Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17426 del 20/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/08/2020, (ud. 05/06/2020, dep. 20/08/2020), n.17426

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2544-2019 proposto da:

R.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

GIACOMO PORTALE;

– ricorrente –

contro

R.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BELLEGRA 12,

presso lo studio dell’avvocato BIANCA CAPPADONIA, rappresentato e

difeso dall’avvocato CINZIA FRESINA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 937/2018 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 16/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CLOTILDE

PARISE.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La Corte di Appello di Messina, con sentenza n. 937/2018 depositata il 16-10-2018, ha rigettato l’appello proposto da R.M. avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Patti n. 288/2017 con la quale era stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra la stessa R.R. e F. ed era stata rigettata la domanda di riconoscimento dell’assegno divorzile in favore dell’ex moglie. Avverso la succitata sentenza, R.M. propone ricorso per cassazione, con due motivi, al quale R.F. resiste con controricorso. Il controricorrente ha depositato memoria illustrativa.

2. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, la violazione dell’art. 2697 c.c., nonchè l’omesso esame di fatti decisivi in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Si duole la ricorrente del mancato riconoscimento dell’assegno divorzile in suo favore e deduce che il diniego era stato motivato dalla Corte territoriale solo in base all’assunto che non fosse stata dimostrata dalla stessa l’impossibilità di procurarsi, per ragioni oggettive, mezzi adeguati al proprio sostentamento. Ad avviso della ricorrente la Corte d’appello ha fatto esclusivamente applicazione dei principi di cui alla sentenza di questa Corte n. 11504/2017, senza tener conto dei criteri di cui all’art. 5 cit., come precisati in base al nuovo orientamento espresso con la sentenza della Sezioni Unite di questa Corte n. 18287/2018. In particolare deduce che la Corte d’appello ha omesso l’esame dei seguenti fatti decisivi: i) della sua dedizione totale, nel corso della convivenza matrimoniale, alla famiglia e del suo contributo personale alla formazione del marito, che perciò aveva potuto conseguire, nel frattempo, il diploma di infermiere; ii) delle sue gravi condizioni di salute, dovendosi ricondurre le patologie psichiatriche da cui era affetta alle gravi condotte tenute nei suoi confronti dall’ex coniuge, che erano anche state sanzionate penalmente; iii) della documentata assenza di suoi

redditi, tanto da dover essere la stessa mantenuta dai

genitori, stante la mancanza di occasioni di lavoro, nonostante la documentata disponibilità a reperire un’occupazione; iv) dell’effettiva consistenza dei due immobili la cui proprietà in capo alla deducente era stata valorizzata dalla Corte territoriale, senza considerare che l’immobile sito in Castell’Umberto, consistente in sezioni di fondicelli rustici e porzione di bene futuro a lei assegnati in sede di divisione di quote donatele dal padre, e quello sito in Porto Ceresio, trasferito alla ricorrente in sede di separazione consensuale per la sola quota del 50% e gravato da mutuo, non erano idonei ad essere produttivi di reddito o a garantire una liquidità consistente in caso di vendita.

2.1. Con il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 92 c.p.c., lamentando omessa motivazione in ordine alla liquidazione delle spese di lite, non distinta per fasi.

3. Il primo motivo è fondato.

3.1. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 18287/2018, hanno affermato il principio secondo cui il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede ai fini dell’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, l’applicazione dei criteri contenuti nella prima parte della norma, i quali costituiscono, in posizione equi-ordinata, i parametri cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno. Il giudizio, premessa la valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, avrà ad oggetto, in particolare, il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonchè di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto (così anche Cass. n. 1882/2019). Pertanto, qualora vi sia uno squilibrio effettivo, e di non modesta entità, tra le condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi, occorre accertare se tale squilibrio sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all’interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due (Cass.n. 21926/2019).

3.2. Nel caso di specie, la Corte territoriale, nel richiamare la pronuncia di questa Corte n. 11504/2017, ha basato il proprio convincimento ed ha motivato il percorso argomentativo della decisione assunta prendendo in considerazione, quanto alla situazione dell’attuale ricorrente, il solo requisito dell’inesistenza di mezzi adeguati e dell’impossibilità di procurarseli, senza attenersi ai principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 18287/2018 e senza, quindi, effettuare alcuna valutazione comparativa degli altri parametri rilevanti nel senso precisato, alla stregua delle circostanze allegate da parte della ex moglie, come indicate in ricorso, anche in relazione al ruolo che assume di avere svolto all’interno della coppia durante la vita matrimoniale.

Resta da aggiungere che la cassazione della pronuncia impugnata con rinvio per un vizio di violazione o falsa applicazione di legge che reimposti in virtù di un nuovo orientamento interpretativo i termini giuridici della controversia, così da richiedere l’accertamento di fatti, intesi in senso storico e normativo, non trattati dalle parti e non esaminati dal giudice del merito, impone, perchè si possa dispiegare effettivamente il diritto di difesa, che le parti siano rimesse nei poteri di allegazione e prova conseguenti alle esigenze istruttorie conseguenti al nuovo principio di diritto da applicare in sede di giudizio di rinvio (Cass. n. 11178/2019).

4. Il primo motivo deve essere, pertanto, accolto, restando assorbito il secondo, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Messina in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2020

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