Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1743 del 27/01/2020

Cassazione civile sez. II, 27/01/2020, (ud. 10/12/2019, dep. 27/01/2020), n.1743

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSTI Alberto – Presidente –

Dott. TEDEESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5451-2018 proposto da:

IREN ACQUA SPA, G.G.A., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA UGO BALZANI, 6, presso lo studio dell’avvocato

ALESSANDRA MICALI, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ALESSANDRO MORINI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE

PAFUNDI, rappresentata e difesa dagli avvocati VALENTINA MANZONE,

CARLO SAGLIA in virtù di procura in calce al controricorso; cui

tanto al primo;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 869/2017 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 13/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/12/2019 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie depositate dai ricorrenti.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. G.G.A. e la Mediterranea Acque S.p.A., poi divenuta Iren Acqua S.p.A., proponevano opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione n. 14/A del 25/5/2012 con la quale la Città Metropolitana di Genova aveva accertato che più di tre campioni su ventisette analizzati durante l’anno 2006, ed in relazione all’impianto di depurazione denominato (OMISSIS), avevano violato i limiti della tabella 1 sia in abbattimento percentuale che in concentrazione, secondo le modalità fissate dall’allegato 5 all. A parte 3 del D.Lgs. n. 152 del 2006, avendo quindi ingiunto il pagamento della somma di Euro 6.010,00 alla luce del combinato disposto del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 101 e art. 133, comma 1.

Il Tribunale di Genova con la sentenza n. 1593/2015 rigettava l’opposizione.

La Corte d’Appello di Genova con la sentenza n. 869 del 13/7/2017 ha rigettato l’appello degli opponenti, condannandoli al rimborso delle spese del grado.

Quanto all’eccezione di carenza assoluta di potere sanzionatorio, la Corte di merito rilevava che la Regione Liguria nella vigenza del D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 56 aveva stabilito con la L.R. n. 43 del 1995, art. 42 che le sanzioni amministrative in materia di scarichi fossero comminate dalla Provincia in quanto autorità competente al rilascio dell’autorizzazione.

Con la successiva L.R. n. 41 del 2014 la Regione con una norma di interpretazione autentica (art. 22) aveva affermato che quanto previsto con la L.R. n. 43 del 1995, art. 42, comma 2, lett. b) era da intendersi riferito anche alle sanzioni pecuniarie di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 135 così che doveva reputarsi che la Regione avesse inteso delegare alle Province il potere sanzionatorio in materia anche dopo la riforma del TU ambiente.

A tal fine, sebbene la materia dell’ambiente fosse riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, doveva reputarsi che il potere di delega trovasse il suo fondamento nelle previsioni di cui alla L. n. 689 del 1981, essendo quindi giustificata la scelta regionale di attribuire il potere sanzionatorio allo stesso ente (nella specie la Provincia) cui erano affidati anche le funzioni di amministrazione sostanziale.

Non è quindi esclusa la possibilità di delegare la potestà sanzionatoria, come peraltro risultava da una presa d’atto contenuta nella sentenza delle Sezioni Unite n. 6059/2015.

Quanto agli altri motivi di opposizione, la Corte d’Appello escludeva che fosse ravvisabile la nullità del verbale di accertamento per indeterminatezza della contestazione atteso che era riscontrabile il numero dei campionamenti effettuati e di quelli rilevati come difformi dalla tabella allegata al verbale di facile intellegibilità.

Quanto all’incompletezza ed alla contraddittorietà dei dati riportati nel verbale, la sentenza d’appello riteneva che, al di là di un errore materiale facilmente riconoscibile, era evidente che il numero dei campioni non conformi era superiore a quello tollerato, essendo anche corretto il metodo che reputa sufficiente che la violazione sia riscontrata autonomamente sia per il limite relativo all’abbattimento percentuale che per quello relativo ai valori massimi di concentrazione.

In merito alla circostanza che l’ARPAL aveva ritenuto conformi alcuni campioni che invece nel verbale erano ritenuti difformi, la sentenza osservava che ciò era dovuto al fatto che l’ARPAL si era limitato al solo riscontro del limite di concentrazione ma non anche, di quello, parimenti necessario, dei valori di abbattimento in percentuale.

In ordine alla nullità del verbale per la mancata comunicazione dell’inizio delle operazioni e dell’esito delle analisi, la Corte d’Appello osservava che dai verbali di campionamento risultava la presenza alle operazioni di soggetti incaricati dalla società, essendo puntualmente indicati il giorno di apertura dei campioni e l’inizio delle operazioni di analisi.

