Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17428 del 19/08/2011

Cassazione civile sez. II, 19/08/2011, (ud. 12/05/2011, dep. 19/08/2011), n.17428

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. Est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.V., residente in (OMISSIS), rappresentato e difeso

per

procura a margine del ricorso dall’Avvocato Messa Vittorio,

elettivamente domiciliato presso il suo studio in Guidonia, via Mario

Calderara n. 4;

– ricorrente –

contro

C.R. e D.P., residenti in (OMISSIS),

rappresentati e difesi per procura a margine del controricorso

dall’Avvocato Di Pasquale Riccardo, elettivamente domiciliati in

Roma, via S. Costanza n. 24;

– controricorrenti – ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 3507 della Corte di appello di Roma,

depositata il 27 luglio 2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12

maggio 2011 dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi;

udite le difese svolte dall’Avv. Riccardo Di Pasquale per i

controricorrrenti e ricorrenti incidentali;

udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. Russo Rosario Giovanni, che ha chiesto il rigetto del

ricorso principale e l’accoglimento del primo motivo del ricorso

incidentale, assorbito il secondo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso per danno temuto depositato il 31 gennaio 1997 dinanzi alla Pretura di Roma, i coniugi C.R. e D.P., premesso che il loro vicino M.V. aveva abusivamente effettuato ripetuti riporti di terra a ridosso del muro divisorio ed innalzato il muro stesso, chiesero l’immediata sospensione dei lavori ed il ripristino dello stato dei luoghi. Con ordinanza del 24 maggio 1998 il pretore, dopo avere espletato consulenza tecnica d’ufficio, ordinò al resistente di demolire la sopraelevazione del muro di confine, di asportare per un’altezza di 40-50 cm. la terra collocata contro il muro e di convogliare in fognatura le acque raccolte dal pluviale del tetto dell’immobile di sua proprietà.

Proposto reclamo, il tribunale riformò l’ordinanza pretorile, ordinando al M. di realizzare, a propria cura e spese, un muro nel proprio terreno di spessore adatto al contenimento del rialzato piano di campagna. All’esito della fase di merito, il tribunale, dato atto che il muro in origine aveva la duplice funzione divisoria e di contenimento, confermò l’ordinanza emessa in sede di reclamo e respinse le ulteriori domande avanzate dai coniugi C..

Proposto gravame da entrambe le parti, con sentenza n. 3507 del 27 luglio 2005 la Corte di appello di Roma riformò la decisione impugnata, confermando l’ordinanza a suo tempo emessa dal Pretore e, per quanto qui ancora interessa, condannando il convenuto alle spese di giudizio della fase cautelare e rigettando le domande degli attori di condanna della controparte al risarcimento dei danni derivante dall’esecuzione dei lavori e per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ.. A sostegno della propria decisione, il giudice di secondo grado osservò che le opere realizzate dal convenuto, consistenti nel riporto di terreno per almeno 50/60 cm. e nella sopraelevazione del muro, avendo provocato l’innalzamento della quota del suo fondo rispetto a quello degli attori, originariamente posti allo stesso livello, dovevano considerarsi costruzione e come tali soggette al rispetto delle distanze legali, che nella specie con erano state osservate; quanto alle domande risarcitorie, affermò che non era stato provato alcun pregiudizio a carico degli attori come conseguenza delle opere e che non era ravvisabile una responsabilità aggravata della parte soccombente, sia per l’assenza dell’elemento soggettivo richiesto dalla legge che per la mancanza del danno corrispondente.

Per la cassazione di questa decisione, notificata il 22 settembre 2005, con atto notificato il successivo 21 novembre, ricorre M.V., affidandosi a due motivi.

C.R. e D.P. resistono con controricorso e propongono a loro volta ricorso incidentale, sulla base di due motivi, cui il M. si è opposto con controricorso.

I ricorrenti in via incidentale hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

2.1. Il primo motivo del ricorso principale avanzato da M. V. denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 873, 878 e 885 cod. civ., vizio di motivazione e travisamento delle risultanze processuali, censurando la sentenza impugnata laddove ha affermato che le opere eseguite dal convenuto, avendo modificato il livello altimetrico dei fondi, originariamente posti alla medesima quota, integrano una costruzione in senso stretto, come tale soggetta alla disciplina delle distanze legali. Tale affermazione, che peraltro richiama indebitamente il precedente della Corte di Cassazione costituito dalla sentenza n. 9998 del 2003, è nel caso di specie errata in quanto parte dal falso presupposto che il piano di campagna, prima dell’intervento del M., fosse livellato sul confine, mentre in realtà, come risulta dalle consulenze tecniche svolte nel corso del giudizio, quest’ultimo era a quota più alta rispetto al fondo dei C.. Il travisamento dei fatti ha quindi impedito al giudice territoriale di accertare che i fondi erano originariamente a dislivello e che il muro innalzato dal convenuto svolgeva la funzione di sostegno e di confine, sicchè poteva venire in considerazione solo per la parte sovrastante il contenimento del terreno.

