Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17424 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. lav., 17/06/2021, (ud. 19/11/2020, dep. 17/06/2021), n.17424

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16333/2018 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190, (AREA

LEGALE TERRITORIALE CENTRO DI POSTE ITALIANE), presso lo studio

degli avvocati ROBERTA AIAZZI, e ANTONIA PINO, che la rappresentano

e difendono;

– ricorrente –

contro

M.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA

40, presso lo studio dell’avvocato MARIA CIMINO, rappresentato e

difeso dall’avvocato DARIO MARIA DOLEI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1270/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 21/11/2017 R.G.N. 732/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/11/2020 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Con sentenza resa pubblica il 21/11/2017, la Corte d’appello di Catania, in riforma della pronuncia del giudice di prima istanza, in accoglimento delle domande proposte da M.N. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, escludeva la decadenza dall’impugnativa prevista dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, in ordine al contratto a termine stipulato tra le parti dal 1 aprile al 31 maggio 1999 avendo il lavoratore impugnato in via stragiudiziale il contratto il 4/11/2011 ed avendo proposto ricorso giudiziale nell’agosto 2012; escludeva essersi verificata la risoluzione del rapporto per mutuo consenso; dichiarava illegittimo il contratto inter partes stipulato ai sensi dell’art. 8 del ccnl 26/11/94 per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali; condannava la società alla riammissione in servizio del lavoratore ed al pagamento dell’indennità prevista dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la società Poste Italiane affidato a quattro motivi. Resiste l’intimato con controricorso successivamente illustrato da memoria ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che l’impugnazione stragiudiziale dei contratti a termine, già cessati alla data di entrata in vigore della L. n. 183 del 2010 (24.11.10) decorreva da tale ultima data, spirando il 23.1.2011, mentre l’impugnazione del lavoratore era avvenuta solo in data 4/11/2011.

Erroneamente la Corte di merito aveva dunque opinato che la citata norma della L. n. 10 del 2011, avrebbe differito al 31.12.2011 la decorrenza per l’impugnazione di tutti i contratti a termine precedenti.

2. Il motivo è infondato.

Questa Corte ha infatti ripetutamente affermato che la L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 1 bis, introdotto dal D.L. n. 225 del 2010, conv. con mod. dalla L. n. 10 del 2011, nel prevedere “in sede di prima applicazione” il differimento al 31 dicembre 2011 dell’entrata in vigore delle disposizioni relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento, si applica a tutti i contratti ai quali tale regime risulta esteso e riguarda tutti gli ambiti di novità di cui della L. n. 604 del 1966, novellato art. 6, sicchè, con riguardo ai contratti a termine non solo in corso ma anche con termine scaduto e per i quali la decadenza sia maturata nell’intervallo di tempo tra il 24 novembre 2010 (data di entrata in vigore del cd. “collegato lavoro”, poichè prima tale decadenza non sussisteva) e il 23 gennaio 2011 (scadenza del termine di sessanta giorni per l’entrata in vigore della novella introduttiva del termine decadenziale), si applica il differimento (al 31.12.11) della decadenza mediante una sostanziale rimessione in termini, rispondendo alla “ratio legis” di attenuare, in chiave costituzionalmente orientata, le conseguenze legate all’introduzione “ex novo” del suddetto e ristretto termine di decadenza (Cass. n. 23619 del 28/09/2018, Cass. n. 7788 del 27/03/2017; Cass. n. 23865 del 23/11/2016, Cass. sez. un. 4913 del 14/03/2016).

Ne consegue che l’impugnazione stragiudiziale de qua, intervenuta il 4/11/2011 è da ritenersi tempestiva.

3. Con secondo motivo la società denuncia la violazione degli artt. 1372,1375,1175 c.c., dolendosi che la Corte di merito non abbia accolto erroneamente l’eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso, valutata tra l’altro la significativa inerzia della lavoratrice dopo la cessazione del rapporto.

4. La censura è priva di pregio, avendo la sentenza impugnata esattamente considerato insufficiente allo scopo il solo decorso del tempo e non avendo rinvenuto nel comportamento del lavoratore alcun significativo elemento indicativo di una volontà risolutiva del rapporto.

Trattasi di motivazione conforme al consolidato orientamento di questa Corte, che da ultimo ha correttamente evidenziato l’incensurabilità della motivazione della sentenza impugnata in base dell’art. 360 c.p.c., comma 1, novellato n. 5 (Cass. n. 29781 del 12/12/2017, Cass. 21320 del 12/8/2019).

