Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17424 del 19/08/2011

Cassazione civile sez. VI, 19/08/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 19/08/2011), n.17424

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.A. (OMISSIS), B.A.

(OMISSIS), A.M.R. (OMISSIS),

A.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA LUDOVISI 16, presso lo STUDIO LEGALE R&P LEGAL

(avv.

Michele Barbaro), rappresentati e difesi dagli avvocati CATALANO

ANTONIO, PETRONE MIRIAM, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INTESA SAN PAOLO SPA (OMISSIS) – società che ha incorporato il

Sanpaolo Imi SpA, che a sua volta ha incorporato il Banco di Napoli

SpA – Capogruppo del gruppo bancario Intesa Sanpaolo, quale

mandataria della Società per la Gestione di Attività – SGA SpA

(intervenuta fra essa SGA SPA ed il Banco di Napoli SpA incorporato

come innanzi), nonchè quale procuratrice della SGA SPA, in persona

del quadro direttivo, addetta alla struttura di Napoli della stessa

Intesa Sanpaolo SpA per la cura dei crediti vantati dalla SGA SPA,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VINCENZO PICARDI 4/C, presso

lo studio dell’avvocato GAITO SERGIO, rappresentata e difesa

dall’avvocato GAROFANO PASQUALE, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

COOPERATIVA SIBILLA 87 A R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2553/2010 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA

VETERE del 13.5.2010, depositata il 04/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO

BASILE.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. , regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti:

“1. – A.A., A.M., A.M. R., B.A. ricorrono per la cassazione della sentenza n. 2553/10 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il 4.6.10, con la quale è stata rigettata la loro opposizione avverso l’esecuzione immobiliare n. 625/07 r.g.e.

intentata dalla Intesa Sanpaolo spa sui beni della Cooperativa Sibilla 87 a r.l. loro trasferiti in proprietà ex art. 2932 c.c. con sentenza del medesimo Tribunale e gravati di ipoteca in favore della procedente. Solo quest’ultima resiste con controricorso.

2. – Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell’art. 360-bis c.p.c. (inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a) – per essere ivi dichiarato inammissibile, alla stregua delle considerazioni che seguono.

3. – I ricorrenti sviluppano sei motivi di cassazione: un primo, di violazione di legge (artt. 1350, 2643, 2644, 2650, 2909 c.c.) e nullità o annullabilità degli atti esecutivi, per la ribadita invalidità dell’ipoteca in base al quale la procedente ha intentato l’espropriazione, siccome relativa a beni da acquisire in proprietà, nell’ambito di un p.e.e.p., da parte del Comune prima e della Cooperativa poi; un secondo, di omessa pronuncia sul secondo motivo di ricorso in opposizione (violazione degli artt. 42 e 117 Cost., del D.L. n. 9 del 1982 conv. in L. n. 94 del 1982, della L. n. 2359 del 1865, all. E, della L. n. 865 del 1971, degli artt. 1350, 2208, 2822, 2874 e 2878 c.c.), per la mancata considerazione dell’invalidità dell’ipoteca a seguito del carattere originario dell’acquisto da parte della Cooperativa – per l’illiceità dell’occupazione – del bene già gravato da quella; un terzo, per violazione del D.Lgs. n. 385 del 1993, dell’art. 11 preleggi, degli artt. 81 e 100 c.p.c. e degli artt. 1264 e 2843 c.c., per il vizio derivante dalla mancata notificazione della cessione del credito; un quarto, di violazione dell’art. 602 c.p.c., degli artt. 1227, 2946, 2 948 e 2855 c.c. e della L. n. 108 del 1996, per la ribadita prescrizione decennale del diritto di credito e per il carattere usurario degli interessi applicati; un quinto, di violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo di opposizione relativo alla violazione dell’art. 1227 c.c.; un sesto, di nullità della sentenza per incompatibilità del giudicante, per avere questo conosciuto della fase sommaria dell’opposizione.

4. – E’ principio consolidato in giurisprudenza che, in difetto di espressa qualificazione da parte del giudice di primo grado (la quale sarebbe decisiva per determinare il regime d’impugnazione, secondo giurisprudenza consolidata: tra le ultime, v. Cass. ord. 1 febbraio 2010 n. 2261), l’individuazione del mezzo di impugnazione concretamente esperibile è operata in base alla qualificazione intrinseca delle domande rese oggetto della sentenza gravata (Cass. 8 marzo 2001 n. 3400, confermata poi da Cass. 22 ottobre 2003 n. 15831 e Cass. 13 ottobre 2009 n. 21683).

5. – La gravata decisione, nonostante la diversa impostazione dei ricorrenti, risolve numerosi motivi di opposizione all’esecuzione, senza mai qualificare espressamente la domanda, tanto non potendo ricavarsi da alcuno dei passaggi logici della motivazione, soli rilevanti, nè dalla mera indicazione formale in epigrafe dell’oggetto nell’intestazione, riportante semplicemente – se non altro di norma – le definizione di parte all’atto dell’iscrizione a ruolo.

6. – In particolare, le questioni sull’esistenza o sulla validità del diritto di ipoteca sul bene involgono infatti quella del diritto del procedente ad agire su quello specifico immobile e contro i terzi proprietari odierni ricorrenti; quelle sulla titolarità, sulla persistenza o sull’entità del diritto di credito azionato dal procedente del pari involgono l’an e non già il quomodo dell’opposizione; la deduzione di profili di incompatibilità del giudicante non attiene poi all’oggetto originario del processo di primo grado, ma – a tutto concedere – alla regolarità di questo stesso e non di quello esecutivo, sicchè essi vanno fatti valere – impregiudicata la valutazione della loro ammissibilità o fondatezza – coi mezzi di impugnazione propri della sentenza e non modificano questi ultimi. 7. – In conclusione, poichè è stato dispiegato ricorso per cassazione avverso sentenza che, a prescindere dalla mera formale qualificazione nella sua epigrafe od intestazione, ha deciso domande riconducibili a motivi di opposizione ad esecuzione e che quindi deve ritenersi esclusivamente appellabile, si propone la declaratoria di inammissibilità del ricorso medesimo”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Non sono state presentate conclusioni scritte; tuttavia, i ricorrenti hanno presentato memoria, ai sensi del terzo comma dell’art. 380-bis cod. proc. civ. ed il loro difensore è comparso in camera di consiglio per essere sentito; dal canto suo, la controricorrente non ha chiesto di essere ascoltata, benchè ritualmente e tempestivamente avvisata.

3. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di dovere fare proprio il contenuto della sopra trascritta relazione, visto che le repliche alla stessa, contenute nella memoria depositata dalla ricorrente, benchè esprimano la soggettiva opinione della parte in ordine ai vizi motivazionali in cui sarebbe incorso il giudice a quo, non giustificano il superamento delle considerazioni svolte nella relazione medesima: e tanto perchè l’invocata declaratoria di nullità del pignoramento e dell’esecuzione era nel ricorso per opposizione prospettata come conseguenza delle contestazioni, le quali appunto si configurano come involgenti il diritto stesso di procedere in via esecutiva e quindi ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ..

Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ., il ricorso va dichiarato inammissibile; e le spese, in favore della sola intimata che ha depositato controricorso, non possono che conseguire alla soccombenza dei ricorrenti e tra loro in solido per l’identità della posizione processuale, non apparendo idoneo motivo di compensazione l’opinabilità della scelta del mezzo di impugnazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna A. A., A.M., A.M.R., A. B., tra loro in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della Intesa SanPaolo spa, in pers. del leg. rappr.nte p.t., liquidate in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2011

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