Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17423 del 23/07/2010

Cassazione civile sez. II, 23/07/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 23/07/2010), n.17423

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7495-2005 proposto da:

DCD DI PASQUALE PALMITESSA & C. SAS P.I. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato

MACRO RENATO, rappresentato e difeso dagli avvocati QUINTO NICOLA, DE

ZIO GIUSEPPE, FRANZESE GIOVANNI;

– ricorrente –

contro

L.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio dell’avvocato SERRANI TIZIANA

C/O ST. PESSI E ASSOCIATI, rappresentata e difesa dall’avvocato

SPINELLI MARIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1165/2004 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 22/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2010 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

udito l’Avvocato MARCHIO Francesco, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato DE ZIO Giuseppe, difensore del ricorrente che ha

chiesto accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato SPINELLI Mario, difensore della resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto ritualmente notificato in data 20 maggio 1986 L. G. citava avanti al tribunale di Trani la sas D.C.D., in persona del liquidatore P.P. nonchè quest’ultimo quale ex socio accomandatario e gli ex soci accomandanti P. R. e D.A., deducendo che, con scrittura privata datata (OMISSIS) aveva promesso di vendere alla società convenuta un complesso immobiliare sito in (OMISSIS) per il prezzo di L. 50.000.000, parte versati in contanti ed il residuo mediante rilascio di effetti cambiari con scadenza mensile dell’importo di L. 1.300.000 cadauno; che la convenuta a partire dai (OMISSIS) aveva sospeso i pagamenti, mentre in data (OMISSIS) era stata cancellata dal registro delle imprese. Tanto premesso, chiedeva l’attrice la declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta ovvero per eccessiva onerosità sopravvenuta, con la condanna della società all’immediato rilascio del complesso, oltre a risarcimento dei danni da liquidarsi in corso di causa; in via subordinata, nei confronti dei soci, chiedeva affermarsi la loro responsabilità solidale o pro quota con la loro condanna al rilascio del cespite ed al risarcimento dei danni. Si costituivano P. P. e gli altri convenuti contestando la domanda attrice;

deducevano che gli immobili oggetto del contratto in questione ricadevano in realtà in zona inedificabile, di rispetto cimiteriale e che le cambiali non erano state pagate in quanto sequestrate dal giudice penale in conseguenza di una denuncia di truffa da essi sporta nei confronti della L., per avere ad essi taciuto il vincolo in questione. Proponevano domande riconvenzionali chiedendo la riduzione del prezzo di vendita avuto riguardo, ai sensi dell’art. 1489 c.c. al peso del vincolo cimiteriale ed alla garanzia della libertà da oneri assunta dalla venditrice; in subordine instavano per la risoluzione del contratto stesso per colpa di quest’ultima, con ogni consequenziale pronuncia.

L’adito Tribunale di Trani, con sentenza non definiva n. 658 in data 3.06.1996, decidendo la causa con riferimento ai rapporti relativi all’attrice L. ed alla sas C.D.C., previa dichiarazione di contumacia della società stessa, rigettava le domande della L. ritenendo giustificata la condotta della società nel sospendere il pagamento delle rate del prezzo e nel non ottemperare alla stipula del definitivo, stante l’esistenza di oneri sull’immobile de quo.

La decisione veniva appellata in via principale dalla L. ed in via incidentale dalla società, che si doleva del fatto di essere stata dichiarata contumace e del rigetto delle proprie domande riconvenzionali. L’adita Corte d’appello di Bari rigettava l’appello incidentale ed in accoglimento di quello principale, riformando la sentenza impugnata, dichiarava risolto per inadempimento della società il preliminare di vendita, condannando quest’ultima all’immediata restituzione del complesso immobiliare ed ai risarcimento dei danni, regolando le spese del doppio grado che poneva a carico dell’appellata. Rilevava la corte territoriale che erroneamente i giudici di primo grado avevano ritenuta giustificata la sospensione dei pagamenti del residuo prezzo da parte della società acquirente a seguito della scoperta del fatto che il complesso immobiliare oggetto dei contratto era risultato inedificabile per essere ubicato in zona di rispetto cimiteriale.