Deve infatti rilevarsi come questa Corte abbia più volte affermato che “nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinchè possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’Ultimo contratto a termine, nonchè del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo; la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto” (v. Cass. 12-122017 n. 29781, Cass. 13-8-14 n. 17940, Cass. 10-11-2008 n. 26935).

Tale principio va enunciato anche in questa sede, rilevando, inoltre che, come pure è stato precisato, “grava sul datore di lavoro, che eccepisca la risoluzione per mutuo consenso, l’onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di volere” porre definitivamente fine ad ogni rapporto di lavoro” (v. Cass. 2-12-2002 n. 17070). Nella specie la Corte d’Appello ha mostrato di conoscere e condividere il ricordato insegnamento.

Si tratta di apprezzamento di merito adeguatamente motivato, che, -per quanto sinora detto, si sottrae al sindacato di legittimità, secondo le rigorose regole sui motivi che possono essere fatte valere al fine di incrinare la ricostruzione di ogni vicenda storica antecedente al contenzioso giudiziale, previste dall’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile ratione temporis. La statuizione emessa al riguardo si sottrae, quindi, alla formulata censura.

5. Con il terzo motivo la società denuncia violazione della L. n. 230 del 1962, art. 1, comma 2, lett. B, art. 8 ccnl 1994, L. n. 56 del 1987, art. 23, artt. 1362 c.c. e segg..

Critica la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto la nullità del termine apposto ai contratti in oggetto, in quanto stipulati oltre la scadenza ultima fissata dagli accordi collettivi attuativi dell’accordo aziendale 25-9-1997 ed all’uopo deduce la insussistenza di tale scadenza e la natura meramente ricognitiva dei detti accordi.

6. Il motivo è infondato in base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettato da questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al ccnl del 2001 ed al D.Lgs. n. 368 del 2001).

Al riguardo, sulla scia di Cass. S.U. 2-3-2006 n. 4588, è stato precisato che “l’attribuzione alla contrattazione collettiva, della L. n. 56 del 1987, ex art. 23, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato” (v. Cass. 4-8-2008 n. 21063, v. anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n. 4862, Cass. 26-7-2004 n. 14011). “Ne risulta, quindi, una sorta di “delega in bianco” a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato” (v., fra le altre, Cass. 4-8-2008 n. 21062, Cass. 23-8-2006 n. 18378).

In tale quadro, ove però, come nel caso di specie, un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo) la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre Cass. 23-8-2006 n. 18383, Cass. 14-4-2005 n. 7745, Cass. 14-2-2004 n. 2866).

In particolare, quindi, come questa Corte ha costantemente affermato e come va anche qui ribadito, “in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1” (v.; fra le altre, Cass. 1-10-2007 n. 20608; Cass. 28-11-2008 n. 28450; Cass. 48-2008 n. 21062; Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).

In applicazione di tale principio va quindi respinto il detto terzo motivo.

7. Il quarto motivo prospetta omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Ci si duole che la Corte di merito, nel valutare la condotta del lavoratore successiva alla cessazione del rapporto, abbia trascurato di considerare che il ricorrente non aveva aderito all’accordo del 13/1/2006 che avrebbe comportato l’inserimento nella graduatoria predisposta dalla società in vista di una assunzione con contratto a tempo indeterminato.

8. Anche siffatta censura deve essere disattesa.

Il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Tanto comporta (Cass. Sez. Un., 22/9/2014 n. 19881) che l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; mentre in ogni caso, la parte ricorrente deve indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il “come” e il “quando” (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la “decisività” del fatto stesso.

Nello specifico tali dati non sono stati indicati, nè risulta prodotto l’accordo sindacale in questione.

La mancata richiesta di inserimento nelle graduatorie, peraltro, neanche può rivestire ex sè valenza pregnante ai fini del decidere posto che detto inserimento non avrebbe garantito comunque alcuna certezza circa la futura assunzione a tempo indeterminato (cfr. Cass. n. 2053 del 4/2/2015).

La censura, sotto tutti i profili delineati deve, pertanto, essere disattesa.

In definitiva, alla stregua delle sinora esposte considerazioni, il ricorso è respinto.

La regolazione delle spese inerenti al presente giudizio, segue il regime della soccombenza, nella misura in dispositivo liquidata.

Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.250,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 19 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

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