Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17423 del 19/08/2011

Cassazione civile sez. VI, 19/08/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 19/08/2011), n.17423

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA DEI NAVIGATORI 7/L, presso lo studio dell’avvocato

RECCHIA CARLO, rappresentato e difeso dall’avvocato POLIDORI CARLO,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA DEL FUCINO SPA (OMISSIS) in persona del Presidente e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIOVANNI PAISIELLO 40, presso lo studio dell’avvocato MORGANTI DAVID,

che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 16561/2010 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

del 23.6.2010, depositata il 14/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito per la controricorrente l’Avvocato David Morganti che insiste

perchè si tratti la causa in ordine di chiamata;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO

BASILE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti:

“1. – S.G. ricorre, con atto spedito per la notifica il 25.10.10, per la revocazione della sentenza di questa Suprema Corte n. 16561/10, con la quale è stato rigettato il ricorso principale da lui proposto contro la sentenza n. 3542/05 della Corte di Appello di Roma nei confronti della Banca del Fucino. Quest’ultima resiste con controricorso.

2. – Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell’art. 360-bis c.p.c. (inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a) – ed essere rigettato, per manifesta inammissibilità, alla stregua delle considerazioni che seguono.

3. – Il ricorrente sviluppa quattro motivi: un primo, per errore di fatto su circostanza decisiva, pacifica, incontroversa e provata (fideiussione – debito solidale), per avere questa Corte erroneamente escluso avere il ricorrente mai neppure allegato – e tanto meno provato – trattarsi di con-fideiussione; un secondo, di errore di fatto su ulteriore circostanza decisiva, per avere questa Corte erroneamente ritenuto riferita la sentenza della Corte di appello alla data di protesto e non a quella di sconto dei titoli; un terzo, di errore di fatto o materiale sulla sussistenza del motivo di ricorso incidentale accolto.

4. – Va premesso che in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l’errore revocatorio si individua nell’errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale, e non anche nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati (Cass. sez. un. 30 ottobre 2008 n. 26022). In sostanza, la configurabilità dell’errore di fatto, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, presuppone che la decisione appaia fondata, in tutto o in parte, esplicitandone e rappresentandone la decisività, sull’affermazione di esistenza o inesistenza di un fatto che, per converso, la realtà obiettiva ed effettiva (quale documentata in atti) induce, rispettivamente, ad escludere od affermare, così che il fatto in questione sia percepito e portato ad emersione nello stesso giudizio di cassazione, nonchè posto a fondamento dell’argomentazione logico-giuridica conseguentemente adottata dal giudice di legittimità (Cass. ord. 15 luglio 2009 n. 16447). Ne resta esclusa quindi qualunque erroneità della valutazione di fatti storici o della loro rilevanza ai fini della decisione.

5. – Ciò posto, il primo dei prospettati errori non integra un errore revocatorio o di fatto, investendo invece la qualificazione della non necessità – alla stregua della valutazione delle circostanze di fatto dedotte in giudizio -della condotta positivamente richiesta da questa Corte e ritenuta invece non posta in essere dallo S.: vale a dire, una vera e propria valutazione dei fatti processuali e dei documenti posti a fondamento delle contrapposte posizioni.

6. – Il secondo dei prospettati errori nemmeno integra un errore revocatorio o di fatto e neppure decisivo, visto che la statuizione di questa Corte attiene in punto di diritto alla rilevanza della data dello sconto e non a quella del protesto: tanto che il giudice del rinvio dovrà verificare nuovamente, ai fini della loro comprensione nell’ambito della garanzia incombente allo S., tale circostanza di fatto; e tanto che, in dipendenza di tale riesame, l’eventuale conferma dell’effettiva negoziazione in tempo successivo alla cessazione di efficacia della garanzia non potrà che ridondare a vantaggio dell’odierno ricorrente.

7. – L’ultimo dei prospettati errori non è neppure esso affatto un errore revocatorio, prospettandolo il medesimo ricorrente come materiale (sotto il profilo che non esisteva un quinto motivo di ricorso incidentale) e del resto rimettendosi al giudice del rinvio la valutazione dell’identificazione del motivo effettivamente accolto, a prescindere dalla sua qualificazione con uno od altro aggettivo numerale ordinale.

8. – In conclusione, si propone la declaratoria di inammissibilità della qui dispiegata revocazione”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Non sono state presentate conclusioni scritte; tuttavia, la controricorrente ha presentato memoria, ai sensi del terzo comma dell’art. 380-bis cod. proc. civ., adesiva alle conclusioni della relazione; il difensore di quest’ultima è comparso in camera di consiglio per essere sentito; dal canto suo, il ricorrente non ha chiesto di essere ascoltato, benchè ritualmente e tempestivamente avvisato.

3. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, una volta preso atto che i motivi di revocazione effettivamente dispiegati sono tre e non quattro.

Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ., il ricorso per revocazione va dichiarato inammissibile e le spese, in favore della controricorrente, conseguono alla soccombenza del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per revocazione; condanna S.G. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della Banca del Fucino spa, in pers. del leg.

rappr.nte p.t., liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2011

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