Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17422 del 23/07/2010

Cassazione civile sez. II, 23/07/2010, (ud. 26/05/2010, dep. 23/07/2010), n.17422

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.A., P.IVA (OMISSIS) elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE ex lege,

rappresentato e difeso dall’avvocato TERNULLO FRANCESCO;

– ricorrente –

contro

M.M., P.IVA (OMISSIS) elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA G. PISANELL1 4, presso lo studio dell’avvocato GIGLI GIUSEPPE,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLEMENTI PIETRO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1512/2004 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 14/09/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2010 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI;

udito l’Avvocato GIGLI Giuseppe, difensore del resistente che ha

chiesto l’inammissibilita’ in subordine il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Su ricorso della ditta C.A. da (OMISSIS), richiedente il pagamento di L. 47.835.000 quale corrispettivo della fornitura di un’apparecchiatura per panetteria, il Presidente del Tribunale di Verona emise il decreto ingiuntivo n. 2407/91, cui si oppose l’intimato M.M., segnatamente deducendo che il bene fornitogli era risultato affetto da gravi vizi, riscontrati con accertamento tecnico preventivo,che lo rendevano inidoneo all’uso conseguentemente chiedendo anche la restituzione dei versati acconti ed il risarcimento dei danni. Costituitosi l’opposto, resistette a tale domanda eccependo la decadenza per tardivita’ della denunzia degli assunti vizi e comunque, l’insussistenza degli stessi.

Espletate la prova testimoniale articolata dall’opponente e la consulenza tecnica di ufficio .con sentenza 2/4 – 4/5/99 il Tribunale di Verona, in persona del g.o.a della sezione stralcio, accolse l’opposizione, revocando il decreto e condannando il C. alla restituzione degli acconti di L. 25.945.000 complessive, oltre agli interessi dalle date dei relativi versamenti, disattendendo tuttavia la richiesta risarcitoria.

All’esito dell’appello del soccombente,resistito dall’appellato con proposizione di gravame incidentale, la Corte di Venezia con sentenza 12.1 – 14.9.04 respingeva i reciproci gravami e condannava il C. al rimborso al M. dei due terzi delle relative spese, per il resto compensandole.

Tali, in sintesi e per quanto ancor rilevate ragioni della suddetta decisione:

a) premesso che il contratto era da qualificarsi di appalto,nessun positivo collaudo era stato espletato, perche’, come concordemente riferito dai testi esaminati, la macchina non aveva mai funzionato fin dal primo momento, tanto che il C., dopo vani tentativi di farla funzionare aveva provveduto a ritirarla;

b) il c.t.u. aveva confermato che il macchinario era affetto da errori di progettazione e conseguenti inconvenienti nel funzionamento, che lo rendevano inidoneo all’uso;

c) nessun interesse in causa poteva ascriversi ai lesti, sol perche’ dipendenti del M.;

d) la difesa del C., limitatasi ad opporsi alla prova articolata dalla controparte, solo dopo la rimessione della causa al collegio tardivamente – aveva articolato proprie prove testimoniali, che peraltro sarebbero state del tutto irrilevanti alla stregua delle altre risultanze processuali, segnatamente della consulenza tecnica.

Contro tale sentenza il C. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ha resistito il M. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si deduce “omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”, censurandosi la decisione impugnata,anzitutto, per aver confermato la legittimita’ della mancata ammissione dell’opposto alla prova testimoniale. Si sostiene, per quel che e’ dato comprendere nella non lineare esposizione delle critiche, che tale prova, quanto meno sulle circostanze contrarie a quelle dedotte dall’opponente e per motivi di “giustizia sostanziale”, avrebbe dovuto essere ammessa dal giudice di primo grado, perche’ la stessa prova diretta era stata irritualmente articolata in una memoria difensiva della controparte non autorizzata, dopo che il giudice aveva abilitato le parti soltanto ad illustrare le contrapposte posizioni in ordine alla questione della provvisoria esecuzione del decreto opposto.

La censura e’ inammissibile sotto vari profili:

a) perche’ deduce vizi di motivazione, peraltro non evidenziati con chiarezza, non nell’accertamento di fatti rilevanti ai fini della decisione, ma nell’applicazione di norme processuali, che neppure si indicano, ed il cui eventuale malgoverno avrebbe dovuto, semmai, essere censurato sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (al riguardo v. Cass. 5351/07, 21080/05);

b) per difetto di specificita’, perche’ non attacca l’essenziale e sufficiente ratio decidendi al riguardo desumibile dalla sentenza d’appello laddove ha ritenuto la tardivita’ della richiesta istruttoria, perche’ formulata solo dopo la rimessione della causa al collegio e non anche in precedenza, nel primo atto difensivo successivo a quello nel quale la controparte aveva articolato la sua prova, cosi’ non osservando il principio di contestualita’ dettato dall’art. 244 c.p.c., comma 2 (nel testo previgente alle modifiche apportate dalla L. n. 353 del 1990, nella specie ancora applicabile ratione temporis), imponente siffatto onere anche quando ci si opponga alla prova richiesta dell’altra parte;

c) per difetto di auto sufficienza, non avendo comunque trascritto o comunque esposto,sia pur in sintesi, le circostanze su cui tale prova era stata articolata, cosi’ non consentendo di valutarne la rilevanza.