La Corte non ha poi considerato che il riporto di terra di 40 era.

effettuato dal M. a ridosso della sopraelevazione del muretto interessava solo l’angolo a valle del proprio fondo, mentre nella restante recinzione di 16 metri lineari il riporto di terra era stato insignificante. Poichè i due interventi sono tra loro scindibili, la Corte avrebbe comunque dovuto limitare la propria statuizione all’opera eseguita sull’angolo valle e non estenderla a tutto il muro. Si assume, infine, che il convenuto, sopraelevando il muro di confine comune, non ha fatto altro che esercitare un legittimo diritto riconosciutogli dall’art. 885 cod. civ.. Il mezzo è in parte inammissibile ed in parte infondato. Inammissibile, in particolare, appaiono le censure che lamentano un errato ovvero omesso accertamento dei fatti, con riguardo sia alla originaria posizione altimetrica dei fondi che con riferimento alla parte del muro interessata dai lavori di riempimento e di elevazione.

Costituisce diritto vivente nella giurisprudenza di questa Corte il principio che nel giudizio di legittimità non sono proponibili censure dirette a provocare un nuovo apprezzamento delle risultanze processuali, diverso da quella espresso dal giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze che ritenga più attendibili ed idonee nella formazione dello stesso. 11 ricorrente può sindacare tale valutazione solo sotto il profilo della congruità e sufficienza della motivazione, che, se dedotto, conferisce alla Corte di legittimità il potere di controllare, sotto il profilo logico-formale, l’esame e la valutazione dei fatti compiuta dal giudice del merito, non già quello di effettuare un nuovo esame ed una nuova valutazione degli stessi (Cass. n. 14972 del 2006; Cass. n. 4770 del 2006; Cass. n. 16034 del 2002).

A tale considerazione merita aggiungere che le censure sollevate dal ricorso non appaiono sostenute dal requisito di autosufficienza, il quale impone al ricorrente per cassazione che deduca l’omessa considerazione o erronea valutazione da parte del giudice di merito di risultanze istruttorie di riprodurre esattamente il contenuto dei documenti e delle prove che si assumono non esaminate, al fine di consentire alla Corte di valutare la sussistenza e decisività delle stesse (Cass. n. 17915 del 2010; Cass. n. 18506 del 2006; Cass. n.3004 del 2004). Il ricorso per cassazione deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito (Cass. n. 15952 del 1997; Cass. n. 14767 del 2007; Cass. n. 12362 del 2006).

Nel caso di specie, il ricorso non rispetta il suddetto principio di autosufficienza in quanto omette completamente di riprodurre il testo degli atti e delle relazioni dei consulenti tecnici d’ufficio che sarebbero state erroneamente considerati dal giudice territoriale ai fini della ricostruzione dei fatti, mancanza che impedisce al Collegio qualsiasi valutazione sul punto. La denunzia del vizio di violazione di legge è invece infondata. La statuizione della Corte di merito appare del tutto conforme all’orientamento di questa Corte secondo cui qualora l’andamento altimetrico del piano di campagna, originariamente livellato sul confine tra due fondi, sia stato artificialmente modificato mediante riporto di terra ed elevazione del muro, deve ritenersi che il muro di cinta abbia la funzione di contenere un terrapieno creato ex novo dall’opera dell’uomo, e vada, per l’effetto, equiparato a un muro di fabbrica, come tale assoggettato al rispetto delle distante legali tra costruzioni (Cass. n. 13628 del 2010; Cass. n. 9998 del 2003). Questo indirizzo va qui confermato, in quanto il muro di sostegno di un terrapieno realizzato ad hoc dal proprietario confinante costituisce costruzione in ragione della stessa funzione cui assolve e va pertanto considerato, ai fini delle distanze legali, come muro di fabbrica e non come muro di cinta, che, ai sensi dell’art. 878 c.c., è solo quello destinato alla protezione e delimitazione del fondo.

2.2. Il secondo motivo del ricorso principale lamenta violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., assumendo che il giudice di appello, nel disporre la condanna del M. al pagamento delle spese di giudizio della doppia fase cautelare e di merito, ha violato la disposizione indicata, omettendo di considerare che solo in parte le domande degli attori erano state accolte, essendo state disattese le richieste di risarcimento dei danni.

Il motivo va dichiarato assorbito in considerazione dell’esito del ricorso incidentale, di cui appresso.

3.1. Il primo motivo del ricorso incidentale, che denunzia vizio di insufficiente motivazione, censura la sentenza impugnata per avere respinto la domanda di risarcimento dei danni per difetto di prova del pregiudizio lamentato. Sostengono al riguardo i ricorrenti che, nel compiere tale valutazione, il giudice di secondo grado ha colpevolmente trascurato la documentazione fotografica in atti, da cui risultavano i danni materiali subiti dai beni degli istanti a seguito delle infiltrazioni d’acqua provenienti dal fondi) della controparte, nonchè gli accertamenti svolti dal consulente tecnico ing. An., che rappresentava i pericoli di umidità del muro conseguenti alle opere eseguite e quindi la necessità di lavori di drenaggio. La Corte territoriale, inoltre, non ha considerato il danno derivato agli attori, sotto il profilo estetico ed architettonico, dall’innalzamento del muro, nè si è adeguata all’orientamento giurisprudenziale che, in caso di accertata violazione delle norme sulle distanze legali, esclude la necessità di una prova specifica dei danno, che si identifica nel mero asservimento del fondo. Il motivo è solo in parte fondato.

La prima censura, che lamenta l’omessa valutazione dei danni alla proprietà derivanti da infiltrazioni d’acqua causati dalle opere del vicino è inammissibile, dal momento che investe una valutazione del fatto che appare congruamente motivata da parte del giudice di merito, che ha richiamato sul punto le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio svolta in primo grado, che aveva escluso l’esistenza di tale tipo di danno. L’indicazione degli elementi di prova che sarebbero stati trascurati appare inoltre generica, sia con riguardo alla documentazione fotografica il cui esame sarebbe stato omesso, che ai passi delle consulenze tecniche riportati nel ricorso, che si limitano a rappresentare il pericolo di un pregiudizio, non ad accertarlo in maniera certa, descrivendone la natura e la consistenza.

Il mezzo è fondato con riferimento alla seconda censura. che lamenta il mancato riconoscimento del danno derivante dalla violazione delle norme sulle distanze legali.

La soluzione fatta propria dalla Corte territoriale, che ha respinto questa domanda per difetto di prova, appare infatti discostarsi dall’orientamento prevalente di questa Corte che, partendo dalla premessa secondo cui, in materia di violazione delle distanze tra costruzioni previste dal codice civile e dalle norme integrative dello stesso, al proprietario confinante che lamenti tale violazione compete sia la tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell’illecito, sia quella risarcitoria, ha precisato che, comportando la suddetta violazione un asservimento di fatto del fondo, il danno deve ritenersi in re ipsa, senza necessità di una specifica attività probatoria (Cass. n. 25475 del 2010; Cass. n. 1 1196 del 2010; Cass. n. 7972 del 2008;

Cass. n. 3341 del 2002).

Il Collegio ritiene di aderire a tale orientamento, pur dando atto che nella giurisprudenza di questa Corte è presente anche un indirizzo diverso, che fa carico al proprietario che agisca per il risarcimento del danno l’onere di dimostrare l’esistenza di uno specifico pregiudizio (Cass. n. 20608 del 2009: Cass. n. 7747 del 1990). Quest’ultima posizione, che è minoritaria, non è però condivisibile. Decisiva in tal senso appare al Collegio la considerazione che l’inosservanza delle distanze legali nelle costruzioni sui fondi finitimi costituisce per il vicino una limitazione al godimento del bene, traducendosi nell’abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo. In tale situazione, pertanto, non può negarsi che il danno sia in re ipsa, in quanto conseguenza certa dell’illegittima edificazione, comportando essa, per il semplice fatto della sua realizzazione, una limitazione al godimento del diritto di proprietà del vicino e quindi anche una diminuzione del valore del suo fondo. Il motivo va pertanto accolto.

3.2. Il secondo motivo del ricorso incidentale lamenta vizio di insufficiente motivazione in relazione al capo della sentenza che ha respinto la richiesta di risarcimento del danno ex art. 96 cod. proc. civ. Il motivo si dichiara assorbito in considerazione dell’accoglimento del motivo precedente e quindi della cassazione con rinvio della sentenza impugnata, investendo una pronuncia accessoria e consequenziale alla decisione di merito della causa (Cass. n. 4383 del 2009; Cass. n. 7611 del 2006).

4. In conclusione, va accolto, nei limiti di cui in motivazione, il primo motivo del ricorso incidentale, rigettato il primo motivo del ricorso principale e dichiarati assorbiti gli altri. La sentenza va pertanto cassata in relazione al motivo accolto e la causa è rinviata ad altra Sezione della Corte di appello di Roma, che si adeguerà, nel decidere, al principio di diritto sopra enunciato e provvederà anche alla liquidazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

riunisce i ricorsi, accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il primo motivo del ricorso incidentale, rigetta il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti gli altri; cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese, ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2011

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