Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17426 del 13/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/07/2017, (ud. 21/06/2017, dep.13/07/2017),  n. 17426

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4152/2017 proposto da:

V.M., ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i

termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituita –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3183/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 20/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 21/06/2017 dal Presidente Relatore Dott. MARCELLO

IACOBELLIS.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il ricorso proposto da V.M. nei confronti di Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza in epigrafe, notificato il 16/12/2016, non risulta depositato nei termini di cui all’art. 369 c.p.c., giusta certificazione della Cancelleria Centrale del 21/2/2017.

Al difetto di deposito consegue la dichiaratoria di improcedibilità e la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

PQM

 

la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017

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