Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17427 del 23/07/2010

Cassazione civile sez. I, 23/07/2010, (ud. 19/10/2009, dep. 23/07/2010), n.17427

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SCHIRO’ Stefano – est. Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.F., elettivamente domiciliato in Roma, via del Babuino

48, presso il suo studio, rappresentato e difeso dagli avvocati

Reiterer Karl e Paolo Mascaro per procura in atti;

– ricorrente –

contro

PARTITO DELLA LEGA NORD, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato dall’avv. Brigandi Matteo in forza di procura

generale per atto notaio Enrico Chiodi Daelli di Milano in data 28

gennaio 1998, n. 124.626 Rep., elettivamente domiciliato in Roma, via

F. Denza 15, presso l’avv. Izzo Aniello, che lo rappresenta e

difende, insieme con l’avv. Tiziano Barbetta del Foro di Milano, per

procura in atti;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Catanzaro del 14

novembre 2008, nel procedimento n. 792-1/08 R.G.A.C.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19 ottobre 2009 dal relatore, cons. Dr. Onofrio Fittipaldi;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, dott. PATRONE Ignazio che nulla ha osservato.

La Corte:

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

Che:

– è stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti;

– l’avv. P.F., con atto notificato una prima volta il 6 dicembre 2008 presso la cancelleria della Corte d’appello di Catanzaro e successivamente il 30 dicembre 2008 presso lo studio del suo procuratore, sito in Lamezia Terme, ha proposto ricorso per cassazione, ex art. 111 Cost., sulla base di quattro motivi, avverso l’ordinanza in data 14 novembre 2008, con il quale la Corte di appello di Catanzaro ha accolto l’istanza del Partito della Lega Nord, volta alla sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza n. 622/08 del Tribunale di Lamezia Terme, che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione tardiva dallo stesso Partito proposta avverso un decreto ingiuntivo notificatogli dall’avv. P. il 28 settembre 2002 e dichiarato esecutivo;

– il Partito della Lega Nord ha resistito con controricorso notificato il 30 gennaio 2009;

– in data 25 agosto 2009 l’avv. P. ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione notificato al Partito della Lega Nord il 18 agosto 2009;

– ritenuto pertanto che deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso;

– quanto al regime delle spese del giudizio di cassazione, il controricorso del Partito della Lega Nord deve ritenersi tardivo e quindi inammissibile, in quanto notificato il 30 gennaio 2009 oltre il termine perentorio previsto dall’art. 370, comma 1, nella specie conteggiato a decorrere dalla prima notifica del ricorso per cassazione, validamente effettuata, a norma del R.D. n. 37 del 1934, art. 82 il 6 dicembre 2008 presso la cancelleria della Corte d’appello di Catanzaro, avendo il procuratore del Partito della Lega Nord eletto domicilio presso il proprio studio in Lamezia Terme, in luogo diverso da quello in cui aveva sede il giudice adito (Corte d’appello di Catanzaro);

– infatti, ai sensi del R.D. 22 gennaio n. 37 del 1934, art. 82 – applicabile anche dopo l’entrata in vigore della L. 24 febbraio 1997, n. 27, artt. 1 e 6 che, nel sopprimere la distinzione tra procuratori legali e avvocati, prescrivendo l’iscrizione in un unico albo per entrambi, non ha eliminato, però, l’attività procuratoria – quando il procuratore della parte esercita il proprio ufficio fuori della circoscrizione del tribunale al quale è assegnato, e non ha provveduto ad eleggere domicilio nel luogo in cui ha sede il giudice adito, le notificazioni e comunicazioni vanno effettuate al procuratore medesimo presso la cancelleria di detto giudice (Cass. 2002/6692; 2004/2626);

– inoltre, poichè l’elezione di domicilio in un luogo diverso dal predetto va considerata “tamquam non esset” e l’elezione di domicilio s’intende avvenuta “ope legis” presso la cancelleria del tribunale dove si svolge il giudizio (Cass. 2008/15500), priva di efficacia deve essere nella specie considerata la notifica eseguita la seconda volta presso il domicilio eletto in Lamezia Terme nello studio del procuratore del Partito della Lega Nord, tenuto altresì conto che l’art. 369 c.p.c., comma 1, stabilendo che il deposito del ricorso per cassazione va eseguito entro venti giorni dall’ultima notifica, deve essere interpretato nel senso che ultima notifica è quella eseguita nei confronti di una delle più controparti cui il ricorso deve essere notificato e non lo sia ancora stato in precedenza, non già quella reiterata nei confronti della medesima parte, a meno che la prima notificazione alla medesima parte non debba essere considerata viziata da nullità (Cass. 2006/1635; 2008/9967;

2009/4536);

– di conseguenza, attesa l’inammissibilità del controricorso e la mancanza di valida attività difensiva della parte intimata, nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010

 

 

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