Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17423 del 20/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/08/2020, (ud. 05/06/2020, dep. 20/08/2020), n.17423

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. PARISI Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31548-2018 proposto da:

CIVITA ING. ARTURO COSTRUZIONI SRL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

Dl PORTA PINCIANA 6, presso lo studio dell’avvocato GUIDO PARLATO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCIANA

PARLATO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI BARONISSI, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL MASCHERINO 72, presso lo

studio dell’avvocato MAURIZIO PIERO ZOPPOLATO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE IOVANE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1185/2018 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 27/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CLOTILDE

PARISE.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.La Corte di Appello di Salerno, con sentenza n. 1185/2018 depositata il 27-7-2018, ha rigettato l’appello proposto da Civita Ing. Arturo Costruzioni s.r.l. avverso la sentenza n. 275/2013 del Tribunale di Salerno con la quale era stata respinta la domanda della suddetta società, proposta nei confronti del Comune di Baronissi, diretta ad ottenere il pagamento del saldo dei lavori eseguiti in attuazione dei contratti di appalto del 25-5-1992 e 3-7-1995 e dei lavori di risanamento della copertura della casa comunale, per i richiesti importi, rispettivamente, di Euro 57.867,62 e di Euro48.838,06, oltre accessori di legge.

Avverso la succitata sentenza, la Civita Ing. Arturo Costruzioni s.r.l. propone ricorso per cassazione, con tre motivi, al quale il Comune di Baronissi resiste con controricorso. Le parti hanno depositato memorie illustrative.

2. Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

2.1. Secondo l’orientamento di questa Corte, a cui il Collegio intende dare continuità, il ricorso per cassazione è improcedibile qualora la parte ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, depositando, nei termini indicati dall’art. 369 c.p.c., comma 1, copia autentica della sentenza, priva però della relazione di notificazione (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC) e di tale documentazione non abbia effettuato la produzione neppure la parte controricorrente (Cass.n. 19695/2019).

2.2. Nel caso che si sta scrutinando, la parte ricorrente dà atto che la sentenza impugnata le è stata notificata in data 31-82018 (pag.n. 2 ricorso), senza precisare le modalità di esecuzione della suddetta notificazione, e tuttavia non ha depositato nei termini indicati dall’art. 369 c.p.c., comma 1, la relazione di notificazione oppure le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC. Nè tale documentazione è stata prodotta dal Comune controricorrente, il quale ha eccepito, tra l’altro, l’improcedibilità del gravame, precisando di aver notificato la sentenza impugnata a mezzo pec.

Parte ricorrente ha depositato copia della sentenza impugnata con attestazione di conformità sottoscritta con firma autografa del difensore, ma non ha versato in atti anche la relata di notifica, ed in particolare, ove la notifica fosse avvenuta a mezzo pec, come asserisce il Comune controricorrente, il messaggio di avvenuta ricezione con relativa attestazione di conformità. Il ricorso per cassazione è stato, inoltre, notificato in data 29-10-2018, ossia oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della sentenza, aumentato del periodo di sospensione feriale (27-7-2018; cfr. Cass. n. 1621/2020).

Nella fattispecie in esame, identica a quella scrutinata con la pronuncia di questa Corte citata (Cass. n. 19695/2019), non può ritenersi che possa spiegare efficacia, in ordine alla correttezza del rilievo dell’improcedibilità, quanto precisato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 8312/2019. E’ stato infatti chiarito dalle Sezioni Unite (pag. 42, sub 2) che, ove la notifica sia avvenuta a mezzo pec, è consentito al ricorrente provvedere sino all’udienza al deposito dell’attestazione di conformità dei messaggi cartacei solo nel caso in cui ci sia stato il tempestivo deposito della copia della relata della notificazione telematica e del corrispondente messaggio pec con annesse ricevute, ancorchè prive di attestazione di conformità del difensore oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa.

Non rinvenendosi, nella specie e come già rilevato, le copie cartacee dei messaggi di spedizione e ricezione a mezzo pec della stessa sentenza nè nella produzione della ricorrente, nè in quella di parte controricorrente, il ricorso deve dichiararsi improcedibile, in mancanza di tempestivo deposito, ossia nel termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1, della copia della relata della notificazione telematica e del corrispondente messaggio pec con annesse ricevute, ancorchè prive di attestazione di conformità del difensore oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa.

Solo in allegato alla memoria illustrativa, e quindi tardivamente, oltre il termine di cui si è detto, parte ricorrente ha allegato copia della relata della notificazione telematica della sentenza impugnata, peraltro priva della ricevuta di avvenuta consegna.

3. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 4.600, di cui Euro 100 per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2020

 

 

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