Sotto successivi profili si lamenta:

a) che la corte non abbia spiegato perche’ il pagamento di una rata del prezzo sarebbe stata circostanza irrilevante,senza tener conto che il M. aveva promesso il saldo dopo il collaudo della macchina;

b) che in realta’ tale macchina gli era stata consegnatala non era stata ritirata;

c) che i testi escussi, dipendenti del suddetto,oltre a rendere deposizioni contraddittorie, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di merito, erano interessati alla vertenza, perche’ l’adozione del macchinario avrebbe comportato una riduzione di personale;

d) che la corte di merito nel recepire il parere del c.t.u. non avrebbe tenuto conto che il macchinario non era stato progettato dal C., ma ordinato dal M. su imitazione di altro simile “visto e piaciuto in un panificio vicino” e che, peraltro, lo stesso avrebbe potuto ben funzionare con l’installazione di un climatizzatore, come suggerito dall’ausiliare;

e) che, infine, non sarebbe stato preso in considerazione “il decisivo documento n. 2 allegato al decreto ingiuntivo opposto”. Le doglianze vanno tutte disattese per le seguenti rispettive considerazioni:

a) non sussiste vizio logico o carenza di motivazione,considerato che la corte di merito ha escluso, con accertamento di fatto incensurabile, che vi sia stato un collaudo positivo;

b) trattasi di censura in fatto, contraria all’accertamento basato sulle risultanze testimoniali;

b) l’interesse dedotto, di mero fatto e peraltro basato su asserzione non provata, non sarebbe stato comunque correlato ad alcuna situazione soggettiva riconducibile all’art. 246 c.p.c., tale da legittimare l’intervento in causa, sia pur adesivo, dei dipendenti escussila cui evidenziata univocita’, oltre al riscontro della consulenza tecnica, costituisce adeguata ed incensurabile giustificazione della ritenuta attendibilita’ dei medesimi;

d) la circostanza dedotta non risulta provata e, comunque, l’appaltatore, a meno che non avesse operato quale nudus minister – il che non risulta provato,ne’ dedotto – avrebbe dovuto rilevare e segnalare al committente gli eventuali difetti di progettazione (ivi compresa dunque, la dedotta assenza di un elemento essenziale, quale il “climatizzatore”), rispondendo in mancanza dell’inidoneita’ dell’opera (v. tra le tante Cass. 12965/06, 7515/05, 8813/03, 7180/00, 4689/00);

e) il generico richiamo al documento di cui non si trascrive il contenuto (sul relativo onere, v. tra le altre Cass. 11610/06, 7610/06, 15761/03, 2602/01), e’ palesemente privo del requisito dell’autosufficienza, con conseguente impossibilita’ di valutarne l’assunta decisivita’.

Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 2702, 2722 c.c. con riferimento al motivo di appello ribadente l’opposizione alla prova articolata dalla controparte, che sarebbe stata inammissibile, sia per eccedenza rispetto al valore de contratto, sia perche’ contraria al contenuto del documento di cui all’ultimo profilo del precedente mezzo d’impugnazione, nel quale le parti avrebbero dato atto del positivo “collaudo eseguito” della “cella di prefermentazione”, con contestuale pagamento di un secondo acconto da parte del M. e promessa di pagamento rateale del saldo. Tale dichiarazione, solo genericamente ed inizialmente contestata dall’opponente, non sarebbe stata oggetto di alcun rituale disconoscimento ex artt. 215, 216 c.p.c., e, pertanto, avrebbe precluso la prova testimoniale sulle circostanze suddette. Anche tale motivo va disatteso.

Va anzitutto ribadito il precedente rilievo sul difetto di autosufficienza del richiamo documentale, che non puo’ ritenersi colmato, nel presente motivo, dal parziale accenno al contenuto della dichiarazione, che comunque non consente di comprendere se la “cella di prefermentazione”, asseritamente collaudata, esaurisse il macchinario oggetto dell’appalto o ne costituisse soltanto una parte;

sicche’ non sussistono sufficienti elementi al fine di poter stabilire le rilevanza confessoria e, dunque, la decisivita’ del documento, che si assume non oggetto di formale disconoscimento.

Quanto alle risultanze della prova testimoniale (di cui, contravvenendo ancora una volta all’onere dell’autosufficienza, non viene riportata l’articolazione), e’ sufficiente evidenziare come le stesse siano state utilizzate dai giudici di merito in funzione solo “storica”, onde accertare l’effettivo svolgimento della vicenda, durante la fase successiva alla consegna, e non anche a fini probatori di un rapporto contrattuale eccedente il valore di cui all’art. 2721 c.c. oppure di modifica, aggiuntiva o novativa, del precedente negozio. Il ricorso va conclusivamente respinto, con conseguente condanna del soccombente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso,in favore del resistente delle spese del presente giudizio liquidate in complessivi Euro 2.200.00 di cui 200 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010

 

 

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