Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17426 del 19/08/2011

Cassazione civile sez. II, 19/08/2011, (ud. 04/05/2011, dep. 19/08/2011), n.17426

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

PONTIFICIA OP ASSISt(POA) iN LIQ. P.I. (OMISSIS) IN PERSONA DEL

LEGALE RAPPRESENTANTE IL LIQUIDATORE PRO TEMPORE S.E. MONS. C.

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO

271, presso lo studio dell’avvocato TESSAROLO COSTANTINO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FAVINO GIULIO;

– ricorrente –

contro

COM CASSINO IN PERSONA DEL SINDACO E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO

TEMPORE DOTT. S.B.V. P.I. (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G ANTONELLI 4 9, presso lo

studio dell’avvocato MATERA CORRADO, rappresentato e difeso

dall’avvocate SALERA SANDRO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4219/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

adito l’Avvocato Fatello Luca con delega depositata in udienza

dell’Avv. Tessarolo Costantino difensore della ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 2.10.2002 la Pontifica Opera di Assistenza – P.O.A.- conveniva davanti alla corte di appello di Roma il Comune di Cassino proponendo appello alla sentenza del Tribunale di Cassino n. 345/01 che aveva dichiarato l’intervenuta prescrizione dell’azione avanzata contro detto Comune e dei relativi diritti, con compensazione delle spese.

L’appellante concludeva come segue: a) accertare che il Comune di Cassino aveva acquistato in virtù di accessione il diritto di proprietà del manufatto costruito dalla POA sull’area sita in (OMISSIS) di proprietà dello stesso Comune, che pertanto doveva essere condannato a pagare alla POA a sua scelta, o un’indennità pari al valore delle spese tutte (ivi comprese quelle per materiali, manodopera. progettazione ed esecuzione dei lavori) sostenute per la realizzazione del detto manufatto, nella misura di Euro 519.710,11, ovvero un’indennità pari all’aumento del valore recato al fondo di proprietà dell’amministrazione convenuta nella misura di Euro 471.409.34. oltre alla rivalutazione monetaria e con gli interessi legali dal dovuto al soddisfo. In via subordinata chiedeva la condanna del convenuto al pagamento della indennità di Euro 471.409,34 pari alla riduzione patrimoniale subita a seguito dell’acquisizione in proprietà da parte del Comune del manufatto, con rivalutazione, interessi e spese del doppio grado.

Il convenuto si costituiva chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza, con vittoria di spese di entrambi i gradi.

La Corte di appello rigettava l’impugnazione, con sentenza n. 4219/04, osservando che chi invoca la prescrizione ha soltanto l’onere di allegare il fatto oggettivo del decorso del tempo necessario a farla maturare e non anche il tipo e le norme applicabili.

Nella fattispecie era pacifico che la difesa del convenuto aveva sempre fatto esclusivo perno sulla prescrizione (ordinaria), precisando nel corso del giudizio il termine da cui doveva decorrere.

Anche per l’indennità di cui all’art. 936 c.c. bene aveva fatto il primo giudice a collocare il momento della decorrenza della prescrizione di tale diritto con riferimento all’epoca di ultimazione della costruzione.

Il pagamento era stato richiesto ben 30 anni dopo.

Ricorre la P.O.A. in liquidazione con due motivi, resiste il Comune.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si denunzia motivazione omessa o quanto meno insufficiente, violazione dell’art. 112 c.p.c., degli artt. 2934, 2935, 2938, 2943 e 2946 c.c. per non essere stata presa in considerazione la contestata genericità della eccezione di prescrizione con riferimento all’onere di fornire tutte le indicazioni necessarie per renderla comprensibile ed individuabile concretamente solo in due comparse conclusionali l’appellato l’aveva formulata.

Col secondo motivo si deducono motivazione omessa o quanto meno insufficiente e violazione degli artt. 2934, 2935, 2938, 2943, 2946 e 936 c.c. per avere ritenuto la Corte di appello che per azionare il suo credito la POA non doveva aspettare l’esito di altra lite.

Le censure non appaiono meritevoli di accoglimento.

A prescindere dalla contestuale deduzione di vizi di motivazione e di violazione di norme processuali e/o sostanziali, che caratterizza entrambi i motivi, in violazione della necessaria specificità della impugnazione, si ripropongono le tesi già respinte dalla Corte di appello con motivazione logica e sufficiente sia in ordine alla tempestività della eccezione di prescrizione ordinaria, successivamente precisata in ordine alla sua decorrenza, sia in ordine al decorso del tempo per fare valere un diritto di credito.

Come dedotto, la Corte di appello ha correttamente statuito che chi invoca la prescrizione ha soltanto l’onere di allegare il fatto oggettivo del decorso del tempo necessario a farla maturare e non anche il tipo e le norme applicabili.

Nella fattispecie era pacifico che la difesa del convenuto aveva sempre fatto esclusivo perno sulla prescrizione (ordinaria), precisando nel corso del giudizio il termine da cui doveva decorrere.

Anche per l’indennità di cui all’art. 936 c.c. bene aveva fatto il primo giudice a collocare il momento della decorrenza della prescrizione di tale diritto con riferimento all’epoca di ultimazione della costruzione.

Il pagamento era stato richiesto ben 30 anni dopo.

Rispetto a questa motivazione, la ricorrente non fornisce elementi idonei a suffragare una diversa decisione sia rispetto alla comprensibilità ed individuabilità dell’eccezione di prescrizione sia rispetto alla circostanza che, trattandosi di un diritto di credito, andava azionato a decorrere dal momento in cui l’opera era stata realizzata (1958) e contro il proprietario dell’area- Ministero delle Finanze, limitandosi a contrapporre, all’affermazione della sentenza che non vi era stata “medio tempore” nemmeno una messa in mora, la deduzione che il diritto a richiedere l’indennità era sorto solo nel momento in cui era stata accertata la proprietà del terreno del Comune.

Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in Euro 6200,00 di cui 6000,00 per onorari, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2011

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