Ne scaturiva che non poteva invocarsi la violazione dell’art. 223 bis disp. att. c.p.p., atteso che l’avviso può essere dato anche in maniera informale, ed essendo inapplicabile alla materia della tutela delle acque dall’inquinamento la prescrizione di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 15.

Era altresì disatteso il motivo di opposizione che sosteneva che fosse necessario il superamento di tutti e tre i parametri (BOD, COD e SST) ai fini della valutazione della non conformità, come del pari era rigettato il motivo con il quale si sosteneva l’indeterminatezza del verbale di accertamento per quanto concerne l’indicazione del numero totale dei campionamenti effettuati, attese le chiare ed esaustive indicazioni contenute nello stesso verbale.

Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso G.G.A., quale direttore della Gestione e Servizio di Iren Acqua S.p.A, nonchè la stessa società, sulla base di sette motivi, illustrati anche da memorie.

La Città Metropolitana di Genova ha resistito con controricorso. 2. Con il primo motivo di ricorso è denunciata violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 135, che ha abrogato la disciplina prevista dal D.Lgs n. 152 del 1999, art. 56, e si contesta la carenza di potere sanzionatorio in capo all’Ente Provincia. In materia di illeciti ambientali, infatti, la nuova norma avrebbe sancito la titolarità esclusiva del predetto potere in capo alle regioni e alle province autonome, senza possibilità di delega.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che (Cass. n. 23383/2018; Cass. n. 27909/2018; Cass. n. 28108/2018) nella specie non è configurabile il vizio di incompetenza assoluta dell’amministrazione, che darebbe luogo all’inesistenza del provvedimento sanzionatorio rilevabile anche d’ufficio, posto che tale vizio, secondo la giurisprudenza consolidata, “ricorre soltanto se l’atto emesso concerne una materia del tutto estranea alla sfera degli interessi pubblici attribuiti alla cura dell’amministrazione cui l’organo emittente appartiene”, mentre si ha incompetenza relativa nel rapporto tra organi od enti nelle cui attribuzioni rientra, sia pure a fini ed in casi diversi, una determinata materia (così, testualmente, Cass. 19/07/2012, n. 12555 che richiama il consolidato indirizzo, a partire da Cass. Sez. U 28/08/1990, n. 8987), là dove l’autorità che ha emesso il provvedimento sanzionatorio la Provincia di Genova – era all’epoca l’Ente competente a rilasciare le autorizzazioni in materia di scarichi idrici, ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006. Rimane perciò esclusa in radice la configurabilità dell’incompetenza assoluta rilevabile d’ufficio.

Nel caso in esame, ancorchè il vizio non rientrasse tra quelli dedotti ab origine a sostegno dell’opposizione, va però osservato che la Corte d’Appello ha ritenuto che non ne fosse precluso l’esame, trattandosi di questione rilevabile d’ufficio, così che, in assenza di un motivo di ricorso incidentale che contesti tale affermazione dei giudici di merito, la questione deve ritenersi effettivamente e devoluta all’esame dell’autorità giudiziaria.

Ritiene tuttavia il Collegio che debba essere condivisa la valutazione del giudice di appello che ha riscontrato l’effettiva potestà sanzionatoria in capo alla Provincia per effetto di una valida delega da parte della Regione, non potendo avere seguito le tesi difensive dei ricorrenti.

Gli opponenti hanno anche in questa sede riproposto la tesi che contesta la competenza della Provincia ad emettere l’ordinanza-ingiunzione opposta sul rilievo che il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 135, comma 1, nel sostituire il previgente D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 56 in materia di competenza regionale all’irrogazione delle sanzioni amministrative per le contravvenzioni a tutela delle acque dall’inquinamento, con la soppressione dell’inciso “salvo diversa disposizione delle regioni o delle province autonome” (contenuto nel previgente D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 56 e non ripetuto nel D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 135 che contemplava, con una clausola di salvezza, il potere delle Regioni di disciplinare, con criterio derogatorio, la competenza ad applicare le sanzioni amministrative in materia, delegandola alle Province), avrebbe inteso escludere il potere delle Regioni di dettare norme in deroga ai criteri di attribuzione della potestà sanzionatoria, attraverso la delega – attualmente, pertanto, non più possibile- ad enti diversi del potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale.

