Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17422 del 30/08/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 30/08/2016, (ud. 15/06/2016, dep. 30/08/2016), n.17422

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14885/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.I.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 93/02/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA DI 2^

GRADO di TRENTO del 10/11/2014, depositata il 09/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

L’Agenzia delle Entrate ricorre, con un unico motivo, illustrato da

successiva memoria, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria di 2^ grado di Trento n. 93/02/2014, depositata il 9 dicembre 2014, che, confermando la sentenza di 1^ grado, ha accolto il ricorso della contribuente, C.I., avverso l’avviso di accertamento per maggiore Irpef D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38.

La CTR, premesso che per verificare la sussistenza delle condizioni per procedere ad accertamento sintetico occorre confrontare il reddito determinato sinteticamente con il reddito imponibile al netto dei redditi esenti, ha rilevato che nel caso di specie la mancata prova del superamento della soglia differenziale percentuale (1/4) tra redditi dichiarati e quelli ricostruiti sinteticamente, comportava il venir meno del presupposto per l’accertamento.

La contribuente non ha resistito.

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia denunzia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, in relazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3), censurando la statuizione della CTR che ha affermato che lo scostamento di almeno 1/4 tra reddito determinabile sinteticamente e reddito dichiarato andava effettuato al netto della quota esente.

La censura appare destituita di fondamento.

Ed invero, come questa Corte ha già affermato, in tema di accertamento sintetico del reddito, quale disciplinato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 4 e segg., lo scostamento di almeno un quarto del reddito induttivamente accertabile in applicazione dei coefficienti presuntivi rispetto al reddito dichiarato – scostamento che costituisce necessario presupposto del concreto espletamento dell’accertamento sintetico – deve essere valutato con riferimento al reddito sinteticamente determinabile al netto dei redditi esenti, giacchè questi ultimi possono costituire ragionevole giustificazione dei maggiori indici di redditività riscontrati, secondo quanto del resto si desume dallo stesso comma 6, del citato art. 38 (Cass. 15837/2006).

Considerato che la contribuente non ha svolto nel presente giudizio attività difensiva non vi è luogo a provvedere sulle spese.

PQM

La Corte, respinge il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA