Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1743 del 28/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1743 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DE CHIARA CARLO

ORDINANZA
sul ricorso 27782-2011 proposto da:
CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA BA’l 11STINI SRL
00867140675, in persona del Curatore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA TORINO 41, presso lo studio dell’avvocato ANGELO
MALEDDU, rappresentata e difesa dall’avvocato CORTI FAUSTO
giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente contro
TETRA COSTRUZIONI SRL, in persona dell’Amministratore Unico,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato CASSINI
ADRIANO giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

22M

Data pubblicazione: 28/01/2014

avverso il decreto n. 22/2011 del TRIBUNALE di TERAMO del
12/07/2011, depositato il 27/09/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
è presente il P.G. in persona del Dott. CARMELO SGROI.

Che nella relazione presentata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si
legge quanto segue:
«1. — La Tetra Costruzioni s.r.l. propose opposizione allo stato
passivo del Fallimento Battistini s.r.l. per l’ammissione del suo credito
di € 135.427,20, portato da fattura emessa in relazione al noleggio di
mezzi d’opera ed attrezzature edili.
Il Tribunale di Teramo ha accolto l’opposizione sul rilievo che
la fattura era stata regolarmente contabilizzata dalla Battistini s.r.l. e
che tanto prima quanto dopo la dichiarazione del fallimento essa non
era stata contestata, essendosi limitata la curatela a contestarla
genericamente in sede di opposizione osservando che la società fallita
aveva lavorato in subappalto per la Tetra Costruzioni utilizzando la
propria struttura imprenditoriale, ma omettendo di spiegare come
avesse potuto la Battistini eseguire il lavoro visto che non possedeva le
attrezzature indicate nella fattura, né risultava che le avesse noleggiate
presso altri soggetti.
La curatela ha proposto ricorso per cassazione per quattro
motivi, cui la Tetra Costruzioni ha resistito con controricorso.
2. — Con i primi tre motivi di ricorso, da esaminare
congiuntamente vertendo tutti sulla contestazione della fattura, la
ricorrente denuncia omessa pronuncia (primo mlotivo) e violazione di
norme di diritto (secondo motivo) per avere il Tribunale ritenuto che
la fattura non fosse stata contestata e non essersi pertanto pronunciato
Ric. 2011 n. 27782 sez. M1 – ud. 22-10-2013
-2-

PREMESSO

sulla relativa eccezione sollevata dalla curatela, non tenendo conto che
l’opposizione allo stato passivo discende appunto dalla contestazione
del credito effettuata dalla curatela in sede di verificazione dello stato
passivo stesso; denuncia inoltre (terzo motivo) vizio di motivazione
per avere il Tribunale prima affermato la mancanza di contestazione

contestazione stessa.
2.1. — Le censure sono inammissibili.
La tesi del Tribunale è che la curatela si sia limitata a una
contestazione generica della fattura, senza darsi carico, in particolare,
della non disponibilità da parte della Battistini — in proprietà o in
noleggio presso terzi — delle attrezzature edili, necessarie per lo
svolgimento dei lavori, in tesi fornite dalla Tetra Costruzioni; e nel
ricorso questo punto decisivo viene del tutto trascurato.
3. — Con il quarto motivo di ricorso si denuncia violazione degli
artt. 2697 e 2710 c.c. per avere il Tribunale ritenuto che la fattura
costituisca prova documentale del credito vantato dall’emittente,
sebbene alla stessa possa essere attribuito al più valore indiziarlo.
3.1. — Neanche questo motivo può essere accolto.
Il Tribunale ha ritenuto provato il credito sulla base della fattura
in discorso, della sua regolare contabilizzazione da parte della debitrice,
della sua generica contestazione in giudizio, nei sensi sopra indicati, da
parte del curatore. Ha pertanto fatto corretta applicazione del
principio, invocato dal ricorrente, del carattere meramente indiziati()
della fattura commerciale, assunta nella specie a prova del credito solo
in quanto confortata dagli ulteriori indizi appena detti.»;
che detta relazione è stata comunicata al P.M. e notificata agli
avvocati delle parti costituite e non sono state presentate conclusioni o
memorie;
Ric. 2011 n. 27782 sez. M1 – ud. 22-10-2013
-3-

della fattura e poi, contraddittoriamente, la genericità della

CONSIDERATO
Che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione
di cui sopra;
che pertanto il ricorso va respinto;
che le spese processuali seguono la soccombenza e sono

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle
spese processuali, liquidate in € 5.100,00, di cui € 5.000,00 per
compensi di avvocato, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 ottobre
2013

liquidate come in dispositivo.

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