Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1743 del 24/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 1743 Anno 2018
Presidente: CANZIO GIOVANNI
Relatore: APRILE STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso 20064-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

CRAVINO LUIGINA;
– intimata –

2017
3240

avverso la sentenza n. 21/2013 della COMM.TRIB.REG. di
GENOVA, depositata il 31/01/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 12/12/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO
APRILE.

Data pubblicazione: 24/01/2018

N. 20064/2013 Reg.Gen.

La Corte, riunita nella camera di consiglio ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
del 12 dicembre 2017,
udita la relazione del consigliere Stefano Aprile,

rilevato che:
AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso, sulla scorta di un unico
motivo, per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria

Provinciale di Savona, ha accolto l’appello proposto da CRAVINO LUIGINA
(cedente degli immobili), annullando l’atto impositivo costituito da avviso di
liquidazione per imposta di registro 2009;

considerato che:
il ricorso censura la sentenza sotto il profilo della violazione di legge (in
relazione agli artt. 53-bis d.P.R. n. 131 del 1986, 32 d.P.R. n. 600 del 1973) per
avere escluso il giudice di secondo grado l’utilizzabilità, ai fini dell’accertamento
dell’imposta di registro, dei poteri di cui agli artt. 31 e seguenti del d.P.R. n. 600
del 1973, nel caso di specie utilizzati svolgendo nei confronti dell’acquirente degli
immobili (Baudino Elvita) le indagini finanziarie di cui all’art. 32 del medesimo
decreto, indagini da cui sono emersi ingiustificati prelevamenti per la
complessiva somma di euro 49.200 in corrispondenza con il pagamento del
prezzo di vendita, somma ritenuta versata in nero alla venditrice CRAVINO
LUIGINA e perciò sommata al prezzo dichiarato in atto di euro 540.000;
in dottrina è comune l’osservazione secondo cui le disposizioni contenute
nell’art. 53-bis d.P.R. n. 131 del 1986 siano di difficile interpretazione anche
perché le discipline richiamate, sia in tema di imposte dirette (art. 31 e seguenti
del d.P.R. n. 600 del 1973), sia di IVA (art. 52 d.P.R. n. 633 del 1972, in forza
dell’art. 33, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973), non si presentano del tutto
compatibili con la disciplina dell’accertamento dell’imposta di registro, sia
dall’angolo visuale del riferimento alla determinazione del reddito contenuto nel
primo d.P.R., sia con riguardo alla qualità di imprenditore richiesta dal secondo
d.P.R.;
questa Corte si è recentemente occupata dell’estensione all’accertamento
dell’imposta di registro dei poteri di accesso previsti dall’art. 52 d.P.R. n. 633 del
1972, affermando che «in tema di revoca dell’agevolazione prima casa, è
legittimo l’accertamento realizzato mediante accesso all’abitazione di un privato
2

Regionale di Genova, riformando la sentenza della Commissione Tributaria

N. 20064/2013 Reg.Gen.
ai sensi dell’art. 53-bis del d.P.R. n. 131 del 1986, dovendosi ritenere chiara
l’intenzione del legislatore di estendere tale potere, già previsto dall’art. 52,
comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, anche nei confronti di chi non è
imprenditore o soggetto IVA» (Sez. 5, Sentenza n. 13145 del 24/06/2016 Rv.
640155);
a non diverse conclusioni si deve giungere con riguardo all’applicabilità
all’imposta di registro, in forza dell’espresso richiamo contenuto nell’art.

53-bis

d.P.R. n. 131 del 1986, dei poteri previsti dagli artt. 31 e seguenti del d.P.R. n.

compatibili con le caratteristiche proprie dell’imposta di registro. In particolare,
risultano direttamente applicabili i poteri di accesso, verifica e ispezione (art. 32,
comma 1, n. 1, d.P.R. n. 600 del 1973; 52 d.P.R. n. 633 del 1972), nonché, per
l’omogeneità del mezzo – trattandosi di un accesso indiretto – di richiedere dati,
notizie e documenti relativi alle attività finanziarie (art. 32, comma 1, n. 7,
d.P.R. n. 600 del 1973), con il conseguente invito a fornire i dati e le notizie (art.
32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600 del 1973) in relazione a quelli in tal modo
acquisiti;
ciò nonostante, il motivo è infondato poiché l’affermazione della sentenza
gravata, che dubita dell’applicabilità dei poteri di cui agli artt. 31 e seguenti
d.P.R. n. 600 del 1973, pur essendo errata e perciò da correggere a mente
dell’art. 384, comma quarto, cod. proc. civ., non ha prodotto conseguenze sulla
decisione, avendo il giudice di merito correttamente valorizzato – in ciò non
venendo censurato nel ricorso – che l’accertata esistenza a carico dell’acquirente
di indizi relativi a prelevamenti ingiustificati non determina di per sé l’esistenza
dell’ulteriore e diverso indizio, necessario allo scopo di fondare l’accertamento
sulla venditrice CRAVINO, che dette somme siano state versate in nero per la
compravendita;
in mancanza di costituzione non vi è da provvedere sulle spese;
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso il 12 dicembre 2017.

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