Trattandosi infatti di un onere apparente, non operava la norma di cui all’art. 1489 c.c., nè tale onere rientrava tra quelli la cui esistenza era stata garantita dalla controparte. Inoltre razione non era prescritta e l’inadempimento in esame, concernendo il 43% del prezzo convenuto, doveva ritenersi rilevante si da giustificare la risoluzione del contratto in parola.

Avverso al decisione proponeva ricorso per cassazione la sas DCD sulla base dei nove motivi; resisteva con controricorso a L., proponendo anche ricorso incidentale condizionato.

La S.C., con la sentenza n. 6229/02 depos. il 2.05.2002, riuniti i ricorsi, rigettava il 1^, il 3^ l’8^ e il 9^ motivo del ricorso principale, che accoglieva per quanto di ragione nel resto;

dichiarava inammissibile il ricorso incidentale; cassava la sentenza impugnata, rinviando la causa ad altra sezione della Corte d’Appello di Bari.

Secondo la S.C. il giudici di merito non si erano pronunciati sulla questione riguardante l’inesistenza di un inadempimento colpevole, individuabile in specie nell’avvenuta interruzione del pagamento della cambiali da parte della sas D.C.D. in considerazione della mancata presentazione dei titoli presso la sede della società stessa, dove doveva essere effettuato il pagamento; erano assorbiti di conseguenza gli altri motivi relativi all’inadempimento della D.C.D. sas. Con atto notificato in data 24.4.2003 la società riassumeva il giudizio avanti al giudice del rinvio, ribadendo che il pagamento del residuo prezzo non era stato mai richiesto dalla L. a seguito de sequestro penale dei titoli cambiari che dunque non aveva presentati per l’incasso e deducendo altresì l’inadempimento della stessa L. per avere taciuto in malafede l’esistenza di una servitù non apparente sull’immobile; per cui di conseguenza avrebbe dovuto ritenersi legittima la sospensione del pagamento del residuo prezzo originariamente pattuito.

Si costituiva la L. opponendosi alle domande della società ed insistendo nelle sue precedenti richieste di risoluzione dei contratto per inadempimento di controparte o in subordine per eccessiva onerosità sopravvenuta.

L’adita Corte d’Appello di Bari, con sentenza n. 745/2003, depos. in data 22.12.2004, accoglieva per quanto di ragione l’appello della L. dichiarando risolto il contratto preliminare de quo per inadempimento della D.C.D., ribadendo che la società non poteva ritenersi legittimata a sospendere il pagamento del residuo prezzo, avendo dimostrato di non voler adempiere, mentre il sequestro penale dei titoli dalla medesima sollecitato con la denuncia per truffa (poi dimostratasi inconsistente), aveva impedito alla venditrice di ottenere una copia degli stessi per portarli all’incasso. Pertanto condannava la società al rilascio del complesso immobiliare de quo nella piena disponibilità della medesima L.; nonchè al risarcimento del danno che liquidava il Euro 112.07114; inoltre condannava la L. alla restituzione della somma percepita quale parziale pagamento del prezzo, pari a _ 14.770,67, oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo; poneva le spese processuali di tutti i gradi del giudizio, comprese quelle del giudizio di cassazione e della fase di rinvio, a carico della società soccombente.

