Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17421 del 30/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 30/08/2016, (ud. 15/06/2016, dep. 30/08/2016), n.17421

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14287/2015 proposto da:

M.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ULPIANO 29,

presso lo studio dell’Avvocato LUCA ZERELLA, rappresentato e difeso

dall’avvocato PASQUALE GIARDINO, giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10333/5/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI NAPOLI SEZIONE DISTACCATA di SALERNO del 12/05/2014,

depositata il 28/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

Il contribuente M.D. ricorre con due motivi, illustrati da successive memorie, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania – sez. stacc. di Salerno – n. 10333/2014, depositata il 28 novembre 2014, che, in riforma della sentenza della CTP di Avellino, ha respinto, previa riunione, i distinti ricorsi proposti dal contribuente avverso gli avvisi di accertamento per Irpef, Iva ed Irap relativi agli anni 2007 e 2008, con i quali gli erano stati imputati maggiori ricavi ed era stata affermata la “non inerenza” di taluni costi.

La CTR, premesso che a fronte di accertamenti fondati su prelievi e versamenti in conto corrente incombe sul contribuente l’onere di contestare in modo analitico le risultanze di detti accertamenti, affermava che nel caso di specie detta prova non risultava raggiunta, essendosi il contribuente limitato a produrre ricevute informali, prive di certezza.

Con il primo motivo di ricorso il contribuente denunzia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, e dell’art. 115 c.p.c., in relazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3), lamentando che la CTR abbia erroneamente omesso di rilevare la “novità” delle eccezioni sollevate dall’Agenzia nel giudizio di appello.

La censura appare del tutto generica, e, nel merito, infondata.

Ed invero, questa Corte ha già chiarito che il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, posto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2, riguarda le eccezioni in senso tecnico ma non limita la possibilità per l’Amministrazione di difendersi dalle contestazioni già dedotte in giudizio, perchè le difese, le argomentazioni e le prospettazioni dirette a contestare la fondatezza di un’eccezione non costituiscono a loro volta eccezioni in senso tecnico (Cass. 11682/2007; 6246/2012).

Nel caso di specie l’Agenzia non risulta aver introdotto nuovi elementi che abbiano modificato o ampliato la materia del contendere e l’oggetto della controversia, limitandosi a ribadire che il contribuente non aveva assolto all’onere di superare la presunzione di riferibilità dei movimenti bancari ad operazioni imponibili, elemento che costituisce lo stesso presupposto della legittimità dell’accertamento fondato su tali accertamenti.

Con il secondo motivo, che si articola in due censure, si denunzia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 37, 38 e 41 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5).

La censura di violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5), appare inammissibile, in quanto si risolve nel riesame della valutazione delle risultanze istruttorie riservata al giudice di merito, il quale ha ritenuto che il contribuente non avesse assolto all’onere di superare la presunzione di riferibilità dei movimenti bancari ad operazioni imponibili.

Vanno del pari disattese le censure relative alla pronunzia della CTR che ha escluso la deducibilità delle spese sostenute dal contribuente per difetto di inerenza avuto riguardo alle spese di CTU in un giudizio civile, nonchè all’uso. di telefono mobile di cui non risulta provato l’utilizzo in ambito aziendale.

Risultano viceversa inammissibili, per difetto di autosufficienza, le ulteriori censure relative alla ripresa a tassazione delle spese per manutenzione ordinaria relative all’autocarro aziendale ed alle altre spese relative a beni strumentali genericamente indicate in ricorso dal contribuente.

Va invece accolta la censura del contribuente in ordine alla statuizione della CTR che ha escluso la deducibilità delle spese di ristrutturazione ed adattamento del locale in cui veniva esercitata l’attività d’impresa, sul rilievo che i relativi costi facevano capo al proprietario e non anche al comodatario.

Si osserva in contrario che, come questa Corte ha già affermato, ai fini della detrazione dell’Iva sulle ristrutturazioni degli immobili, il contribuente può portare in detrazione l’imposta assolta sulle spese di ristrutturazione dell’immobile destinato all’esercizio dell’attività d’impresa anche se non ne è proprietario, ma conduttore o comodatario, essendo irrilevanti la disciplina civilistica e gli accordi intercorsi tra le parti (Cass. 6200/2015).

Il secondo motivo di ricorso va pertanto accolto per quanto di ragione, con cassazione in parte qua della sentenza impugnata e rinvio per nuovo esame sul punto innanzi ad altra sezione della CTR, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte respinge il primo motivo di ricorso.

Accoglie Il secondo motivo, nei limiti di cui in motivazione.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra sezione della CTR della Campania, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2016

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