Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17422 del 28/06/2019

Cassazione civile sez. III, 28/06/2019, (ud. 20/03/2019, dep. 28/06/2019), n.17422

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28119-2016 proposto da:

P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO

SERRA 21, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE ALBERTO RASI, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARSANTI,

presso lo studio dell’avvocato UFFICIO DE NARDO, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONIO TOMEO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 11392/2015 del TRIBUNALE di MILANO, depositata

il 12/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/03/2019 dal Consigliere Dott. MARILENA GORGONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato SALVATORE ALBERTO RASI;

udito l’Avvocato ANTONIO TOMEO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.E., cessionario del credito di Cofito S.p.a. nei confronti di P.F., derivante dall’acquisto da parte di quest’ultimo del 49% delle quote societarie di Monitoring S.r.l., conveniva in giudizio il debitore ceduto, chiedendone la condanna al pagamento di Euro 1.110.000,00 o della diversa somma giudizialmente accertata.

Il convenuto, costituitosi in giudizio, eccepiva l’inesigibilità del credito per effetto di una condizione che lo rendeva inopponibile al cessionario nonchè la simulazione assoluta del contratto di cessione.

La vicenda traeva origine dai seguenti fatti: a) P.F. era socio della Monitoring insieme con T.M.; b) Cofito aveva acquistato le quote della Monitoring (il 92% da T.M. e l’8% da Pe.Pa.); c) T.M. aveva assunto nei confronti della società Cofito obblighi rimase inadempiuti e ne era sorta una controversia conclusasi con l’impegno di T.M. di riacquistare la quota di Monitoring S.r.l.; d) per ragioni di opportunità, legate ad un contenzioso tra T.M. e Pe.Pa., il primo aveva indicato come acquirente delle quote della Monitoring P.F.; e) la cessione a quest’ultimo prevedeva il pagamento di Euro 1.160.000,00 da corrispondere in più rate di Euro 290.000,00 ciascuna; f) dopo aver versato Euro 50.000,00 a favore di Cofito, P.F. si era reso inadempiente agli obblighi assunti; g) veniva raggiunta una soluzione transattiva che prevedeva la retrocessione di P.F. dietro parziale restituzione di quanto corrisposto a Cofito; h) la transazione non aveva luogo perchè T.M. aveva negato il suo gradimento all’ingresso di Cofito nella compagine sociale di Monitoring; i) con scrittura privata di cessione di credito, Cofito, dopo aver tentato di ottenere l’adempimento da parte di P.F., cedeva a M.E., già proprio consulente finanziario, il credito per il pagamento del prezzo della cessione della quota di Monitoring verso P.F.; l) il corrispettivo per la cessione era fissato in Euro 1.110.000,00 da corrispondere tramite tre bonifici bancari; m) la cessione era notificata al debitore ceduto, P.F.; n) P.F. confermava l’impossibilità di pagare immediatamente, si dichiarava disponibile a trovare una soluzione condivisa e ricordava che il pagamento presupponeva la ricerca di un acquirente interessato alle quote che ancora non era stato trovato; o) per effettuare il pagamento M.E. riceveva dalla BIM, banca il cui azionista di maggioranza era all’epoca dei fatti Cofito, Euro 750.000,00; p) a garanzia della restituzione di tale somma BIM iscriveva ipoteca su due appartamenti di proprietà di M.E. in (OMISSIS) per l’importo di Euro 1.500.000,00.

Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 11392/2015, riteneva non provata e, quindi, non opponibile al creditore la condizione di inesigibilità del pagamento del prezzo e irrilevante l’eccezione di simulazione assoluta. Condannava, quindi, P.F. a pagare Euro 1.110.000,00 a favore di M.E..

Avverso tale sentenza proponeva appello P.F., deducendo la violazione ed errata applicazione dell’art. 2724 c.c., in relazione all’art. 116 c.p.c., nonchè la violazione e falsa applicazione degli artt. 1264 e 1189 c.c..

La Corte d’Appello di Milano, con ordinanza n. 1688/2016, dichiarava inammissibile l’appello ex art. 348 bis c.p.c..

P.F., deducendo due motivi, illustrati da memoria, ricorre per la cassazione della sentenza del Tribunale di Milano, n. 11392/2015.

Resiste con controricorso M.E..

Con ordinanza interlocutoria n. 17947/18 del 9/07/2018, la Sesta sezione civile rimetteva la causa alla pubblica udienza con la seguente motivazione: “l’impugnata sentenza reca alla p. 3 il timbro con l’indicazione “dato avviso telematico oggi 26/09/2016″, dall’acquisita attestazione telematica trasmessa dalla Corte d’Appello di Milano risulta che la comunicazione telematica è stata dalla cancelleria di tale giudice viceversa effettuata il 28/09/2016, sicchè, ove ciò fosse, il ricorso sarebbe intempestivo”.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Verificata la tempestività del ricorso si può procedere allo scrutinio dei motivi.

2. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione ed errata applicazione dell’art. 2724 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Per il ricorrente, il Tribunale di Milano avrebbe erroneamente negato la ricorrenza della prova della condizione di inesigibilità del credito; in particolare, dopo aver ammesso le prove testimoniali – sul presupposto che esistessero principi di prova per iscritto atti a dimostrare la invocata condizione di inesigibilità – che avevano confermato quanto emerso dal principio di prova per iscritto, avrebbe dovuto ritenere dimostrata la ricorrenza della condizione di inesigibilità.

La presenza di tale condizione avrebbe dovuto dedursi altresì dalla mancata richiesta di alcuna garanzia personale o patrimoniale da parte di Cofito, dal fatto che per anni Cofito non avesse preteso il pagamento del credito, nonostante le rate fossero scadute, dalla mancata contestazione della condizione di inesigibilità eccepita con raccomandata del 29/05/2009, dalla corrispondenza tra Cofito ed M.E., dal complessivo atteggiamento processuale di M.E. e, soprattutto, dal fatto che non avesse reso l’interrogatorio libero.