Avverso la suddetta decisione la sas D.C.D., propone ricorso per cassazione con atto articolato sulla base di 6 mezzi; L. G. resiste con controricorso; entrambe le parti hanno presentata successiva memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso l’esponente eccepisce la violazione e falsa applicazione degli artt. 394 e 116 c.p.p., art. 360 c.p.c., n. 5; nonchè degli artt. 1219, 1362, 1453, 1489 e 1481 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

A suo avviso la Corte d’Appello non ha accertato la fondatezza dell’eccezione di legittimità della sospensione del pagamento del residuo prezzo (delle cambiali), considerato che l’obbligazione doveva essere adempiuta la domicilio del debitore (a querable) e che la L. non aveva mai presentato e cambiali per la riscossione presso la sede di essa società. Il giudice del rinvio avrebbe dovuto accertare l’avvenuto o meno adempimento tenuto conto che, trattandosi d’obbligazione a querable era necessaria la costituzione in mora del debitore. Il giudice di rinvio però aveva operato tale accertamento prendendo in esame solo gli elementi di fatto e documentali in atti, ma era controparte che avrebbe dovuto formulare prova o esibire documenti ex art. 1219, c.c. attestanti l’avvenuta costituzione in mora.

La doglianza è priva di fondamento.

intanto occorre precisare che non è conferente il richiamo all’art. 1219 c.c. non essendo richiesta la costituzione in mora del debitore quale necessaria premessa per dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento. Come ha osservato questa S.C. ” la formale costituzione in mora del debitore è prescritta dalla legge per determinati effetti, tra cui preminente è quello del carico al debitore medesimo del rischio della sopravvenuta impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile, ma non già al fine della risoluzione del contratto per inadempimento, essendo sufficiente per ciò il fatto obiettivo dell’inadempimento di non scarsa importanza” (Cass. n. 8199 del 23.7.1991). Ciò posto non v’è dubbio che il giudice del rinvio ha correttamente svolto l’accertamento demandatogli dalla Cassazione.

Invero, nella fattispecie, la S.C. aveva cassato la sentenza in quanto il giudice d’appello aveva dichiarato risolto il contratto per inadempimento sul solo dato oggettivo del mancato pagamento delle cambiali per un importo pari al 43% de prezzo pattuito, senza pronunciarsi sulla questione se l’interruzione del pagamento fosse giustificata dalla mancata presentazione delle cambiali (sequestrate) all’incasso. La Corte territoriale, premesso che le cambiali non potevano essere presentate per la riscossione in quanto sottoposte a sequestro dai giudice penale e rilevato che trattandosi di sequestro conseguente a denuncia per truffa presentata dall’acquirente, lo stesso giudice penale non avrebbe potuto rilasciare al creditore denunciato una copia esecutiva dei titoli, ha correttamente affermato che la società aveva già in precedenza manifestato in maniera inequivoca la sua intenzione di non voler più adempiere l’obbligazione di pagamento rateale delle cambiali, dapprima denunciando (il 7 settembre 1976) pretesi vincoli occulti che avrebbero dato diritto alla riduzione del prezzo e poi, dopo la diffida intimata il 16 settembre 1976 dalla L. a rispettare gli obblighi contrattuali e comparire dinanzi al notaio per la redazione dell’atto definitivo, denunciando penalmente i venditori e chiedendo espressamente il sequestro delle cambiali in loro possesso proprio al fine di impedirne la presentazione all’incasso. Aggiunge inoltre la Corte di merito che le scadenze delle cambiali terminavano nel 1978 e che dopo il proscioglimento nel 1980 ed all’epoca della prima domanda di risoluzione del contratto il debito rateale era ampiamente scaduto.

Con il 2^ motivo del ricorso l’esponente eccepisce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, 2932, 1455, 1218, 1224, 1481, 1489 e 1362 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Deduce che il giudice del rinvio non aveva esaminato tutti i motivi dichiarati assorbiti dalla Corte di Cassazione. Nell’atto d’appello la società aveva chiesto l’esecuzione specifica del contratto e la domanda doveva essere quanto meno esaminata ai fini di una pronuncia sotto il profilo della completezza dell’offerta.

La doglianza non ha pregio atteso che la sentenza della cassazione ha confermato l’inammissibilità delle domande riconvenzionali della società (in quanto la stessa si era costituita solo nel secondo grado del giudizio); sussiste inoltre pronuncia sull’irrilevanza del vincolo anche ai fini della richiesta riduzione del prezzo, sul rilevo che l’elemento psicologico non poteva venir meno in conseguenza di tale eccezione.

