Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17425 del 23/07/2010

Cassazione civile sez. I, 23/07/2010, (ud. 19/10/2009, dep. 23/07/2010), n.17425

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SCHIRO’ Stefano – est. Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

PREFETTURA-UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI CATANIA, in persona

del Prefetto pro tempore, e QUESTURA DI CATANIA, in persona del

Questore pro tempore, domiciliate in Roma, via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura generale dello Stato, che le rappresenta e

difende per legge;

– ricorrenti –

contro

F.M.M.;

– intimato –

avverso il decreto del Giudice di Pace di Catania in data 22 aprile

2008 nel procedimento iscritto al n. 3962/2008 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19 ottobre 2009 dal relatore, cons. Dr. Onofrio Fittipaldi;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, dott. PATRONE Ignazio, che nulla ha osservato.

La Corte:

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

che è stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata al Pubblico Ministero e notificata al difensore delle ricorrenti;

con decreto depositato il 22 aprile 2008 il Giudice di pace di Catania ha annullato il decreto di espulsione emesso il 11 marzo 2008 dal Prefetto di Catania nei confronti del cittadino senegalese F. M.M., rilevando, da un lato che il Prefetto aveva disposto l’accompagnamento alla frontiera, a mezzo della forza pubblica, dello straniero espulso e che tale provvedimento doveva essere soggetto a convalida ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, e, dall’altro, che la convalida del provvedimento di espulsione richiedeva la previa audizione dell’interessato, con la conseguenza che la violazione di tale obbligo aveva comportato una nullità insanabile, rilevabile d’ufficio;

avverso tale decreto la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Catania e la Questura di Catania, con atto notificato il 24 giugno 2008, hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo, nei confronti del quale l’intimato non ha svolto attività difensiva;

a fondamento dell’impugnazione le ricorrenti deducono che il Giudice di pace ha ritenuto che nella specie il provvedimento di espulsione fosse soggetto a convalida previa audizione dell’interessato sull’erroneo presupposto che il Questore avesse disposto l’accompagnamento dello straniero alla frontiera a mezzo della forza pubblica, mentre in realtà con provvedimento del 10 marzo 2008 il Questore di Catania ha ordinato al cittadino (OMISSIS) F. M.M. di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni dalla notifica dell’atto e per tale provvedimento non è prevista alcuna convalida;

il ricorso è manifestamente fondato; infatti, per costante giurisprudenza, il provvedimento con il quale il questore ordina allo straniero, colpito da provvedimento prefettizio di espulsione, di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni, non incide sulla libertà personale dell’espulso (non ristretto presso un centro di permanenza temporaneo, nè sottoposto all’accompagnamento coattivo alla frontiera) e pertanto non comporta l’adozione dello strumento giurisdizionale di controllo espressamente previsto per le convalide delle misure restrittive (Cass. S.U. 2005/20121); il ricorso merita pertanto accoglimento e il decreto impugnato deve essere conseguentemente annullato; poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso di F.M.M., dovendosi ritenere che provvedimento impugnato, non incidendo sulla libertà personale dell’espulso, non era soggetto a convalida e non era subordinato alla preventiva audizione dell’interessato;

nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di merito, non essendosi la Prefettura e la Questura di Catania costituite in tale fase, mentre le spese del giudizio di Cassazione, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione proposta da F.M. M. avverso il decreto di espulsione del Prefetto di Catania in data 11 marzo 2008.

Condanna F.M.M. al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in euro 900,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010

 

 

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