Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17422 del 19/08/2011
Cassazione civile sez. VI, 19/08/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 19/08/2011), n.17422
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
C.M. (OMISSIS), G.F.P.
(OMISSIS), il quale sta in giudizio personalmente nonchè
quale difensore e rappresentante del suddetto C.M.,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FULCIERI PAULUCCI DE’ CALBOLI
60, presso lo studio dell’avvocato AMMIRATI CINZIA, giusta procura in
calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
A.M. (OMISSIS), MILANO ASSICURAZIONI SPA
(OMISSIS);
– intimate –
avverso la sentenza n. 549/2010 del TRIBUNALE di CASTROVILLARI,
depositata il 12/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;
è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti:
“1. – C.M. e G.F.P. ricorrono per la cassazione della sentenza n. 549/10 del tribunale di Castrovillari, resa in grado di appello (pubbl. il 15.5.10 e notif. con atto spedito a mezzo posta addì 1.6.10), relativa ai danni patiti dal primo in un sinistro stradale occorso il (OMISSIS) e resa nei confronti del genitore esercente la potestà sul primo, C.G., nonchè di A.M. e della Milano Assicurazioni spa.
Nessuno degli intimati deposita controricorso.
2. – il ricorso può essere trattato in camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell’art. 360-bis cod. proc. civ. (inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a) – per essere ivi rigettato per manifesta infondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono.
3. – I ricorrenti sviluppano tre motivi: un primo, di nullità della sentenza impugnata (violazione e/o falsa applicazione degli artt. 164 e 330 c.p.c.), per essere stato notificato l’appello al genitore già esercente la potestà sulla controparte, quando questa aveva però raggiunto la maggiore età nelle more del termine per impugnare; un secondo, di nullità della sentenza impugnata (violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2 e dell’art. 149 C.d.S., comma 1), negando la sussistenza di valida prova sulla non imputabilità dell’arresto tempestivo dell’automezzo tamponante, invece ritenuta dal giudice di appello; un terzo, di nullità della sentenza impugnata per vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze probatorie.
4. – Quanto al primo motivo, nonostante la giurisprudenza di legittimità sia ormai attestata sul principio dell’inammissibilità del gravame introdotto con notifica operata al genitore esercente la potestà sul figlio divenuto maggiorenne in pendenza del giudizio di primo grado o del termine per impugnare (Cass., sez. un. 28 luglio 2005 n. 15783; Cass. 15 febbraio 2007, n. 3455; Cass. 23 febbraio 2010, n. 4345; in generale, per la notifica dell’impugnazione nonostante la – non incolpevole – conoscenza dell’evento interruttivo, v., Cass. 7 gennaio 2011, n. 259):
i ricorrenti non si fanno adeguatamente carico dell’espressa ratio decidendi posta dal giudicante a fondamento della reiezione dell’eccezione di inammissibilità del gravame: tale reiezione non si basa, come prospettano i ricorrenti formulando il riepilogo del motivo (pag. 5 della sentenza) sull’ordine di rinnovazione, ma (pag.
3) sulla sostenuta ritualità dell’interruzione su conforme richiesta del genitore già esercente la potestà e quindi della successiva riassunzione; infatti, questa ratio decidendi è solo apoditticamente contestata a pie di pag. 4 del ricorso stesso, senza esplicitare però, tranne un generico e sommario – e così inidoneo – riferimento meramente temporale alla data in cui l’evento si sarebbe verificato, i motivi per i quali sarebbe errata la valutazione del giudicante;
– la nullità della notifica non avrebbe dovuto comportare peraltro la conseguenza auspicata dall’odierno ricorrente, cioè l’inammissibilità dell’appello con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado: l’inscindibilità delle cause avrebbe dovuto comportare, una volta rilevata la ritualità dell’instaurazione del contraddittorio almeno ad altro dei litisconsorti necessari, l’esigenza di disporre l’integrazione di quest’ultimo nei confronti di quello pretermesso (Cass. 19 gennaio 2007, n. 1202; Cass. 19 aprile 2011, n. 8975); cosa a cui, sia pure attraverso l’incongruo passaggio della declaratoria di interruzione e della successiva prosecuzione, risulta che le parti interessate siano state in ogni modo poste in condizione di provvedere, senza che sul punto specifico vi sia impugnazione.
5. – Così esclusa la fondatezza del primo motivo di ricorso, va pure rilevato che il secondo ed il terzo sono inammissibili, perchè confondono i profili di nullità della sentenza con quelli di violazione di legge e di vizio della motivazione, comunque tendendo ad una diversa ricostruzione del fatto in conformità delle personali valutazioni dei ricorrenti, invece sempre preclusa in sede di legittimità.
6. – In conclusione, si propone il rigetto del ricorso”.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Non sono state presentate conclusioni scritte; tuttavia, il ricorrente ha presentato memoria, ai sensi del terzo comma dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ma nessuna delle parti ha chiesto di essere ascoltata in camera di consiglio, benchè ritualmente e tempestivamente avvisata di quest’ultima.
3. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio:
– in primo luogo, di dovere rilevare l’inammissibilità del ricorso come proposto da G.F.P.: non sussiste alcun evidente interesse di questi ad impugnare la sentenza qui gravata, visto che essa non reca alcuna statuizione a lui sfavorevole e che comunque avversa la medesima nessuna doglianza egli svolge nel ricorso per cassazione;
– in secondo luogo e quanto alla posizione processuale di C. M., di dovere fare proprio il contenuto della sopra trascritta relazione, visto che le repliche alla stessa, contenute nella memoria depositata dal primo dei ricorrenti, benchè esprimano la soggettiva opinione della parte in ordine ai vizi motivazionali in cui sarebbe incorso il giudice a quo, non giustificano il superamento delle considerazioni svolte nella relazione medesima: e tanto perchè effettivamente è stato comunque integrato il contraddittorio nei confronti di uno dei litisconsorti necessari, sia pure attraverso l’incongruo passaggio procedurale dell’interruzione del processo, senza adeguata contestazione di tale specifico passaggio motivazionale della gravata sentenza; e perchè la stessa memoria del ricorrente persiste nella non consentita commistione tra profili di nullità della sentenza e quelli di violazione di legge e di vizio della motivazione.
Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ., il ricorso proposto dal G. va dichiarato inammissibile e quello proposto dal C. va rigettato; ma sulle spese del giudizio di legittimità non vi è luogo a provvedere, non avendo gli intimati qui svolto alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto da G. F.P. e rigetta il ricorso proposto da C.M.;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 5 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2011