Con il 3^ motivo del ricorso, l’esponente eccepisce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1219, 2932, 1362, 1453 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.p., nn. 3 e 5.

Con tale doglianza il ricorrente ribadisce che non vi era stata da parte sua manifestazione di volontà di non adempiere (art. 1219 c.c., n. 2), ma solo di adempiere a condizioni diverse da quelle stabilite (ad un prezzo ridotto, stante la presenza del vincolo). Si sofferma in particolar modo sul fatto della mancata valutazione dell’elemento psicologico dell’inadempimento ad essa attribuito, ma che non era ad essa addebitabile. La doglianza è infondata, richiamate le considerazioni sopra svolte; la società in definitiva ha formulato l’eccezione d’inadempimento del venditore e non ha pagato, ma così facendo si è assunta il rischio dell’infondatezza della sua stessa eccezione.

Con il 4^ motivo del ricorso. L’esponente eccepisce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1224, 2033, 1493 e 1458 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Contesta la decorrenza dalla domanda degli interessi legali sulla somma che la L. deve restituire per il pagamento parziale del prezzo. Invece gli interessi legali, sulla base dei principi in tema di risoluzione dei contratti a prestazioni corrispettive, dovevano decorrere ex tunc, con riferimento alla data dei singoli pagamenti.

La doglianza non ha pregio. Il giudice del rinvio ha correttamente ritenuto (sia pure pronunciando su domanda d’indebito oggettivo invero non proposta) che gli interessi decorressero dalla domanda, attesa la buona fede della L. (accipiens) ex art. 2033 c.c., tenuto conto ai riguardo che alla società era stata concesso anche ti possesso del complesso immobiliare.

Con il 5^ motivo del ricorso l’esponente eccepisce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1224, 1226, 1249, 1362 e 2697 c.c.; artt. 100 e 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Sostiene che il risarcimento del danno è stato liquidato in via equitativa, pur mancando la prova del danno stesso e ne critica la valutazione che non sarebbe “nè logica nè coerente”.

La doglianza è inammissibile involgendo questioni di merito non denunciabili in sede di legittimità, stante l’ampia e corretta motivazione che sorregge tale punto della sentenza, considerato che nella fattispecie non può revocarsi in dubbio l’esistenza del danno che è in re ipsa (Cass. n. 827 del 18/01/2006; Cass. n. 7692 del 2001; Cass. N. 13630 de 2001; Cass. n. 649 del 21/01/2000).

Giova qui sottolineare che il giudice ha liquidato il danno in misura notevolmente ridotta rispetto alle risultanze della ctu.

Con il 6^ motivo del ricorso infine, l’esponente eccepisce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 112 c.p.c., art. 394 c.p.c., art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Rileva che nella liquidazione delle spese processuali il giudice del rinvio non ha tenuto conto delle sentenze favorevoli alla ricorrente, come quella di Cassazione che ha annullato la sentenza della Corte d’Appello.

La doglianza è infondata. A parte la genericità dei rilevi, il giudice del rinvio ha correttamente liquidato le spese sulla base di una valutazione globale ed unitaria dell’intero giudizio nel quale la L. è risultata la parte totalmente vincitrice, per cui a suo carico non potevano gravare, sia pure in parte, le spese processuali.

Ha osservato al riguardo la S.C. che, in tema di liquidazione delle spese, per la ipotesi di cassazione della sentenza, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, deve attenersi al principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio e al loro risultato, con la conseguenza che la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione e tuttavia soccombente in rapporto all’esito finale della lite, può essere legittimamente condannata al rimborso delle spese in favore dell’altra parte anche per il grado di cassazione” (Cass. n. 2634 del 07/02/2007).

Conclusivamente il ricorso dev’essere rigettato. Le spese processuali seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 6.200,00, di cui Euro 6.000,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010

 

 

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