Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17425 del 30/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 30/08/2016, (ud. 15/06/2016, dep. 30/08/2016), n.17425

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15399/2015 proposto da:

B.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PASQUALE

LEONARDI CATTOLICA 3, presso lo studio degli avvocati ALESSANDRO

FERRARA E MASSIMO FERRARO, rappresentato e difeso dagli avvocati

FABIO D’ISANTO, ALDO MANNA giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10539/39/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI del 19/11/2014, depositata il 03/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

Il contribuente B.V. ricorre, con un unico motivo, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 10539/39/2014, depositata il 3 dicembre 2014, che, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto il ricorso introduttivo del contribuente.

La CTR ha affermato l’applicabilità, nel caso di specie, della decadenza prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, non avendo il contribuente presentato la relativa istanza di rimborso nel termine di 48 mesi.

Il giudice di secondo grado, in particolare, richiamava, quanto alla determinazione del dies a quo, la pronunzia delle SS.UU. di questa Corte n. 13676/2014, secondo cui il termine di decadenza per il rimborso delle imposte sui redditi, previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, decorreva dalla data del versamento o da quella in cui la ritenuta è stata effettuata, anche nel caso in cui l’imposta pagata sia stata successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione europea da una sentenza della Corte di giustizia.

L’Agenzia ha resistito con controricorso.

Con l’unico motivo di ricorso il contribuente denunzia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 e la mancata applicazione dell’art. 2946 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3), deducendo che al momento del prelievo operato dal sostituto d’imposta dell’Irpef (anni 2000 e 2001) il versamento – in presenza della normativa successivamente dichiarata illegittima – era dovuto, mentre solo a seguito delle statuizioni della Corte Europea (nel 2005) è sorto per il contribuente il diritta al rimborso, con la conseguenza che, trattandosi di indebito oggettivo, il relativo diritto doveva ritenersi sottoposto all’ordinario termine di prescrizione decennale.

Il motivo appare destituito di fondamento.

La questione è stata infatti risolta dalle Ss.UU. di questa Corte che, con la pronunzia n. 13676/2014, ha affermato che il termine di decadenza per il rimborso delle imposte sui redditi, previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 e decorrente dalla data del versamento o da quella in cui la ritenuta è stata operata, opera anche nel caso in cui l’imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione europea da una sentenza della Corte di giustizia, atteso che l’efficacia retroattiva di detta pronuncia, analoga a quella che assiste la declaratoria di illegittimità costituzionale, incontra il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorchè sia maturata una causa di prescrizione o decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio di certezza del diritto e delle situazioni giuridiche.

Orbene nel caso di specie è pacifico che il contribuente, in vigenza della norma che lo escludeva dal beneficio è rimasto inerte fino al decorso del termine di decadenza previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, attivandosi solo a seguito all’intervento della sentenza della Corte di Giustizia, la cui efficacia retroattiva non può però ritenersi idonea a travolgere i rapporti ormai esauriti.

Considerato che la pronuncia delle SS.Uu. di questa Corte è successiva alla proposizione del ricorso introduttivo e considerata altresì la peculiarità della controversia, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quarter, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2016

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