Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17424 del 30/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 30/08/2016, (ud. 15/06/2016, dep. 30/08/2016), n.17424

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15333/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

A.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato COSTANTINO

PALMITESSA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIULIANO ROTUNNO giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2686/15/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BARI del 12/11/2014, depositata il 16/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO;

udito l’Avvocato Giuliano Rotunno difensore della ricorrente che si

riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

L’Agenzia delle Entrate ricorre nei confronti di A.E., per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n. 2686/15/2014 depositata il 16 dicembre 2014, che, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l’opposizione della contribuente avverso la cartella esattoriale di pagamento, emessa da Equitalia sud spa, relativa ed IRPEF non versata per gli anni d’imposta 1984 e 1985, oltre a sanzioni ed interessi, quale coobligata a seguito di presentazione di dichiarazione dei redditi congiunta con il coniuge D.A..

La CTR, preso atto del disconoscimento della sottoscrizione della dichiarazione da parte della contribuente, richiamava l’orientamento secondo cui la valutazione in ordine al consenso del firmatario apparente costituiva apprezzamento di fatto, rimesso al giudice di merito e riteneva che nel caso di specie l’Agenzia non avesse assolto all’onere sulla stessa gravante, di provare le circostanze che rendevano la dichiarazione imputabile alla contribuente.

La contribuente ha resistito con controricorso.

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia denunzia la violazione e falsa applicazione della L. n. 114 del 1977, art. 17, nonchè degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), censurando la sentenza impugnata per aver affermato l’illegittimità della cartella di pagamento notificata al coniuge, laddove, secondo la prospettazione dell’Agenzia, il fatto the la moglie ignorasse che il marito utilizzava il suo nome al fine di gestire in modo occulto l’esercizio della sua attività commerciale e presentare la dichiarazione dei redditi congiunta, non costituisce un’esimente dall’obbligo per la moglie di corrispondere le somme al fisco.

Il motivo appare destituito di fondamento.

Conviene premettere che, come questa Corte ha già affermato, nel processo tributario, in forza del rinvio operato del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2, alle norme del c.p.c., trova applicazione l’istituto del disconoscimento delle scritture private, con la conseguenza che, in presenza del disconoscimento della firma il giudice ha l’obbligo di accertare l’autenticità delle sottoscrizioni, essendogli altrimenti precluso tenerne conto ai fini della decisione, e a tale accertamento procede ove ricorrano le medesime condizioni che il codice di rito prescrive per l’esperibilità della procedura di verificazione nonchè, in caso positivo, con l’esercizio dei poteri istruttori e nei limiti delle disposizioni speciali dettate per il processo tributario (Cass. 7355/2011).

Ciò posto, si osserva che avuto riguardo al disconoscimento della firma apposta alla dichiarazione congiunta dei redditi dei coniugi, costituisce apprezzamento di fatto, rimesso al giudice del merito, la valutazione in ordine alla sussistenza della prova del consenso del firmatario apparente, tale da configurare un conferimento, da parte di quest’ultimo all’altro coniuge, della rappresentanza negoziale ai fini della redazione e della sottoscrizione della dichiarazione congiunta, con conseguente esclusione della nullità dell’atto. Ne deriva che, una volta esclusa la genuinità della firma, spetta alla parte che intende avvalersi della dichiarazione, nella specie l’Amministrazione finanziaria, dedurre e provare le circostanze di fatto che rendono la predetta dichiarazione comunque imputabile al suo autore apparente (Cass. 11446/2011; Cass. 224943/2015).

La sentenza impugnata ha fatto buon governo di tali principi, rilevando con apprezzamento di fatto, non sindacabile nel presente giudizio, che l’Amministrazione non avesse fornito la prova del consenso del coniuge apparente firmatario.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna l’Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre ad accessori di legge e rimborso spese vive in misura di Euro 200,00 e rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2016

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