Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1743 del 20/01/2022
Cassazione civile sez. VI, 20/01/2022, (ud. 21/09/2020, dep. 20/01/2022), n.1743
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4400-2020 proposto da:
G.G.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARRIGO
DAVILA 43, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI FARAGASSO che la
rappresenta e difende;
– ricorrente –
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALI DI (OMISSIS), in persona del
Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA ANTONIO MORDINI 14, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA
SOLE, che la rappresenta e difende;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 4204/2019 della CORTE D’APPELID di ROMA,
depositata il 20/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO
BELLE’.
Fatto
RITENUTO
che:
1. la Corte d’Appello di Roma ha accolto il gravame proposto dalla Asl di (OMISSIS), datrice di lavoro di G.G., avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone di condanna al risarcimento del danno per infortunio sul lavoro, verificatosi per inalazione dei vapori di farmaci antiblastici dovuta alla dispersione di elementi chimici a causa dell’infiltrazione violenta di acqua piovana dal tetto nella cappa di raccolta del trattamento dei prodotti chemioterapici;
2. Tribunale aveva condannato la Asl al risarcimento del danno non patrimoniale permanente in Euro 45.000,00 e di quello temporaneo in Euro 5.200,00, mentre la Corte di Appello, sul presupposto che il danno permanente consistesse in un’invalidità del 3%, aveva ridotto il corrispondente ristoro ad Euro 5.958,00, oltre ad Euro 5.250,00 a titolo di temporanea;
3. la Corte territoriale riteneva che la stima del danno si fosse discostata talmente tanto dai parametri di cui alle c.d. Tabelle di Milano da non poter far neanche pensare ad una personalizzazione, escludendo altresì che la condizione di dirigente medico rendesse straordinario – e quindi soggettivamente più grave – il pregiudizio, che anzi semmai doveva da ciò ricevere da parte della vittima un più adeguato dimensionamernto rispetto all’effettiva dannosità dell’accaduto;
4. G.G.A. ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, cui l’Asl ha Opposto difese con controricorso, contenente anche un motivo di ricorso incidentale;
4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
5. la Asl ha depositato memoria;
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. l’unico motivo del ricorso principale, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, fa leva in primis su un profilo, ovverosia i tratti di asserita “totale eccezzionalità dell’evento dannoso”, il cui esame non è stato omesso dalla Corte d’Appello, che ne ha però motivatamente escluso la rilevanza, nei termini, tutt’altro che implausibili sopra riepilogati nello storico di lite;
2. con il motivo inoltre si propone, in prosieguo, una diversa valutazione del materiale istruttorio e quindi un diverso giudizio di merito, sotto il profilo della gravità dell’accaduto e delle ricadute personali (“condizione di forte stress incentrata sulla continua paura di morire”, si legge), il che non è consentito in sede di legittimità (C., SU, n. 34476 del 2019; C., SU, n. 24148 del 2013);
3. il motivo di ricorso (tempestivo) incidentale afferma la violazione degli arti. 91 e 92 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la Corte territoriale posto a carico della Asl le spese di appello, nonostante essa fosse risultata vittoriosa, per gran parte, in sede di gravame;
4. il motivo è infondato, in quanto costituisce principio consolidato quello per cui, qualora il giudice dell’impugnazione riformi nel merito, in tutto o in parte, la sentenza impugnata, deve procedersi a nuova decisione sulle spese di lite, da svolgere unitariamente rispetto all’intero processo e non secondo gli esiti dei singoli gradi di giudizio (C. n. 9064 del 2018; C. n. 11423 del 2016; C. n. 6259 del 2014);
5. senza dubbio la soccombenza complessiva, nel merito, era della Asl, che dunque legittimamente si è vista addossare le spese dei due gradi, peraltro liquidate in concreto, coerentemente con il disposto del D.M. n. 44 del 2014, art. 5, comma 1, calibrando l’ammontare sulla somma attribuita alla parte vincitrice a titolo di danno e non su quanto domandato, in questo caso essendo stato applicato lo scaglione di tariffa ed a ridosso dei minimi;
6. viceversa, il giudizio davanti alla S.C. consente la regolazione delle spese sulla base di quanto accaduto in sede di legittimità, in applicazione del principio di causalità calibrato sugli esiti della sola fase di cassazione;
7. tale possibilità la si desume implicitamente dal fatto (art. 385 c.p.c., comma 3) che la S.C. può essa stessa provvedere sulle spese, a prescindere dal tatto clic il merito sia poi deciso in sede di rinvio;
8. ciò consente, tenuto conto che viene disatteso sia il ricorso principale sia quello incidentale, di compensare le spese del giudizio di legittimità;
PQM
La Conte dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale. Compensa le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente previsto per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuti.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2022