Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17423 del 30/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 30/08/2016, (ud. 15/06/2016, dep. 30/08/2016), n.17423

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15303/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

L.R.M., L.R.E., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA GOLAMETTO 2, presso lo studio dell’avvocato SERGIO BUCALO, che

li rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 7475/9/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 27/11/2014, depositata il 10/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

L’Agenzia delle Entrate ricorre, con un solo motivo, nei confronti dei contribuenti L.R.E. e M., per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 7475/9/2014, depositata il 10 dicembre 2014, che ha affermato l’inammissibilità dell’appello dell’Agenzia, per difetto di specificità dei motivi in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53.

La CTR, in particolare, ha affermato che l’Ufficio non aveva svolto specifiche contestazioni, limitandosi a reiterare le proprie eccezioni.

I contribuenti resistono con controricorso e depositano memoria illustrativa.

Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia denunzia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, in relazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4), lamentando che la CTR abbia erroneamente affermato il difetto di specificità dei motivi di appello ritenendo che l’Ufficio si sarebbe limitato alla mera riproposizione delle eccezioni già disattese dal primo giudice.

Il motivo appare fondato.

Si osserva infatti che secondo il consolidato indirizzo di questa Corte: “Nel processo tributario, ove l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l’onere d’impugnazione specifica previsto del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, secondo il quale il ricorso in appello deve contenere “i motivi specifici dell’impugnazione” e non già “nuovi motivi”, atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito (Cass. 3064/2012).

Nel caso di specie, come risulta dagli atti integralmente riportati nel corpo del ricorso, gli atti di impugnazione contengono una censura sufficientemente precisa e determinata della pronuncia di primo grado, censurando in modo specifico la ratio decidendi della sentenza impugnata e costituendo idonea contrapposizione alle argomentazioni con le quali quella sentenza ha ritenuto di accogliere il ricorso introduttivo della contribuente e ritenere infondata la pretesa tributaria.

PQM

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2016

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