Si sostiene che a seguito dell’entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 135 l’unica autorità amministrativa investita del potere di sanzionare le violazioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento è la Regione e che tutte le previsioni normative precedentemente adottate dalle Regioni, con le quali sono state delegate ad enti diversi i poteri regionali di irrogazioni di sanzioni, devono intendersi tacitamente abrogate, in quanto incompatibili con la successiva disposizione di legge statale.

Ne discende che i provvedimenti sanzionatori emessi dalle amministrazioni provinciali in epoca posteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006 sono inficiati da un vizio di incompetenza assoluta (carenza di potere in astratto), causa di nullità del provvedimento stesso.

La sentenza gravata sostiene in contrario che il D.Lgs. n. 152 del 2006 – costituente un testo unificato, recante il mero riordino e coordinamento delle pregresse disposizioni disciplinanti la materia, prevedendo le medesime fattispecie sanzionatorie già disciplinate nel previgente D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 56 – non ha implicitamente abrogato della L.R. Liguria n. 43 del 1995, l’art. 42 comma 2, lett. b) che, in attuazione del previgente D.Lgs. n. 152 del 1999, ha attribuito alle province la competenza ad irrogare le sanzioni di cui all’art. 56 citato D.Lgs., trovando conferma anche nella successive legge di interpretazione autentica (L.R. n. 41 del 2014).

Rileva la Corte che debba in premessa evidenziarsi che, come precisato dalla Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 380 del 14/11/2007) il testo novellato dell’art. 117 Cost., comma 2, lett. s) – che attribuisce allo stato la competenza legislativa esclusiva sulla “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema e dei beni culturali” – configura una competenza statale sovente connessa ed intrecciata inestricabilmente con altri interessi e competenze regionali concorrenti; la tutela dell’ambiente – inteso come valore costituzionalmente protetto – delinea, infatti, una sorta di competenza trasversale in ordine alla quale si manifestano competenze diverse anche regionali che si muovono nel quadro degli standard di tutela uniformi stabiliti sull’intero territorio nazionale da parte dello Stato; non c’è violazione dell’art. 117 Cost., comma 2, lett. s – e, implicitamente – neppure dell’art. 118, commi 1 e 2, allorquando la regione delega alle province il relativo potere autorizzatorio, in quanto la stessa delega non risulta lesiva di alcun principio costituzionale ed anzi è coerente con il principio di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, posto dall’art. 118 Cost. e dal D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 3 secondo il quale “ciascuna regione” determina, in conformità al proprio ordinamento, le funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale, provvedendo contestualmente a conferire le altre agli enti locali”.

Inoltre non può ritenersi di per sè risolutivo il differente tenore normativo del D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 56 rispetto a quanto invece dettato dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 135 in relazione all’omessa riproduzione in quest’ultimo della salvezza delle attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità, avendo la stessa Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 33/2016) dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale della L.R. Veneto n. 11 del 2012, attributiva alle Province del potere di irrogare sanzioni amministrative in materia ambientale, essendo necessario procedere ad una ricostruzione del quadro normativo di riferimento, non potendo il giudizio di legittimità costituzionale risolversi in un mero confronto binario, dato che la legge statale (D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 135, comma 1), modificando il regime previgente, non prevede più esplicitamente, come invece disponeva il D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, art. 56 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), il potere delle Regioni e delle Province autonome, soggetti titolari della potestà di irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie, di delegarne l’esercizio alle Province ordinarie.

Ritiene il Collegio che invece proprio la disamina del quadro normativo e dei principi generali deponga per la correttezza della soluzione del giudice di appello.

Innanzitutto, va sottolineato lo stesso tenore testuale dell’art. 135, comma 1 (“In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all’irrogazione della sanzioni amministrative pecuniarie, provvede, con ordinanza ingiunzione ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 680, art. 18 e ss. la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall’art. 133, comma 8, per le quali è competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità”) nella parte in cui, pur non ripetendo l’inciso del previgente D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 56 contiene la clausola di salvezza “fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità”.

Tale clausola di salvaguardia conserva la distribuzione delle attribuzioni amministrative sanzionatorie a diversi livelli ed impedisce di ritenere che il legislatore abbia inteso introdurre un principio inderogabile di competenza regionale di applicazione delle sanzioni amministrative in materia di inquinamento idrico.

