Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17425 del 20/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/08/2020, (ud. 05/06/2020, dep. 20/08/2020), n.17425

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35284-2018 proposto da:

R.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 6,

presso lo studio dell’avvocato RENATO MACRO rappresentato e difeso

dall’avvocato GIOVANNI FRANZESE;

– ricorrente –

contro

S.N., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI

VILLA CARPEGNA 58, presso lo studio dell’avvocato LILIANA FAUSTA

BALDUCCI, rappresentata e difesa dall’avvocato ALDO BALDUCCI;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di BARI, depositato il

03/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CLOTILDE

PARISE.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La Corte di Appello di Bari, con decreto depositato il 3-102018 e notificato a mezzo pec il 5-10-2018, ha rigettato il reclamo proposto da R.V. avverso il decreto emesso dal Tribunale di Trani il 16-5-2017 con il quale era stato respinto il ricorso proposto dallo stesso R. nei confronti di S.N. e diretto ad ottenere la revoca o la riduzione dell’assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne D..

Avverso il succitato decreto, R.V. propone ricorso straordinario per cassazione, con due motivi, al quale S.N. resiste con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

2. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione della L. n. 898 del 1970, art. 9, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per avere la Corte territoriale, con motivazione contraddittoria, omesso di considerare l’attività di lavoro, in qualità di commesso e panificatore, svolta dal figlio D., facendone derivare una serie di conseguenze ingiustamente punitive e sanzionatorie nei confronti del ricorrente stesso.

2.1.Con il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 147,148, 315 bis, 316 bis e 155 quinquies, trasfuso nel vigente art. 337 septies c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Deduce che la Corte territoriale ha omesso di considerare che: i) il ricorrente aveva costituito una nuova famiglia; li) il figlio D. aveva raggiunto l’indipendenza economica in quanto lavorava a tempo pieno e non parziale, contrariamente a quanto risultava dalle buste paga in atti e come l’attuale ricorrente aveva chiesto di provare formulando, sia nel primo grado che nel secondo, richiesta di indagini tramite la Guardia di Finanza; iii) l’ex coniuge Storelli non avrebbe potuto sopravvivere solo con l’assegno di Euro282 versato dal marito e con il modesto supporto del figlio, quale risultante dalle buste paga in atti. Ad avviso del ricorrente, pertanto, il figlio D. non ha diritto ad alcun contributo di mantenimento in quanto aveva conseguito la formazione professionale per trovare una stabile e più proficua occupazione ed, anzi, l’aveva già trovata presso il panificio presso cui lavorava da tempo.

3. I motivi, che vanno congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono inammissibili.

3.1. Il ricorrente, nel dedurre, apparentemente, una violazione di norme di legge, mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. n. 8758/2017).

La Corte territoriale ha esaminato i fatti in contestazione, ha rilevato che era documentata l’occupazione lavorativa part-time del figlio, con retribuzione mensile di circa Euro400 mensili, ed ha valutato tutte le circostanze del caso concreto (l’età e la complessiva condotta del figlio, considerando la necessità per lo stesso di fornire un aiuto economico alla madre, con il proposito futuro di riprendere il percorso di studio interrotto a causa delle difficoltà economiche della famiglia). Alla stregua delle risultanze di causa, la Corte d’appello, con adeguata motivazione (Cass. S.U. n. 8053/2014), ha ritenuto che il padre, attuale ricorrente, non avesse dimostrato i presupposti legittimanti la cessazione dell’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne.

Il suddetto convincimento è stato, quindi, fondato su un accertamento di fatto che ha riguardato una serie di elementi, correttamente individuati dalla Corte territoriale come rilevanti alla stregua di quanto precisato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 5088/2018).

3.2. Inoltre il ricorrente si duole genericamente del mancato espletamento di indagini tramite la Guardia di Finanza sulle reali condizioni reddituali del figlio, senza indicare quando, come e dove abbia formulato richiesta in tal senso, difettando così la censura di autosufficienza, non essendovi menzione di tale richiesta nel decreto impugnato. Deve aggiungersi che le indagini patrimoniali tramite la polizia tributaria, il cui esercizio rientra nel potere discrezionale dei Giudici di merito, non possono avere mera finalità esplorativa, ma devono basarsi su fatti specifici e circostanziati (Cass. n. 23263/2016), non potendo così sopperirsi alle carenze probatorie della parte onerata.

4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro4.100, di cui Euro100 per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2020

 

 

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