Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17425 del 04/07/2018

Civile Ord. Sez. 6 Num. 17425 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: POSITANO GABRIELE

ORDINANZA
sul ricorso 7629-2017 proposto da:
A.A.
– ricorrente contro
CONDOMINIO XX
– controricorrente –

Data pubblicazione: 04/07/2018

avverso la sentenza n. 1760/2016 della CORTE D’APPELLO di
TORINO, depositata il 11/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 30/01/2018 dal Consigliere Dott. GABRIELE

Rilevato che:
con sentenza del 23 aprile 2014, il Tribunale di Torino,
rigettava la domanda di risarcimento dei danni subiti da
A.A. in occasione di un sinistro verificatosi il 27
febbraio 2011, allorché la stessa, mentre procedeva in discesa
lungo un tratto di strada privata, interna al Condominio XX, a causa del dissesto della strada e per la presenza
di sedimenti sdrucciolevoli, era caduta per terra provocandosi
lesioni;
avverso tale decisione proponeva impugnazione la A.A.
con atto di citazione notificato il 12 settembre 2014 e resisteva
in giudizio il condominio appellato. Con sentenza dell’Il
ottobre 2016 la Corte d’Appello di Torino rigettava
l’impugnazione condannando la parte appellante al pagamento
delle spese di lite;
avverso tale decisione propone ricorso per cassazione
A.A. sulla base di tre motivi che illustra con
memoria ex art. 380 bis c.p.c. Resiste in giudizio con
controricorso il Condominio.
Considerato che:
con il primo motivo la ricorrente deduce, con riferimento
all’articolo 360, n. 1 c.p.c, la violazione dell’articolo 115 c.p.c,
in quanto la Corte d’Appello avrebbe fondato la propria
decisione su una sola circostanza di fatto, non dedotta o
provata dal condominio. In particolare, la ricorrente, pur
Ric. 2017 n. 07629 sez. M3 – ud. 30-01-2018
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POSITANO.

conoscendo le condizioni della strada, non aveva camminato
sul lato destro della strada, dove non era presente la ghiaia.
Tale circostanza, secondo la ricorrente, non sarebbe dimostrata
e neppure dedotta dal condominio, con conseguente violazione
dell’articolo 115 c.p.c.;

2051 e 2697 c.c, nonché dell’articolo 132, n. 4 c.p.c, con
riferimento all’articolo 360, n. 1 c.p.c. La Corte territoriale ha
ritenuto sufficiente ad integrare il caso fortuito la conoscenza
dello stato dei luoghi, addebitando alla ricorrente una
imprudenza teorica, così invertendo l’onere della prova. Al
contrario, sarebbe stato necessario addebitare alla danneggiata
una specifica condotta omissiva o commissiva, idonea ad
interferire sul nesso causale. In particolare, prescindendo dalla
circostanza di fatto oggetto del precedente motivo, la corte
territoriale avrebbe adottato una motivazione apparente, non
avendo individuato alcun incauto comportamento della
danneggiata;
i primi due motivi possono essere trattati congiuntamente
perché strettamente connessi. Premesso l’evidente errore
materiale di parte ricorrente nell’individuazione del vizio
dedotto ex art. 360 n. 1 c.p.c. per tutti e tre i motivi (in luogo
del n. 3 della norma, così come successivamente puntualizzato
nella memoria ex art. 380 bis c.p.c.), le censure sono
inammissibili per difetto di specificità, poiché la Corte
territoriale desume la posizione della buca sul lato sinistro dalla
descrizione dell’incidente fornita dal teste Pascu e l’esistenza
della ghiaia dalla prospettazione contenuta in citazione, per
cui, per superare i due profili di rischio (il primo è stato
comunque evitato) la danneggiata avrebbe potuto percorrere il
lato destro della strada (per evitare la buca) e occupare la
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con il secondo motivo deduce la violazione dell’articolo

parte di strada priva di ghiaia (che la Corte non localizza) e ciò
sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale
(Cass. 24 settembre 2015 n. 18903). Va rilevato che, ai sensi
dell’art. 2051 cod. civ, allorché venga accertato, anche in
relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa

comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante
l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte
dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato
cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione
dell’evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito
(Cass. n. 23584 del 2013). Per il resto le censure tendono ad
un riesame nel merito. Infatti, la valutazione riguardante lo
stato dei luoghi, gli interventi di manutenzione degli stessi, il
comportamento, incauto, della parte danneggiata, lo stabilire
se il danno sia stato cagionato dalla stato della cosa in custodia
o dal comportamento della vittima o se vi sia stato un concorso
causale tra i due fattori, riguardano valutazioni di merito il cui
apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità se
accompagnato, come nella specie, da valutazioni esenti da vizi
logico giuridici;
con il terzo motivo la ricorrente deduce, ai sensi
dell’articolo 360, n. 1 c.p.c, la violazione degli articoli 2051 e
2055 c.c, perché la Corte territoriale ha escluso il diritto al
risarcimento attesa la qualità di condòmina dell’attrice, in
quanto tale responsabile della mancata corretta custodia della
cosa;
il terzo motivo è inammissibile in quanto privo di decisività,
poiché si censura una affermazione della Corte non rilevante ai
fini della motivazione, ma che costituisce soltanto un elemento
di contorno, al fine di corroborare il profilo della pregressa
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oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo,

conoscenza dello stato dei luoghi e quindi della responsabilità
della danneggiata, la quale, sotto il profilo dell’omessa
manutenzione, avrebbe dovuto anche essere considerata
responsabile in quanto condòmina;
ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato

liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la
soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di
cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,
introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17: “Quando
l’impugnazione, anche incidentale, e’ respinta integralmente
o e’ dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha
proposta e’ tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1bis. Il giudice da’ atto nel provvedimento della sussistenza dei
presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di
pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.T.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese in favore della controricorrente,
liquidandole in C 2.300,00 per compensi, oltre alle spese
forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in
euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del
2002, da atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,
a norma del comma ibis dello stesso articolo 13.

Ric. 2017 n. 07629 sez. M3 – ud. 30-01-2018
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inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione –

Così deciso nella camera di Consiglio della Sesta Sezione
della Corte Suprema di Cassazione in data 31 gennaio 2018.
Il Presidente

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