Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17429 del 30/08/2016
Cassazione civile sez. VI, 30/08/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 30/08/2016), n.17429
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9499/2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
C.O.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 7/4/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE dell’EMILIA-ROMAGNA, del 18/01/2011 depositata il
22/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.
Fatto
IN FATTO
L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi ad un unico motivo, per la cassazione della sentenza 7/04/11, con la quale la Commissione Tributaria Regionale, in parziale accoglimento dell’appello del contribuente (di professione agente di commercio), ha disposto il rimborso dell’Irap versata per gli anni 2000, 2001, 2002 e 2003, dichiarando non dovuto il rimborso per il 2004; la CFR, in particolare, per quanto rileva, nell’escludere, per gli anni 2000/2003, l’autonoma organizzazione, ha ritenuto gli utilizzati beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita.
Il contribuente non resiste.
A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.
Diritto
IN DIRITTO
1.Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 5 – l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, si duole che la C.T.R. non abbia preso in considerazione quanto evidenziato dall’Ufficio in ordine alla presenza, nelle dichiarazioni relative agli anni in questione, di quote di collaboratori familiari (Lire 52.432.000 per il 2000; Lire 48.270.000 per il 2001; Euro 37.563,00 per il 2002 ed Euro 21.672,00 per il 2003).
2. Il motivo è fondato.
Questa Corte a sez. unite, con recente sentenza 9451/16, confermando (con alcune precisazioni) i principi già espressi in precedenti pronunce, ha statuito che “con riguardo al presupposto il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, -, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.
La CIR, nell’impugnata sentenza, non ha in alcun modo preso in considerazione il fatto controverso rappresentato dalle dette “quote di collaboratori familiari”, cosicchè, in ordine alla valutazione della presenza, nel caso di specie, di lavoro non occasionale che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore esplicante mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive, la motivazione è insufficiente (trattasi di vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., n. 5, unte modifiche recate dal D.L. n. 83 del 2012, poichè la sentenza impugnata risulta depositata in data anteriore all’11 settembre 2012).
3. Alla luce di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Emilia-Romagna, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio C.T.R. della Emilia-Romagna in diversa composizione, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2016