Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17427 del 20/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/08/2020, (ud. 05/06/2020, dep. 20/08/2020), n.17427

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3895-2019 proposto da:

C.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell’avvocato NICOLA DI PIERRO,

rappresentata e difesa dall’avvocato STEFANO BAIARDO;

– ricorrente

contro

B.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANZI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati FIAMMETTA ANNA

CAPECCHI, MIRINO ELLER;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8/2018 della CORTE D’APPELLO di TRENTO SEZIONE

DISTACCATA di BOLZANO, depositata il 25/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott, CLOTILDE

PARISE.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La Corte di Appello di Trento- sezione distaccata di Bolzano-, con sentenza n. 8/2018 depositata il 25-10-2018, ha rigettato l’appello proposto da C.B. avverso la sentenza non definitiva n. 500/2013 del Tribunale di Bolzano con la quale era stata dichiarata la separazione personale dei coniugi C.B. e B.F..

Avverso la succitata sentenza, C.B. propone ricorso per cassazione, con un solo motivo, al quale B.F. resiste con controricorso. Le parti hanno depositato memorie illustrative.

2. Preliminarmente, deve essere disattesa l’eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dal controricorrente, avendo parte ricorrente prodotto ritualmente la copia analogica della sentenza impugnata con attestazione di conformità della Cancelleria ed avendo, peraltro, anche il controricorrente depositato copia autenticata della decisione impugnata e notificata a mezzo pec (Cass. S.U. n. 8312/2019).

3. Il ricorso è inammissibile per tardività.

3.1. Secondo il costante orientamento di questa Corte, a cui il Collegio intende dare continuità, in tema di ricorso per cassazione, la notifica della sentenza impugnata effettuata alla controparte a mezzo PEC è idonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione nei confronti del destinatario ove il notificante provi di aver allegato e prodotto la copia cartacea del messaggio di trasmissione, delle ricevute di avvenuta consegna e di accettazione, della relata di notificazione, nonchè della copia conforme della sentenza, salvo che il destinatario della notifica non ne contesti la regolarità sotto uno o più profili (da ultimo Cass.n. 16421/2019, per l’affermazione, in via generale, di detti principi, anche se con riferimento a fattispecie diversa da quella che si sta scrutinando).

3.2. Il controricorrente ha depositato (a11.1) copia analogica del messaggio di posta elettronica certificata, nonchè della relazione di notifica e del provvedimento impugnato, allegati al messaggio, con attestazione di conformità, ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1 bis e 1 ter, sottoscritta con firma autografa. La suddetta notifica a mezzo pec è stata effettuata il 29-10-2018 all’avv. C.B., che si era difesa in proprio nel giudizio d’appello, all’indirizzo pec dalla stessa indicato nel ricorso d’appello.

Il ricorso per cassazione è stato notificato il 21 gennaio 2019, ossia dopo la scadenza del termine breve di impugnazione decorrente dalla notifica a mezzo pec di cui si è detto (il termine è scaduto il 28-12-2018).

Nella memoria illustrativa la parte ricorrente assume che sia stato notificato il file nominato “depositata minuta sentenza definitiva.pdf”, come da indicazione di cui ai messaggi pec che allega e relativi alla suddetta notifica, deduce che il file notificato conteneva “pacificamente la minuta della sentenza definitiva formata ai sensi dell’art. 119 disp. att. c.p.c.” (pag.n. 5 memoria) ed afferma di aver potuto rilevare il suddetto vizio solo dopo che l’eccezione di tardività del ricorso per cassazione era stata sollevata dalla controparte.

Sostiene, quindi, la ricorrente che la notifica a mezzo pec di cui trattasi non sia stata idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione.

L’assunto è infondato, atteso che la sentenza redatta in formato digitale diviene ostensibile agli interessati solo dal momento della pubblicazione, che sì perfeziona nel momento in cui il sistema informatico provvede, per il tramite del cancelliere, ad attribuire alla sentenza il numero identificativo e la data (tra le tante Cass.n. 22879/2015; Cass. n. 24891/2018 e

Cass. n. 2362/2019). In particolare, a seguito dell’adozione

dei registri informatizzati, l’attività di cui trattasi risulta regolata dal D.M. 27 aprile 2009, “Nuove regole procedurali relative alla tenuta del registri informatici dell’amministrazione della giustizia”, pubblicato nella G.U. 11 maggio 2009, n. 107 ed è stato chiarito da questa Corte che con l’unico adempimento della “pubblicazione” riservato al cancelliere, il sistema provvede all’attribuzione alla sentenza del numero identificativo e della data di pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 133 c.p.c., comma 2, e art. 327 c.p.c., comma 1, e consente inoltre l’estrazione di copia, cartacea o informatica, da attestarsi conforme da parte dei soggetti abilitati – compresi i difensori a far data dall’agosto 2014 (cfr. Cass.n. 2362/2019 citata).

Alla stregua di detta disciplina, dunque, non è ostensibile, nè è estraibile dal sistema il file della minuta della sentenza, il cui deposito è menzionato, come mero atto interno, nello storico del fascicolo telematico. A ciò si aggiunga che la ricorrente non produce la copia analogica del file pdf che le è stato notificato e che, come si è detto, assume essere solo la minuta, quindi priva del numero identificativo e della data. Invece la copia analogica del file della sentenza notificato prodotta dal controricorrente (doc.n. 1) è conforme a quella depositata dalla ricorrente in allegato al ricorso per cassazione.

La ricorrente non allega altre irregolarità, non allega che vi sia stata lesione del suo diritto di difesa, nè contesta di aver ricevuto la notifica a mezzo pec e di averne compreso il significato, precisando, anzi, di essersi avveduta del “vizio” denunciato solo dopo che la controparte ha eccepito la tardività del ricorso.

Alla luce delle suesposte considerazioni, nel caso di specie, ai fini dell’idoneità della notifica della sentenza a mezzo pec di cui trattasi a far decorrere il termine per l’impugnazione ai sensi dell’art. 325 c.p.c., si configura come irregolarità sanabile l’erronea indicazione nominativa del file contenuta nel messaggio pec, avendo la consegna dello stesso file comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. S.U. n. 7665/2016). Infatti il principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., va letto alla stregua di un principio generale che subordina la rilevanza della nullità od irregolarità formale della notifica alla prova che la stessa sia stata causa di un effettivo vulnus nell’esercizio delle prerogative difensive, con conseguenti ripercussioni negative sul contraddittorio tra le parti.

Nella specie nessun vulnus alla difesa è stato allegato dalla ricorrente in dipendenza dell’erronea denominazione del file di cui si è detto e, per quanto infra precisato, il file notificato era, e non poteva che essere, quello relativo alla sentenza definitiva impugnata.

Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per tardività dell’impugnazione.

4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il

versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 5.100, di cui Euro100 per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2020

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