Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17426 del 30/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 30/08/2016, (ud. 15/06/2016, dep. 30/08/2016), n.17426

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15492/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 6766/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO del 12/12/2014, depositata del 16/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi ad un solo motivo, per la cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha confermato la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente, B.G., avverso l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate, a seguito di espletamento di indagini finanziarie D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32, nel corso delle quali i verificatori avevano rilevato movimentazioni bancarie non giustificate dal contribuente, ne aveva rideterminato, ai fini Irpef ed Irap, il reddito relativo all’anno di imposta 2007.

La CTR, in particolare, ha rilevato che l’avviso di accertamento era stato emesso prima dello scadere dei 60 gg previsti dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, senza che fosse stata fornita un’adeguata motivazione per il mancato rispetto del suddetto termine dilatorio. In particolare il giudice di secondo grado ha ritenuto che la motivazione addotta dall’Ufficio – emissione anticipata dell’avviso per non incorrere nella decadenza dal potere accertativo – non era accettabile, in quanto i casi di particolare e motivata urgenza, che consentono di derogare al rispetto del termine suddetto, non possono identificarsi con il ritardo dell’ufficio nella conclusione delle indagini.

Il contribuente non resiste.

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, si duole che la CTR abbia ritenuto applicabile alla fattispecie in esame la richiamata disposizione, laddove l’Ufficio non aveva effettuato accessi, ispezioni, verifiche, essendosi limitato ad effettuare la ricostruzione del reddito sulla base di esame della documentazione fornita dallo stesso contribuente, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, relativamente ad operazioni su conti correnti bancari, riferiti alla varie attività del contribuente medesimo.

La censura è fondata.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti affermato il seguente principio di diritto: “Differentemente dal diritto dell’Unione Europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all’Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l’invalidità dell’atto. Ne consegue che, in tema di tributi “non armonizzati”, l’obbligo dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale,,pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito”. (Cass. 24823/2015).

Le Sezioni Unite hanno quindi precisato che le garanzie fissate nella L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, trovano applicazione esclusivamente “in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l’attività imprenditoriale o professionale del contribuente”, valutati il dato testuale della rubrica (“Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali”) e, soprattutto, quello della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 1, (coniugato con la circostanza che l’intera disciplina contenuta nella disposizione risulta palesemente calibrata sulle esigenze di tutela del contribuente in relazione alle visite ispettive subite in loco), che, esplicitamente, si riferisce agli “accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali”, ad operazioni, cioè, che costituiscono categorie d’intervento accertativo dell’Amministrazione tipizzate ed inequivocabilmente identificabili, in base alle indicazioni di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 1, richiamato, in tema di imposte dirette dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, ed, in materia di imposta di registro, dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 53 bis, ipotesi tutte “caratterizzate dall’autoritativa intromissione dell’Amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente alla diretta ricerca, quivi, di elementi valutativi a lui sfavorevoli: peculiarità, che specificamente giustifica, quale controbilanciamento, il contraddittorio al fine di correggere, adeguare e chiarire, nell’interesse del contribuente e della stessa Amministrazione, gli elementi acquisiti presso i locali aziendali”.

Posto che nel caso di specie non è contestato che si verta in ipotesi di controllo fiscale eseguito a seguito di acquisizione documentale D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32, e non anche a seguito di “accesso, ispezione, verifica” presso la sede del contribuente, l’impugnata sentenza non appare conforme ai su richiamati principi di diritto.

PQM

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della CTR della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2016

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