Ancora, va apprezzata la disciplina transitoria dettata dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 170 in base al quale “Fino all’emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte terza del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall’art. 175”.

Il riferimento specifico e congiunto ad “atti e provvedimenti ” induce a ritenere che il legislatore allo scopo di evitare vuoti normativi in una materia così importante e di rilevanza costituzionale, ha inteso fare “salvi” sia i provvedimenti amministrativi che gli atti normativi adottati in base alla previgente disciplina abrogata e, dunque, anche le leggi regionali emanate in applicazione del D.Lgs. n. 152 del 1999, il che induce ad affermare che non possa sostenersi la tacita abrogazione della L.R. Liguria n. 43 del 1995, art. 42, comma 2, lett. B) dimostrando la volontà legislativa di non considerare ex se le disposizioni emanate in contrasto con norme precedenti e quindi automaticamente abrogative delle stesse. Inoltre, la tesi dei ricorrenti secondo cui vi sarebbe la scelta del legislatore di sottrarre alle regioni la potestà normativa ed organizzativa in materia di tutela delle acque dall’inquinamento prevedendo un implicito divieto di delega ad altri enti territoriali delle funzioni amministrative attribuitegli, appare in contrasto con l’intero impianto sistematico del D.Lgs. n. 152 del 2006 ed in particolare con le norme dello stesso decreto che attribuiscono alle regioni e ad altri enti locali ampi poteri normativi ed amministrativi in materia (art. 101 – Criteri generali della disciplina degli scarichi – secondo cui “Ai fini di cui al comma 1, le regioni, nell’esercizio della loro autonomia, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e delle migliori tecniche disponibili, definiscono i valori limite di emissione, diversi da quelli di cui all’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, sia concentrazione massima ammissibile sia in quantità massima per unità di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini. Le regioni non possono stabilire valori limite meno restrittivi di quelli fissati nell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto”; art. 124, commi 3 e 7 per cui “Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane, è definito dalle regioni nell’ambito di cui all’art. 101, commi 1 e 2” e “salvo diversa disciplina regionale la domanda di autorizzazione” è presentata alla provincia ovvero all’Autorità d’ambito se lo scarico è in pubblica fognatura, norma questa che prevede la possibilità della regione di organizzare il sistema delle autorizzazioni e dei controlli).

Una volta esclusa, alla luce dell’impianto normativo previsto dal citato D.Lgs. n. 152 del 2006, la correttezza della tesi della tacita abrogazione delle eventuali leggi regionali preesistenti che abbiano contemplato una delega alle Province del potere sanzionatorio in tale materia, dovendosi ritenere implausibile che con la semplice soppressione dell’inciso contenuto nell’art. 56, il legislatore statale abbia inteso privare le Regioni stesse del potere di conferire ad altri enti la funzione di accertare e comminare sanzioni per il mancato rispetto della normativa medesima, occorre, poi, considerare che la Regione Liguria, dopo l’emanazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, è intervenuta nella materia della delega della funzione sanzionatoria degli illeciti amministrativi previsti dalla normativa statale con L. n. 41 del 2014, che con una disposizione avente carattere di interpretazione autentica ha confermato l’operatività della previsione di cui alla L.R. n. 43 del 1995, art. 42, comma 2, lett. b) successive modifiche anche alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 135 disposizione che in quanto di interpretazione autentica è perciò dotata di efficacia retroattiva, e che proprio per il suo carattere interpretativo non viola il principio di legalità posto dalla L. n. 689 del 1981, art. 1 in quanto intervenuta solo per confermare la delega di funzioni di irrogazione delle sanzioni amministrative alle Province.

Nè rileva la successiva abrogazione della L.R. n. 21 del 2014, art. 22 per effetto della L.R. Liguria n. 12 del 2017, art. 27, comma 1, lett. f) (operante a far data dal 7 giugno 2017 ex art. 29 comma 1 medesima legge), atteso che trattasi di abrogazione successiva e non influente quindi sulla vicenda oggetto di causa.

