali in materia di decadenza- il solo atto che possa impedire la decadenza.

14. Secondo i principi generali, poi, la decadenza -una volta maturata- copre ogni questione, e dunque inibisce la riliquidazione ulteriore, quale che sia la ragione invocata dalla parte alla base della stessa.

15. Resta al riguardo il problema di vedere se, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio ovvero, in generale, ogni differenza comunque dovuta per il titolo in relazione al quale è richiesto l’adeguamento o il ricalcolo.

16. E’ il problema se la decadenza sia “tombale”, come suol dirsi nel gergo di certa dottrina, pur con riferimento alle differenze rivendicabili dal privato in aggiunta alla prestazione già riconosciuta (la prestazione riconosciuta non è invece affatto in discussione, ovviamente) ovvero “mobile”, ossia se la decadenza riguardi soltanto le differenze sui ratei per i quali il termine è decorso e non anche eventuali differenze sui ratei futuri (ed altresì sui ratei pregressi per i quali non è maturata la decadenza).

17. Nel primo senso milita la considerazione della natura della decadenza, che è volta a definire una volta per tutte, anche nell’interesse della stabilità dei conti pubblici, l’ammontare della prestazione da erogare, soluzione questa però ipotizzabile solo in quei casi in cui la prestazione nel suo nucleo essenziale è comunque riconosciuta e mantenuta. Nel secondo senso, invece, milita la natura della prestazione, che è costituzionalmente protetta ed imprescrittibile.

18. Una guida alla soluzione della questione deriva dalla piana lettura della lettera delle norme applicabili: in particolare, l’art. 47, comma 6, estende alle azioni di riliquidazione i commi 2 e 3, in relazione ai quali il D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, convertito in L. 1 giugno 1991, n. 166, chiarisce che la decadenza determina l’estinzione ai ratei pregressi.

19. Infatti, prevede la norma che il decorso dei termini previsti dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, commi 2 e 3, posti a pena di decadenza per l’esercizio del diritto alla prestazione previdenziale, “determina l’estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l’inammissibilità della relativa domanda giudiziale”, precisando poi che in caso di mancata proposizione del ricorso amministrativo i termini decorrono dall’insorgenza del diritto ai singoli ratei.

20. Il problema è stato esaminato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla natura del termine decadenziale in genere, che è stato riferito ai singoli ratei (tra le tante, Cass. Sez. L, Sentenza n. 13104 del 08/09/2003, Rv. 566651 – 01; Sez. L, Sentenza n. 152 del 09/01/1999, Rv. 522121 – 01; Sez. L, Sentenza n. 2364 del 07/02/2004, Rv. 569965 – 01), in ragione della loro autonoma cadenza temporale.

21. L’art. 6 non riguarda però solo la domanda di pensione, e dunque il caso in cui pensione negata in toto, ma ha portata generale, potendo dunque applicarsi anche alla domanda di riliquidazione.

22. Ciò è confermato proprio dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, che ha modificato la disciplina del 1970, sia aggiungendo all’art. 47 un comma 2 cui le decadenza si applica alle azioni giudiziarie avente oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito, sia aggiungendo dopo l’art. 47 un art. 47 bis, a norma del quale “si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorchè non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonchè delle prestazioni della gestione di cui alla L. 9 marzo 1988, n. 88, art. 24, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni”.

23. L’intento del legislatore con l’introduzione della decadenza anche in tema di ricalcoli pensionistici è dunque quello di continuare a incidere unicamente sui ratei pregressi. Tale interpretazione trova conferma anche da quanto si ricava dai lavori preparatori e dalla relazione che accompagna l’emanazione dell’art. 38, dove si afferma che a differenza del diritto al trattamento pensionistico di per sè imprescrittibile, il diritto ai singoli reati è considerato soggetto a prescrizione in quanto considerato dalla giurisprudenza di contenuto esclusivamente patrimoniale, periodicamente risorgente e limitatamente disponibile.

24. L’interpretazione che limita ai ratei l’applicazione dei termini di prescrizione e decadenza anche nel caso di riliquidazioni è in linea con i principi affermati in materia dalla Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità di principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative (tra le altre, Corte Costituzionale 26 febbraio 2010, n. 71; 22 luglio 99, n. 345; 15 luglio 85, n. 203).

25. Una diversa interpretazione (che applicasse la decadenza all’intera pretesa di rideterminazione travolgendo i ratei futuri ed infratriennali) sarebbe del resto incompatibile con la Costituzione tutte le volte in cui la misura della prestazione riconosciuta o pagata non salvaguardi il nucleo essenziale della prestazione, come nel caso che solo una parte esigua della prestazione sia riconosciuta e pagata dall’ente previdenziale. Per tali casi, ritenere il diritto alle differenze pensionistiche perduto per decadenza comporterebbe di fatto la vanificazione del diritto alla pensione, in netto contrasto con l’art. 38 Cost..

26. L’interpretazione che qui si critica del resto porrebbe problemi di non agevole soluzione volti ad individuare (per ciascuna prestazione periodica, peraltro), in difetto di criteri legali o costituzionali chiari, quale sia il nucleo essenziale della prestazione pensionistica in comprimibile.

27. Le indicate considerazioni inducono pertanto questa Corte ad optare per l’altra interpretazione, che non pone gli indicati problemi e che appare costituzionalmente conforme.

28. L’applicazione della decadenza della domanda di riliquidazione ai soli ratei pregressi ultratriennali e non all’intera pretesa del privato attua del resto un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l’obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenza mobile, che comunque sanziona il pensionato in modo significativo con la perdita dell’integrazione dei ratei ultratriennali rispetto alla domanda giudiziale. Per converso alcun bilanciamento tra gli opposti interessi sarebbe assicurato dall’accoglimento della tesi opposta, che produrrebbe una pensione decurtata per sempre in modo contra legem, con effetto completamente ablativo del diritto alle differenze (a fronte di una situazione di ignoranza del pensionato all’esatto importo della prestazione, che potrebbe protrarsi per anni) e con incidenza normale rilevante su una situazione soggettiva costituzionalmente protetta.

29. Può dunque affermarsi che, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale.

30. La sentenza impugnata, che non si è attenuta ai principi su estesi, deve per quanto detto essere cassata. La causa va rinviata alla Corte d’appello di Venezia per un nuovo esame ed anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Venezia per un nuovo esame ed anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

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