Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17426 del 23/07/2010

Cassazione civile sez. I, 23/07/2010, (ud. 19/10/2009, dep. 23/07/2010), n.17426

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SCHIRO’ Stefano – est. Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

PREFETTURA-UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI AVELLINO, in persona

del Prefetto pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e

difende per legge;

– ricorrente –

contro

A.T.;

– intimato –

avverso il decreto del Giudice di Pace di Avellino in data 10 maggio

2007 nel procedimento iscritto al n. 1637/07 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19 ottobre 2009 dal relatore, cons. Onofrio Fittipaldi;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, dott. PATRONE Ignazio che nulla ha osservato.

La Corte:

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

Che:

A) è stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata al Pubblico Ministero e notificata al difensore della ricorrente, con la quale il consigliere relatore – premesso che “Il Giudice di pace di Avellino, con decreto depositato il 10 maggio 2007, ha annullato il decreto di espulsione emesso in data 16 aprile 2007 dal Prefetto di Avellino nei confronti del cittadino (OMISSIS) A.T. perchè entrato nel territorio dello Stato senza aver richiesto il permesso di soggiorno entro gli otto giorni lavorativi dal suo ingresso. Il Giudice di pace ha ritenuto che dal passaporto dello straniero non emergesse la data del suo ingresso in Italia, non avendo la Prefettura svolto indagini al riguardo. Il Giudice di pace ha ritenuto altresì sussistente la violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 7, giacchè il provvedimento di espulsione era stato notificato in lingua inglese, non essendo reperibile un interprete che conoscesse la lingua (OMISSIS). Infine il Giudice di pace ha rilevato che non era stata assicurata allo straniero la possibilità di poter rappresentare le sue legittime difese che, tra l’altro, la legge gli assicura attraverso l’udienza di convalida. Per la cassazione di tale decreto la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Avellino ha proposto ricorso, notificato il 19 giugno 2008, sulla base di tre motivi. L’intimato non ha resistito con controricorso” – ha quindi osservato quanto segue: “Il primo motivo di ricorso è manifestamente fondato. Il Giudice di pace non ha tenuto conto della decisiva circostanza che lo straniero in questione è entrato in Italia in data (OMISSIS), come emerge dal timbro apposto sul passaporto all’aeroporto di (OMISSIS) (documento depositato dinanzi al giudice a quo dalla Prefettura di Avellino). Non rileva – contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di pace – che lo straniero sia entrato regolarmente in Italia attraverso lo spazio Schengen, perchè, ove egli vi si sia trattenuto senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, è ugualmente, per tale diversa ragione, espulso dal Prefetto (Cass., Sez. 1, 4 novembre 2003, n. 16514). Ciò premesso, il Giudice di pace si è discostato dal principio secondo cui il provvedimento di espulsione dello straniero è provvedimento obbligatorio a carattere vincolato, sicchè il giudice ordinario dinanzi al quale esso venga impugnato è tenuto unicamente a controllare l’esistenza, al momento dell’espulsione, dei requisiti di legge che ne impongono l’emanazione, i quali consistono nella mancata richiesta, in assenza di cause di giustificazione, del permesso di soggiorno entro il termine di legge (Cass., Sez. Un., 16 ottobre 2006, n. 22217). Del pari manifestamente fondato è il secondo motivo. In tema di espulsione dello straniero, l’obbligo dell’autorità procedente di tradurre la copia del relativo decreto nella lingua conosciuta dallo straniero stesso è derogabile tutte le volte in cui detta autorità attesti e specifichi le ragioni per le quali tale operazione sia impossibile e si imponga la traduzione nelle lingue predeterminate dalla norma di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 7, (francese, inglese o spagnolo), atteso che tale attestazione è, nel contempo, condizione non solo necessaria, ma anche sufficiente a che il decreto di espulsione risulti immune da vizi di nullità, senza che il giudice di merito possa ritenersi autorizzato a sindacare le scelte della P.A. in termini di concrete possibilità di effettuare immediate traduzioni nella lingua dell’espellendo. Ne consegue che l’attestazione da parte dell’autorità procedente della indisponibilità di personale idoneo alla traduzione nella lingua conosciuta dallo straniero della sintesi del decreto di espulsione è condizione sufficiente per la validità della traduzione in una delle predette tre lingue. Di tale principio, costante nella giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, 29 novembre 2006, n. 25362), il Giudice di pace non ha fatto applicazione, non considerando l’attestazione dell’amministrazione dell’impossibilità di reperire al momento un interprete della lingua conosciuta dallo straniero.

Anche il terzo motivo appare meritevole di accoglimento, perchè il provvedimento prefettizio di espulsione, emesso con l’intimazione di lasciare il territorio nazionale entro cinque giorni dalla notifica dell’atto, senza restrizione presso un centro di permanenza temporanea nè sottoposizione dello straniero all’accompagnamento coattivo alla frontiera, non comporta l’adozione dello strumento giurisdizionale di controllo espressamente previsto per le convalide delle misure restrittive (Cass., Sez. Un., 18 ottobre 2005, n., 20121). Sussistono i presupposti per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”;

B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione;

ritenuto che, in base alle considerazioni che precedono, il ricorso merita accoglimento e che, essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa non può essere decisa ai sensi dell’art. 384 c.p.c. ma deve essere rimessa al G.d.P. per l’esame degli ulteriori motivi di impugnazione contenuti nell’opposizione e non valutati, in sede di merito.

Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese di giudizio.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnato decreto e rinvia al G.d.p. di Avellino, in persona di diverso magistrato, anche per le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010

 

 

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