Correttamente i giudici di appello hanno attribuito rilevanza a tale ultima disposizione legislativa regionale che legittima l’emanazione dell’ordinanza-ingiunzione da parte della Provincia, non potendo certo essere disapplicata e non presentando profili di illegittimità costituzionale che ne impongano la remissione al vaglio della Corte Costituzionale. Ed, infatti, proprio alla luce della ricordata competenza trasversale in materia di ambiente, deve reputarsi che, se la potestà di disciplinare l’ambiente nella sua interezza, dettando standard uniformi di tutela, è stata affidata in via esclusiva allo Stato, ai sensi dell’art. 117 Cost., comma 2, lett. s), tuttavia, ciò non esclude il concorrente potere normativo della regione e delle province autonome su specifici interessi giuridicamente tutelati, così che la disciplina unitaria del bene ambiente rimessa in via esclusiva allo Stato, si pone come limite alla disciplina regionale e delle province autonome nelle materie di loro competenza, per cui queste ultime non possono in alcun modo derogare o peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato. Il limite dell’intervento legislativo regionale è costituito dal rispetto dei principi regolatori stabiliti dal legislatore statale in tema di soglie minime di tutela dell’ambiente (cfr Corte Cost. n. 246/2006; Corte Cost. n. 378/2007; Corte Cost. n. 244/2012), soglie minime che non possono ritenersi attinte per la sola attribuzione del potere sanzionatorio in via di delega alle Province, avendo questa Corte affermato (Cass. n. 8511/2005), sebbene in relazione alla previgente disciplina di cui al D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 56 (nella formulazione anteriore alle modifiche di cui al D.Lgs. n. 258 del 2000, art. 22 che hanno espressamente contemplato la salvezza di una diversa disposizione delle regioni o delle province autonome), ma con affermazione di principi ancora validi, che la norma, nel prevedere la competenza delle Regioni per l’irrogazione delle sanzioni amministrative, “non esprime un principio fondamentale della legislazione dello Stato tale da spiegare l’efficacia direttamente abrogativa nei confronti delle leggi regionali preesistenti con esse incompatibili atteso che “una simile disposizione, individuando tali autorità nella “regione” o nella “provincia autonoma” ed espressamente facendo salve le competenze del “comune” per le sanzioni previste dall’art. 54, commi 8 e 9, nonchè “le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità”, non appare diretta a realizzare nel settore un interesse “unitario” che richieda attuazione su tutto il territorio nazionale, così da produrre effetti di vincolo assoluto e generalizzato all’esplicazione della potestà legislativa delle regioni (conf. Cass. 24 febbraio 2004, n. 3620).

Non sarebbe, infatti, comprensibile, perchè il legislatore statale, ispiratosi ad evidenti criteri di promovimento delle autonomie locali e del decentramento amministrativo, abbia voluto impedire che, nelle singole legislazioni regionali, intervenissero “altre pubbliche autorità”, di competenza territoriale più circoscritta, diverse da quelle previste e regolate nell’ordinamento generale” ai fini dell’esercizio delegato della potestà sanzionatoria.

Il motivo deve quindi essere rigettato.

3. Con il secondo motivo è denunciata violazione e/o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 18 e del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 133, comma 1 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, nella parte in cui la sentenza d’appello ha disatteso la contestazione circa la nullità del verbale per indeterminatezza della contestazione, che si era limitata a riferire del solo superamento dei limiti di più di tre campioni sui 27 effettuati, senza permettere di chiarire quali e quanti campioni fossero effettivamente difformi.

Il motivo è infondato.

In disparte l’evidente carenza del requisito di specificità del motivo nella parte in cui denuncia la nullità del verbale per l’indeterminatezza del suo contenuto, omettendo, in violazione della previsione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 di riprodurre, ancorchè per sintesi, il contenuto dell’atto in esame, si rileva che la Corte di merito, con valutazione in fatto, ha riscontrato che la lettura combinata del verbale e della tabella che del primo costituiva allegato e parte integrante, assicurava in maniera agevole di verificare in relazione ai vari campionamenti effettuati quali fossero quelli riscontrati come difformi, affermazione questa che rientra nell’insindacabile valutazione rimessa al giudice di merito.

4. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 18 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 nella parte in cui i giudici di appello hanno sostenuto che non fosse fondata la deduzione di nullità e/o annullabilità del verbale di contestazione. In tal senso non risulta condivisibile l’affermazione secondo cui la Provincia ha riscontrato il connotato della non conformità anche per i campioni che superavano solo il valore di abbattimento percentuale o in alternativa di quello di concentrazione.

Inoltre non è stato considerato che l’ARPAL, che aveva effettuato dei campionamenti aveva ritenuto che alcuni dei campioni, poi interessati dalla contestazione, erano conformi. Deve invece reputarsi necessario che entrambi i valori di riferimento risultino superati in occasione del singolo campionamento, il che si riverbera in un’evidente contraddittorietà della contestazione.

Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione delle previsioni di cui alla L.R. n. 20 del 2006, art. 3 e delle tabella 1, allegato 5, parte 3 del D.Lgs. n. 152 del 2006 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Si richiama quanto già osservato in occasione dell’esposizione del terzo motivo, in merito al giudizio espresso dall’ARPAL per alcuni campioni, ribadendosi l’illegittimità del metodo di rilevazione seguito dalla Provincia.

I motivi, che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.

Ritiene in primo luogo la Corte che, in assenza di diverse indicazioni contenute nella legge, e come si avrà modo anche di chiarire in occasione della disamina del sesto motivo di ricorso, appare corretta l’interpretazione delle norme offerta dalla PA, che ha ritenuto che la difformità possa riscontrarsi anche nel caso in cui uno solo dei parametri di dettati dal legislatore ai fini della verifica di conformità dei campioni, risulti non rispettato, sicchè il giudizio negativo deve essere formulato quando il campione, in relazione al parametro relativo all’abbattimento percentuale ed a quello relativo ai valori massimi di concentrazione, si discosti anche da uno solo degli stessi.

Quanto invece alla pretesa contraddittorietà con i dati forniti dall’ARPAL, la stessa appare conseguenza del diverso, e non condivisibile approccio interpretativo dei ricorrenti, avendo la Corte di merito chiaramente evidenziato come il giudizio formulato dall’ARPAL fosse legato alla verifica di uno solo dei parametri da rispettare, e cioè di quello relativo ai limiti di concentrazione, di guisa che, avendo la Provincia riscontrato in relazione ai medesimi campioni, il superamento del diverso limite dell’abbattimento percentuale, lungi dal denunciarsi un effettivo contrasto di valutazioni, in realtà si segnala un’apparente discrasia, frutto di un parziale accertamento compiuto dall’ARPAL rispetto a quello ben più completo, e conforme alla legge, operato dalla Città Metropolitana.

5. Con il quinto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 5 e dell’art. 223 disp. att. c.p.p. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Si ripropone la deduzione secondo cui le operazioni di verifica dei campioni non sarebbero state precedute dall’avviso alla società in merito all’inizio delle operazioni, risultando anche violata la disposizione di cui all’art. 16 della citata legge, in quanto non sarebbero stati comunicati gli esiti delle analisi, al fine di consentire di chiedere la revisione delle stesse, il tutto con evidente violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.

Anche tale motivo va disatteso.

Quanto alla comunicazione preventiva di inizio delle operazioni, i giudici di merito hanno correttamente rilevato che non risultava esservi alcun concreto pregiudizio del diritto di difesa, in quanto, essendo ammessa anche la possibilità di una comunicazione informale, purchè idonea a rendere edotta la parte dell’inizio delle attività da svolgere in contraddittorio, nella specie emergeva dai verbali di campionamento che alle varie operazioni erano risultati essere presenti soggetti incaricati dall’opponente, senza che si dia atto della formulazione negli stessi verbali di specifiche eccezioni in merito alla violazione delle garanzie procedimentali.

Quanto invece alla diversa violazione della L. n. 689 del 1981, art. 15 la soluzione dei giudici di appello è incensurabile alla luce della giurisprudenza delle Sezioni penali di questa Corte che hanno avuto modo di affermare che (Cass. pen. 15170/2003) in tema di tutela delle acque dall’inquinamento non è applicabile il procedimento di revisione delle analisi di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 15 sia in quanto questo è riferibile agli accertamenti degli illeciti amministrativi, sia per la esistenza di specifiche garanzie difensive già previste per il campionamento e le analisi dei reflui, sia infine in quanto presupposto per la analisi di revisione è che il campione prelevato sia inalterabile per un congruo periodo di tempo, requisito da escludere nei campioni degli scarichi, soprattutto di quelli trattati, le cui caratteristiche variano a seconda dello stadio della reazione chimica o biochimica in atto (conf. Cass. civ. n. 6769/2004, secondo cui nella procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative, nel caso in cui il campione prelevato non consenta, per sua natura, la ripetizione delle analisi, e non sia frazionabile secondo la metodica di cui al D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 123, art. 133, comma 1 e del D.M. 16 dicembre 1993, art. 2 l’unico sistema che consente il rispetto delle garanzie è quello stabilito dall’art. 223 disp. att. c.p.p., sicchè il laboratorio incaricato degli accertamenti analitici dovrà dare avviso dell’inizio delle operazioni alle persone interessate, affinchè queste possano presenziare, eventualmente con l’assistenza di un consulente tecnico, all’esecuzione delle operazioni stesse).

Ancorchè nella fattispecie si verta in materia di accertamenti funzionali all’emissione di sanzioni amministrative, la sostanziale irripetibilità degli stessi, afferenti all’analisi chimica di campioni di scarico, fornisce contezza delle ragioni dell’inapplicabilità della previsione di cui al citato art. 15.

6. Il sesto motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione delle previsioni contenute nella tabella 2 dell’allegato 5 alla parte 3 del D.Lgs. n. 152 del 2006, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

I ricorrenti assumono che, diversamente da quanto affermato dalla Corte d’appello, la non conformità dei campioni di acqua ai parametri tabellari richiederebbe l’eccedenza da tutti gli indici (BOD, COD e SST), sia come limiti in concentrazione sia come limiti in percentuale, e poichè nel caso di specie soltanto due campioni erano risultati fuori parametro rispetto a tutti e tre gli indici suddetti, con riferimento ai limiti in concentrazione in uscita, la violazione non poteva dirsi integrata.

E’ infondata la tesi secondo cui, ai fini della sussistenza della violazione, sarebbe necessario il superamento contestuale di tutti i parametri indicati. La Corte d’appello ha rilevato correttamente che non esiste una norma che espressamente escluda la violazione di legge se i campioni di acqua superino alcuni soltanto e non tutti i parametri tabellari (nella specie, BOD, COD e SST), laddove l’Allegato 1 al punto 4 prevede che i valori limite fissati dalla tabella 1 debbano essere rispettati singolarmente. L’interpretazione adottata dalla Corte territoriale risulta confermata dalla specifica previsione, contenuta nell’Allegato 5, in forza della quale la non conformità di ciascuno dei parametri in oggetto oltre determinate percentuali impedisce di considerare lo scarico in regola, a prescindere dal rapporto tra il numero dei campionamenti effettuati nell’anno solare e il numero dei campioni risultati non conformi. Anche in base all’interpretazione sistematica, non sembra dubitabile che i valori limite fissati dalla tabella 1 debbano essere rispettati singolarmente (conf. Cass. n. 28108/2018).

7. Il settimo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione delle statuizioni previste dalla Tabella 2, allegato 5 della parte 3 del D.Lgs. n. 152 del 2006, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in quanto la Corte d’appello è incorsa in errore non rilevando l’indeterminatezza del verbale di accertamento, che non specificava il numero di campionamenti effettuati nell’anno 2006, rendendo impossibile stabilire il numero di campionamenti non conformi tollerati.

La doglianza è inammissibile.

La Corte d’appello ha rigettato l’eccezione di indeterminatezza del verbale di contestazione sul rilievo che il verbale era chiaro ed esaustivo circa il numero dei campionamenti eseguiti e le note con le quali sono stati inviati, laddove l’appellante non aveva addotto alcun elemento per porre in dubbio l’attendibilità dell’attestazione.

A fronte di tale accertamento, i ricorrenti lamentano che il verbale non conterrebbe elementi sufficienti dai quali desumere che i campionamenti indicati fossero gli unici effettuati nell’anno di riferimento.

La questione così prospettata è ipotetica giacchè assume a presupposto un dato astratto – la possibilità che vi fossero campionamenti ulteriori – in assenza di riscontri ed in aperto contrasto con la presunzione di legittimità dell’atto amministrativo. Se il verbale di accertamento contiene l’indicazione del numero totale di campionamenti effettuati nell’anno solare (che è necessaria quando la non conformità rientra nella soglia di tollerabilità), la parte interessata può contestare la veridicità del verbale, allegando e provando l’esistenza di ulteriori campionamenti (conf. Cass. n. 28108/2018).

Infine la deduzione secondo cui il numero dei campioni difformi sarebbe in ogni caso inferiore alla soglia di tolleranza legale costituisce affermazione che è chiaramente correlata alla pretesa fondatezza del sesto motivo di ricorso, il cui rigetto denota quindi anche l’inaccoglibilità della censura sotto tale profilo.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

9. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi ed accessori di legge;

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti del contributo unificato per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2020

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