Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1743 del 25/01/2011

Cassazione civile sez. III, 25/01/2011, (ud. 10/12/2010, dep. 25/01/2011), n.1743

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente –

Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

Dott. BARRECA G. Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Avv. S.M.C.A. (detto M.S.N.)

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma, Viale Liegi n.

49, presso lo studio dell’avv. Carlo Arnulfo, rappresentato e difeso

da sè medesimo e dall’avv. Carlo Arnulfo giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ERGO ASSICURAZIONI s.p.a. (già Bayerische s.p.a.), in persona del

legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, Via Fabio

Massimo n. 60, presso lo studio dell’avv. CAROLI Enrico, che lo

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

contro

IMPERIA YACHTS SERVICE s.r.l., (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante, domiciliato in Genova, Via dei Santi Giacomo e

Filippo n. 19/5, presso lo studio dell’avv. Fabio Di Salvo;

– intimata –

e contro

T.P., domiciliato in Vercelli, Corso Fiume n. 60;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Genova n. 848/06 decisa

in data 28 giugno 2006 e depositata in data 12 agosto 2006.

Udita la relazione del Consigliere Dott. Giancarlo Urban;

udito l’avv. Enrico Caroli;

udito il P.M., in persona del Cons. Dott. FEDELI Massimo, che ha

concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 22 maggio 1999 davanti al Tribunale di Imperia l’avv. M.S.N., proprietario del motor yacht “President”, deduceva che il (OMISSIS) la predetta imbarcazione (targata (OMISSIS) Compartimento Marittimo di Genova) era stata urtata da altra imbarcazione di proprietà del signor T.P., assicurato con la Bayerische Assicurazioni s.p.a., mentre si trovava nel porto di (OMISSIS), ivi affidata in custodia al signor D.G., depositario della medesima anche nella qualità di legale rappresentante della Imperia Yacht Service s.r.l.; deduceva altresì che il predetto D., legale rappresentante di IYS e nella qualità di depositario dell’imbarcazione, dopo la denuncia del sinistro da parte del signor T., aveva assunto e coltivato diretti contatti con B.A. al fine di conseguire la liquidazione del risarcimento del danno, tacendo al proprietario il sinistro occorso fino all’ottobre 1998;

ritenuta la responsabilità dei predetti convenuti sia in relazione al sinistro occorso e ai conseguenti danni diretti, sia in relazione ai danni indiretti ulteriori derivati e derivandi dal sinistro medesimo, compresi quelli dovuti all’impossibilità di utilizzo dell’imbarcazione; chiedeva al Tribunale di Imperia di voler “dichiarare tenuti e condannare, in favore del conchiudente unico ed esclusivo proprietario del m.y. sinistrato come in causa dedotto, tutti i convenuti in solido o per rispettiva parte, al risarcimento, nella complessiva misura liquidanda secondo le risultanze di Giustizia, di tutti gli ingiusti danni patiti e patiendi dal conchiudente medesimo per causa (diretta o indiretta) del fatto illecito colposo de quo, con interessi e rivalutazione monetaria ai sensi di legge; vinti tutti gli onorari, diritti e spese del procedimento”.

Si costituivano in giudizio IYS – eccependo in particolare il difetto di legittimazione passiva e l’incompetenza per valore del Giudice adito e nel merito chiedendo il rigetto della domanda attrice con condanna ex art. 96 c.p.c. – e BA – eccependo l’incompetenza per valore del Giudice adito e la nullità dell’atto di citazione e nel merito contestando le avversarie argomentazioni e domande -, mentre rimaneva contumace il convenuto T..

Istruita la causa mediante interrogatorio formale, prove testimoniali e consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale di Imperia con sentenza pubblicata l’11 ottobre 2003 condannava la Bayerische Ass.ni e T.P. in solido al pagamento in favore dell’attore dell’importo di Euro 887,65, respingendo ogni altra domanda e compensando per due terzi le spese.

Con sentenza pubblicata in data 12 agosto 2006 la Corte d’Appello di Genova rigettava l’appello e condannava l’appellante alle spese.

Propone ricorso per cassazione l’avv. S.M. con unico articolato motivo.

Resiste con controricorso Ergo Assicurazioni s.p.a. (già Bayerische Ass.ni. s.p.a.).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo si denuncia la omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio (artt. 113, 115 e 116 c.p.c.; artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5): in primo luogo perchè i giudici del merito avrebbero escluso la sussistenza di un contratto di deposito; in secondo luogo per la asserita mancanza di prova sul quantum del danno.

La sentenza impugnata è stata pubblicata in data 12 agosto 2006 e quindi a norma del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 27 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2006, entrato in vigore il 2 marzo 2006), è soggetta all’obbligo della formulazione del quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c., a pena di inammissibilità del ricorso.

Nessun quesito è stato formulato per il motivo dedotto in ricorso (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5); anche per tale ipotesi si è ritenuto che “nel caso di denuncia di vizio motivazione ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza detta motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione” (Cass. SS. UU. 12 maggio 2008 11652).

Il ricorso merita quindi il rigetto; segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Terza Civile, rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.200,00 di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2011

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