Non solo: P.F. ritiene di trovare conferma della propria tesi nella ordinanza della Corte d’Appello di Milano che, a suo avviso, avrebbe corretto la motivazione della sentenza di prime cure, fornendo una propria valutazione dell’esito delle prove orali.

2.1. Il motivo è infondato.

Va in primo luogo rilevato che il ricorrente non deduce che il giudice abbia disatteso il principio di cui all’art. 116 c.p.c. in assenza di una deroga espressamente prevista, ovvero, all’opposto, che abbia valutato secondo il suo prudente apprezzamento una prova o una risultanza probatoria sottoposta ad un regime normativo diverso da quello adottato nè che il giudice abbia male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, dando luogo ad una motivazione perplessa o apparente.

Egli lamenta puramente e semplicemente la valutazione del giudice circa l’attendibilità dei testimoni, l’esito delle prove testimoniali, il valore attribuito ad una risposta scritta, il mancato apprezzamento del comportamento processuale della controparte.

Il giudice aveva ammesso e ritenuto rilevante la prova orale richiesta dalla parte convenuta in ragione della risposta scritta del 29 maggio 2009 con P.F., a seguita di una richiesta di pagamento inviatagli da Cofito,’ affermava: “era noto ad entrambe le parti sin dalla sottoscrizione del contratto, che il pagamento del prezzo e di ogni singola rata presupponeva che da parte mia trovassi un acquirente interessato alle quote e ciò in prospettiva di un possibile incremento del loro valore legato al prospettato “decollo” del business della società”.

Dalla idoneità di tale scritto ad ammettere la prova testimoniale il ricorrente pretende di far discendere la prova della plausibilità dell’esistenza della condizione di inesigibilità del credito. La tesi è che la sua risposta scritta rappresentasse un principio di prova per iscritto atto a considerare semi-raggiunta la prova della condizione di inesigibilità.

Tale tesi contrasta con la giurisprudenza di legittimità che ritiene principio di prova per iscritto, atto a superare i limiti alla prova testimoniale, solo il documento scritto che proviene dalla controparte (Cass. 20/03/2017, n. 7093), non solo: travisa l’efficacia probatoria del principio di prova scritta che non costituisce prova e neppure una presunzione, ma soltanto un argomento di prova circa un qualche fondamento di veridicità della circostanza da provare (Cass. 22/03/1990, n. 2401). L’argomento di prova è annoverabile nel’armamentario degli strumenti utilizzabili dal giudice là dove non operi la prova diretta, vale a dire quella dove si ha a disposizione un fatto dal quale si può trarre direttamente il convincimento. Nel processo di inferenza dal fatto al convincimento, l’argomento di prova ha la stessa potenzialità probatoria indiretta degli indizi. E come questi ha quale riferimento il criterio della prudenza (art. 2729 c.c.) che deve orientarne l’utilizzo da parte del giudice.

Ne deriva che la sua valenza probatoria non è decisiva, come pretenderebbe il ricorrente, perchè la circostanza cui il principio di prova scritta si riferisce non può dirsi già provata.

Tantomeno il ricorrente può lamentare che il Tribunale non abbia ritenuto integrata la prova circa la ricorrenza della condizione di inesigibilità dai testimoni escussi e dal comportamento processuale delle parti successivo alla stipulazione dell’accordo, mettendo in discussione ‘attendibilità dei testimoni, l’esito dell’escussione delle prove orali e pretendendo di poter decidere ex se quale significato il giudice avrebbe dovuto attribuire al fatto che M.E. non avesse reso interrogatorio.

3. Con il secondo motivo il ricorrente imputa al provvedimento impugnato la violazione ed errata applicazione degli artt. 1264 e 1189 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

L’eccezione di simulazione era stata rigettata dal Tribunale, non solo perchè l’aveva giudicata infondata, come era emerso dall’istruttoria, ma anche perchè aveva reputato che l’odierno ricorrente, in quanto debitore ceduto, non avesse il potere di interferire con la cessione e non avesse interesse ad invocare la simulazione: interesse sussistente solo là dove vi fosse il rischio che anche il cedente rivendicasse l’adempimento della obbligazione.

Per il ricorrente il Tribunale avrebbe errato nel negargli l’interesse a far valere la simulazione, dato che, sotto il profilo soggettivo, il pagamento per essere ben eseguito deve avvenire nelle mani del creditore effettivamente legittimato a riceverlo da un titolo valido ed efficace.

3.1. Il motivo è infondato.

La natura consensuale del contratto di cessione del credito comporta che ai sensi dell’art. 1260 c.c. – il diritto si trasferisca dal patrimonio del cedente a quello del cessionario per effetto dell’accordo, mentre l’efficacia e la legittimazione del cessionario a pretendere la prestazione dal debitore (in quanto alla semplice conoscenza della cessione da parte di costui si ricollega l’unica conseguenza della natura non liberatoria del pagamento effettuato al cedente) discendono – ai sensi dell’art. 1264 c.c. – dalla notificazione della cessione al contraente ceduto o dalla sua accettazione: atti a forma libera perchè non sono soggetti a particolari discipline o formalità.

Pertanto, correttamente il Tribunale ha ritenuto che P.F. non avesse interesse a far valere la eventuale simulazione della cessione del credito, vieppiù in considerazione del fatto che il cedente aveva dichiarato per iscritto di non avere più nulla a pretendere nei suoi confronti.

4. Ne consegue il rigetto del ricorso.

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

6. Si dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico del ricorrente l’obbligo del pagamento del doppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 12.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Terza Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019

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