Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17428 del 28/06/2019
Cassazione civile sez. III, 28/06/2019, (ud. 04/04/2019, dep. 28/06/2019), n.17428
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26317-2017 proposto da:
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, EX DIVISIONE AURORA, in persona del
procuratore speciale Dott.ssa B.S., elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE GIANTURCO 6, presso lo studio
dell’avvocato FILIPPO SCIUTO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato CARLO SCOFONE;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, (OMISSIS) in persona del Ministro
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende;
– resistente con atto di costituzione –
avverso la sentenza n. 2379/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 11/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/04/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.
Fatto
RILEVATO
che:
1. Con ricorso notificato in data 9/11/2017, la Unipolsai Assicurazioni s.p.a. – ex Divisione Aurora proponeva ricorso per la cassazione della sentenza n. 2379/2017 della Corte d’appello di Roma dell’11/04/2017, deducendo due motivi di ricorso. La parte intimata non notificava controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 101,112 e 324 c.p.c., laddove la Corte territoriale non ha rispettato il contraddittorio tra le parti, e non con il giudice, non garantendo idoneo spazio di difesa su quanto rilevato d’ufficio, nonchè non ha rispettato l’intangibilità del giudicato e la norma che delimita la potestas iudicandi del giudice in relazione alla domanda proposta e alle deduzioni e conclusioni delle parti tempestivamente rese. Con il secondo motivo si denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1322,1362 e 1371 c.c., nonchè l’omessa disamina di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la Corte d’appello avrebbe dovuto entrare nel dettaglio delle previsioni pattizie contenute nella polizza fideiussoria per cui è lite, che in ogni caso dispongono con chiarezza che il pagamento cui garante si obbliga consegue a nota di escussione recante indicazione dell’inadempienza riscontrata.
2. I motivi vengono trattati congiuntamente in quanto tra loro logicamente connessi. Essi sono inammissibili per una questione preliminare attinente alla modalità di redazione del ricorso.
3. Al riguardo, le sezioni unite di questa Corte – con orientamento assolutamente consolidato in innumerevoli pronunce delle sezioni semplici ed al quale va assicurata continuità – hanno stabilito che, in tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali – per riproduzione di atti e attività del procedimento è – per un verso – del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata, mentre – per altro verso – è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla indotta a leggere tutto (anche quello di cui occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso (Cass. Sez. U. 11/04/2012, n. 5698; tra le molte altre: Cass. 9/10/2012, n. 17168; Cass. 27/01/2014, n. 1609; Cass. 13/06/2014, n. 13550; Cass. 12/02/2015, n. 2747; Cass. ord. 06/05/2015, n. 9163; 5. Sez. 6 – 3, Sentenza n. 3385 del 22/02/2016); sicchè il ricorso per cassazione redatto “per assemblaggio”, attraverso la pedissequa riproduzione dell’intero contenuto degli atti processuali, è carente del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3), che non può, a fronte dell’utilizzo di tale tecnica, neppure essere desunto, per estrapolazione, dall’illustrazione dei motivi (cfr. Cass. 22/02/2016, n. 3385).
4. Conclusivamente, la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
Nulla per le spese;
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 4 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019