Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17428 del 23/07/2010

Cassazione civile sez. I, 23/07/2010, (ud. 19/10/2009, dep. 23/07/2010), n.17428

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SCHIRO’ Stefano – est. Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI SALERNO, in persona del Prefetto

pro tempore, e QUESTURA DI SALERNO, in persona del Questore pro

tempore, domiciliate in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura generale dello Stato, che le rappresenta e difende per

legge;

– ricorrenti –

contro

N.M.;

– intimato –

avverso il decreto del Giudice di Pace di Salerno in data 3 novembre

2007 nel procedimento iscritto al n. 11001756/07 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19 ottobre 2009 dal relatore, cons. Dr. Onofrio Fittipaldi;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, dott. PATRONE Ignazio che nulla ha osservato.

La Corte:

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

Che è stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata al Pubblico Ministero e notificata al difensore delle ricorrenti; con decreto depositato il 3 novembre 2007 il Giudice di pace di Salerno non ha convalidato il provvedimento del Questore di Salerno del 31 ottobre 2007, con il quale era stato disposto l’accompagnamento alla frontiera di N.M., colpito da decreto di espulsione;

nel provvedimento si da atto che il difensore del N. ha chiesto “la non convalida in quanto il provvedimento del Questore non risUluta tradotto in lingua conosciuta e il provvedimento notificato è privo di conformità all’originale. Inoltre si tratta di lavoratore stagionale che non ha precedenti penali. Si precisa che gli atti sono in copia fotostatica. Si aggiunga infine che dal provvedimento del Prefetto non si evince quale sia il precedente provvedimento di espulsione e tale circostanza non consente al giudice di esercitare il controllo sulla correttezza e certezza dell’atto presupposto”; la motivazione del provvedimento del Giudice di pace in questa sede impugnato si esaurisce nella seguente frase:

“rilevato che la validità delle eccezioni mosse dichiara nullo l’atto presupposto (decreto di espulsione) e conseguentemente non convalida il provvedimento emesso dal Questore di Salerno il 31.10.2007 nei confronti di N.M.”; per la cassazione di detto provvedimento hanno proposto ricorso il Prefetto e il Questore di Salerno, sulla base di due motivi; l’intimato non ha svolto attività difensiva;

con il primo motivo si denuncia che il provvedimento con il quale non è stato convalidato l’ordine del Questore di Salerno di accompagnamento dello straniero alla frontiera è del tutto privo di motivazione; con il secondo motivo le ricorrenti deducono che illegittimamente il Giudice di Pace ha annullato il provvedimento di espulsione in sede di convalida del provvedimento del Questore di accompagnamento coattivo alla frontiera dello straniero ;

il ricorso è manifestamente fondato; infatti, quanto al primo motivo, la motivazione con la quale il Giudice di pace non ha convalidato il provvedimento di accompagnamento alla frontiera dello straniero, emesso dal Questore di Salerno il 31 ottobre 2007 è del tutto carente e comunque assolutamente inidonea a dare conto delle ragioni che sorreggono la conclusione e degli argomenti su cui si è fondato; al riguardo si osserva che la motivazione del provvedimento giurisdizionale, ancorchè sommaria, data la forma di decreto del provvedimento de quo), deve rendere trasparente l’effettività del compito di garanzia affidato al giudice, nel senso che questi abbia portato il suo esame ed abbia esercitato il suo controllo tanto sul provvedimento di espulsione come atto presupposto, suscettibile di verifica nella sua esistenza e nella sua efficacia, quanto sui motivi che hanno indotto l’amministrazione procedente a disporre quella peculiare modalità esecutiva dell’espulsione amministrativa consistente nell’accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, restando escluso che la motivazione del decreto di convalida resti affidata ad una nera clausola di stile (Cass. 2008/5715);

in relazione al secondo motivo, è palese l’erroneità del provvedimento in questa sede impugnato, in quanto, in violazione dell’oggetto e dei limiti del giudizio di convalida, il Giudice di pace è pervenuto all’annullamento del decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Salerno, che invece nella specie, non essendo stato oggetto di opposizione da parte dell’interessato, avrebbe potuto soltanto essere controllato sotto il profilo della sua esistenza ed efficacia;infatti il controllo da svolgere in sede di convalida, in relazione al decreto di espulsione, riguarda esclusivamente l’esistenza di un decreto di espulsione del Prefetto munito di efficacia, non potendo invece essere esaminata in detta sede l’esistenza di eventuali vizi, il cui accertamento è riservato al giudizio di opposizione avverso detto decreto (Cass. 2007/23326;

2008/5715);

il ricorso merita pertanto accoglimento e il decreto impugnato deve essere conseguentemente annullato; poichè sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere rinviata all’ufficio del Giudice di pace di Salerno, in persona di diverso magistrato, che provvederà in ordine alla richiesta di convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera dello straniero espulso alla luce dei principi in precedenza enunciati, regolando altresì le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Giudice di pace di Salerno, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010

 

 

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