Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17428 del 30/08/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 30/08/2016, (ud. 27/06/2016, dep. 30/08/2016), n.17428

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18092/2014 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANZI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIETRO PICIOCCHI

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 63/08/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di GENOVA del 15/04/2013, depositata il 14/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

udito l’Avvocato GIANLUCA CALDERARA per delega dell’avvocato ANDREA

MANZI, difensore del ricorrente, che si riporta agli scritti e

chiede l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore Cons. Dott. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati, osserva:

M.F. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Genova con la quale – in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento per IVA anno 2005 adottato in considerazione delle “incongruenze” rilevate in sede di attività ispettiva a riguardo della valutazione delle giacenze di magazzino – è stata confermata la sentenza della CTP di Genova n. 3/20/2011 che aveva solo parzialmente accolto il ricorso del predetto contribuente.

La sentenza impugnata – dopo avere preliminarmente disatteso le censure processuali rivolte all’operato dei primi giudici, per essere stata comunque dimostrata “l’avvenuta discussione della controversia” e per essere state presentate le memorie conclusionali da entrambe le parti “senza necessità di ulteriore discussione” – ha ritenuto di confermare – così come ridotte negli esiti dalla CTP – le modifiche apportate dall’Agenzia alla valutazione delle rimanenze iniziali e finali, siccome “legate al valore di un’unica merce facilmente identificabile” (consistente nel valore dei veicoli in magazzino), non avendo senso il criterio della “valutazione per categorie omogene”, in difetto di categorie merceologiche diverse da quella menzionata. Le incongruenze riscontrate nella dichiarazione avevano reso – perciò – fondata la effettuata rideterminazione del valore.

Il M. ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi.

L’Agenzia si è difesa con controricorso.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Il primo motivo di ricorso (centrato sulla violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 31, 32, 33, 34, 35 e 59) appare manifestamente infondato.

La ricorrente infatti, nel dolersi delle violazioni di rito che i giudici di prima cura avrebbero commesso (concedendo termine, all’udienza fissata per la discussione, per la presentazione di memorie difensive; tenendo un’ulteriore udienza successivamente al deposito di dette memorie, senza che ne fosse dato avviso alle parti; omettendo di ascoltare nuovamente le parti a seguito del deposito delle predette memorie, nonostante che la parte ricorrente avesse chiesto la discussione orale della causa; assumendo la decisione a distanza di mesi dopo l’udienza di discussione, “all’esito di una udienza/camera di consiglio alle quali le parti non sono state ammesse” e neppure informate), così compromettendo “la regolare formazione, costituzione ed esplicazione del contraddittorio endo-processuale”, ha censurato la decisione della CTR per non avere quest’ultima accolto il gravame sul punto e disposto la rimessione della causa al giudice di primo grado, in applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, comma 1.

In tal modo, la parte ricorrente – sostanzialmente – si duole della violazione della prescrizione della lettera b della ora menzionata disposizione di rito, senza però identificare alcun episodio processuale che possa avere astratto rilievo ai fini di ritenere che nel primo grado di giudizio il contraddittorio non fosse stato “regolarmente costituito o integrato” e perciò alcuna ragione per la quale il giudice di appello avrebbe dovuto (ove mai fossero da considerare fondate le censure di rito rivolte alla condotta della CTP) omettere di provvedere nel merito e restituire la causa al grado precedente.

Che il contraddittorio fosse costituito ed integro nel primo grado lo riferisce la stessa parte qui ricorrente, delineando lo svolgimento di quel grado di processo, mentre nessuna delle asserite violazioni commesse dal giudice di primo grado potrebbe considerarsi astrattamente idonea a ledere detta “costituzione” o “integrazione”. E pertanto, anche in ipotesi in cui il giudicante avesse voluto considerare viziata la decisione del primo giudice per le prospettate ragioni, egli non avrebbe potuto astenersi dal conoscere e risolvere il merito della lite, così come ha effettivamente fatto.

Con il secondo motivo di impugnazione (centrato sulla violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 92) la parte ricorrente, assume che la ricostruzione fatta dal giudicante “del precetto normativo applicabile” si pone in palese violazione dell’art. 92 T.U.I.R., a riguardo degli articolati criteri che in detta norma si rinvengono per la valorizzazione delle rimanenze. La CTR aveva infatti asserito che “le rimanenze devono essere sic et simpliciter valutate in base ai valori di magazzino”, mentre la menzionata noma fiscale “fissa un valore minimo delle rimanenze”. Nella specie di causa non era risultato però che “il valore delle rimanenze sia stato determinato in misura inferiore a quella normativamente prevista”.

Il motivo in rassegna appare formulato in termini inammissibili.

Per suo tramite, infatti, non è possibile intendere quale sia la concreta censura che la parte ricorrente muove alla decisione del giudice di appello.

Da un canto il giudicante non ha affatto affermato che le rimanenze di magazzino debbano essere “valutate in base ai valori di magazzino” (ma ha invece evidenziato che il criterio da prendere in considerazione ai fini della valutazione del magazzino non poteva che essere unico ed omogeneo, trattandosi di un’unica tipologia di merci); d’altro canto, la parte ricorrente non ha in alcun modo chiarito la ragione per la quale siffatta argomentazione costituisca vulnus della regola enucleata dall’art. 59 menzionato (secondo la quale sarebbe fissato “un valore minimo delle rimanenze”) e comunque non ha esplicitato debitamente in che cosa l’errore del giudicante concretamente consisterebbe, così limitandosi a mere enunciazioni di violazioni di legge.

Con il terzo motivo di impugnazione (centrato sull’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti) il ricorrente si duole della “assoluta intelligibilità della motivazione resa…dai giudici di appello”, mancando in essa la identificazione della fattispecie di fatto cui era stata applicata la regula iuris e non essendo stato in alcun modo chiarito perchè il valore delle rimanenze finali sarebbe legato ad un’unica merce facilmente identificabile ovvero quali siano le incongruenze della dichiarazione idonee a far ritenere fondata la rideterminazione dell’imposta.

Il motivo appare inammissibilmente proposto.

La parte ricorrente non ha invero identificato alcun fatto del quale sarebbe stato (in tesi) omesso l’esame – ma si è limitata ad una critica di complessiva (ed anche analitica) inadeguatezza del requisito motivazionale del provvedimento giudiziario, prospettando che esso sarebbe incomprensibile ed insufficiente – e comunque non ha argomentato alcunchè in ordine alla “decisività” della omissione prospettata (in termini tali che una diversa condotta avrebbe senz’altro portato a diversa conclusione del giudizio).

In tal modo però la parte ricorrente non identifica alcun vizio riferibile all’archetipo valorizzato, ma prospetta una generica censura di inadeguatezza della motivazione. In termini si veda, infatti, Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014: “L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio per inammissibilità e manifesta infondatezza.

Roma, 31 marzo 2016.

ritenuto inoltre:

che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;

che la parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa nella quale insiste sulle ragioni dell’impugnazione, a riguardo delle quali conviene qui solo evidenziare (in aggiunta a quanto già fatto dal relatore) che la supposizione di parte ricorrente a riguardo della celebrazione di un’ulteriore udienza, nel primo grado di giudizio, alla quale le parti non sarebbero state messe in grado di intervenire potrebbe essere asseverata soltanto a mezzo della produzione del verbale relativo a detta asserita udienza, in difetto di che non vi è luogo a ritenere alcuna violazione della regola del contraddittorio;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;

che le spese di lite vanno regolate secondo la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite di questo giudizio, liquidate in Euro 5.600,00 oltre spese prenotate.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA