Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17427 del 28/06/2019

Cassazione civile sez. III, 28/06/2019, (ud. 04/04/2019, dep. 28/06/2019), n.17427

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22913-2017 proposto da:

LEONESSA INVESTIMENTI SRL A SOCIO UNICO assuntore del Concordato

Fallimentare del Fallimento (OMISSIS) SRL in liquidazione nella

qualità di assuntore del concordato fallimentare del Fallimento

(OMISSIS) S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PASUBIO 4,

presso lo studio dell’avvocato PIETRO SARROCCO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LINO GERVASONI;

– ricorrente –

contro

C STEINWEG GMT SRL UNIPERSONALE in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO

FONTANE 161, presso lo studio dell’avvocato ANGELO ANGLANI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBERTO MASSIMO ROSSI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 513/2017 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 19/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/04/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

Fatto

RITENUTO

che:

1. La Leonessa Investimenti Srl, società uni personale, in qualità di assuntore del concordato fallimentare della (OMISSIS) Srl ricorre, affidandosi a tre motivi, per la cassazione della sentenza delle Corte d’Appello di Genova che, riformando la pronuncia del Tribunale, aveva rigettato la domanda avanzata contro la GTM (Genoa Metal Terminal) Srl – società terminalista operante presso il porto di Genova ed incaricata di sbarcare una partita di tubi d’acciaio stivati su una nave proveniente da Shangai, destinati alla importatrice (OMISSIS) Srl – per il pagamento di una ingente somma pretesa come clausola penale per la mancata consegna delle merci.

2. L’intimata C. Steinweg – GMT Srl ha resistito con controricorso e memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 1175,1218,2740 e 2910 c.c.: lamenta che a fronte della decisione del Tribunale che aveva correttamente ritenuto che non fosse stato adempiuto l’obbligo di consegna delle merci con conseguente applicazione della clausola penale pattuita, la Corte d’Appello aveva erroneamente riformato la sentenza, ritenendo che il pignoramento avente per oggetto la merce da consegnare fosse regolare.

1.1. Assume che in tal modo era stata violato il principio generale di buona fede in quanto erano stati aggrediti gli stessi beni che la GTM si era impegnata a consegnare.

1.2. Con il secondo motivo, deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c., comma 2 e art. 1460 c.c. e degli artt. 167,345 e 112 c.p.c..

Lamenta, in sintesi, che la Corte aveva erroneamente deciso d’ufficio su domande o eccezioni in senso stretto proposte tardivamente e dunque inammissibili, estendendo la propria decisione ultra petita.

1.3. Con il terzo motivo, lamenta ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 345 c.p.c..

Assume che la eccezione secondo cui il verbale di conciliazione non poteva costituire una fonte di obbligazione era stata sollevata soltanto in grado d’appello con violazione dell’art. 345 c.p.c..

2. Preliminarmente, tuttavia, si impone la verifica della procedibilità del ricorso.

2.1. Il Collegio rileva, infatti, che a fronte dell’indicazione contenuta nell’intestazione di esso circa l’avvenuta notifica della sentenza impugnata, non è stata depositata la relativa prova, così come previsto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, essendo presente in atti soltanto la copia conforme all’originale della sentenza, priva della documentazione attestante l’avvenuta notificazione.

2.1. Questa Corte ha da tempo affermato che “la previsione – di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2 applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 1” (cfr. ex multis Cass. SU 9005/2009; Cass. 25269/2009; Cass. 11376/2010; Cass. 18416/2010; Cass. 19271/2010; Cass. 25070/2010; Cass. 1443/2015; Cass. 7014/2019).

2.2. Va precisato, al riguardo, che il principio sopra riportato conteneva la rigorosa conclusione secondo la quale doveva ritenersi irrilevante l’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio: conclusione temperata dal successivo arresto di questa Corte che ha affermato che “deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato la relata di notifica, ove quest’ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perchè prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio ” (cfr. Cass. SU 10648/2017).

2.3. Tuttavia, nel caso in esame – in cui, oltretutto, il ricorso per cassazione è stato notificato (in data 25.9.2017) oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza (19.4.2017) e non ricorre, pertanto, l’unica ipotesi in cui perde rilievo, ai fini della sanzione di improcedibilità, l’incombente previsto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2 (cfr. Cass.10 luglio 2013, n. 17066) – neanche il contro ricorrente (pur dando atto che la notifica della sentenza era avvenuta “per pec”: cfr. pag. 9 del controricorso) ha prodotto la documentazione comprovante l’adempimento: in tale situazione, pertanto, deve dichiarasi l’improcedibilità del ricorso, rimanendo assorbiti tutti i restanti rilievi.

3. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte, dichiara il ricorso improcedibile.

Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 10.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori e rimborso spese generali nella misura di legge.

Ai sensi D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile, il 4 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019

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