Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17421 del 23/07/2010

Cassazione civile sez. II, 23/07/2010, (ud. 13/05/2010, dep. 23/07/2010), n.17421

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

DI LEO NOBILE SPA, P. IVA (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA BUCCARI 18, presso lo studio dell’avvocato IMPROTA GENNARO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MANCUSI LUCIA;

– ricorrente –

e contro

Z.N., Z.G.;

– intimati –

e sul ricorso n. 13012/2005 proposto da:

Z.N., (OMISSIS), Z.G.,

(OMISSIS) elettivamente domiciliati in ROMA, P.ZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato

TROISI RENATO;

– ricorrenti –

e contro

DI LEO NOBILE SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 636/2004 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 30/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/05/2010 dal Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo;

udito l’Avvocato IMPROTA GENNARO difensore del ricorrente, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 3.10.1996 i geometri Z.N. e G., premesso di aver ricevuto unitamente all’ing. F. incarico di redigere progetto di ristrutturazione e adeguamento di opificio industriale dalla spa Di Leo Nobile, chiedevano al Tribunale di Nocera inferiore d.i. per L. 90.021.720 che veniva concesso. La Di Leo Nobile proponeva opposizione che veniva accolta con revoca del d.i. e condanna della societa’ al pagamento di Euro 4.446,00 a favore di ciascuno degli opposti.

Proponevano appello entrambe le parti e la Corte di appello di Salerno rigettava le impugnazioni con compensazione parziale delle spese e condanna per la meta’ dell’appellante principale Di Leo Nobile.

La Corte deduceva che la mancala realizzabilita’ dell’opera non incide sul diritto al compenso se non e’ provato il nesso di causalita’ tra colpa professionale ed evento negativo, che l’appellante in primo grado non aveva dedotto le censure svolte in appello e risultava nella pratica di finanziamento una integrazione della documentazione prodotta dalla societa’ e contenente il progetto dei geometri e perizia stragiudiziale asseverata dagli stessi.

Gia’ il primo giudice aveva dedotto la nullita’ dell’incarico per la parte eccedente le competenze dei geometri, liquidando solo le prestazioni effettivamente prestate. Ricorre la Di Leo Nobile spa con due motivi, variamente articolati, illustrati da memoria, resistono i Z. proponendo ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente deduce che la Corte di appello, pur richiamando la nullita’ del rapporto professionale dichiarata dal primo giudice, ha confermato la liquidazione per l’opera effettivamente prestata senza considerare che le caratteristiche della costruzione non rientravano nella competenza professionale dei geometri e conclude denunziando:

1) a- violazione del R.D. n. 274 del 1929, art. 16, della L. n. 144 del 1949, art. 57 artt. 1418, 2229, 2231 c.c.;

1) b- difetto e contraddittorieta’ della motivazione con riferimento alla categoria 1B di cui alla tariffa allegata alla L. n. 144 del 1949.

2) La mancata ammissione della prova circa il pagamento del compenso solo se si fosse ottenuto il finanziamento.

Col ricorso incidentale si denunziano vizi di motivazione e violazione degli artt. 1322, 1325, 1362, 2697 c.c., della L. n. 144 del 1999, art. 11 del R.D. n. 274 del 1929, art. 16, della L. n. 1886 del 1971, artt. 1 e 2, della L. n. 144 del 1949, art 57 essendo consentita ai geometri la progettazione di edifici per uso di industrie agricole di limitata importanza comprese piccole costruzioni accessorie in c.a..

Le censure possono esaminarsi congiuntamente e respingersi.

La sentenza impugnata ha confermato quella di primo grado, facendo riferimento alle risultanze della ctu, alla nullita’ dell’incarico per la parte che esulava dalla competenza dei geometri e alla liquidazione per le prestazioni effettivamente svolte, richiamando anche documenti ed, in particolare, perizia stragiudiziale asseverata e progetto di ristrutturazione dell’edificio redatti il (OMISSIS) dagli appellati.

Ha escluso l’esistenza di progetto esecutivo in mancanza di grafici e di relazioni di calcolo optando per l’ipotesi del progetto di massima.

Trattasi di accertamento in fatto, con motivazione sintetica ma sufficiente sia per la possibilita’ di riferimenti per relationem ai pregressi accertamenti sia perche’ non vengono dedotti dalle parti specifici e puntuali rilievi tempestivamente rivolti alla ctu sia perche’, sotto i contrapposti profili sopra esposti, si chiede un riesame della decisione impugnata con deduzioni sostanzialmente solo enunciate e non argomentate, di fronte alle quali l’essenziale “iter” argomentativo della decisione resiste.

E’ devoluta al giudice del merito l’individuazione delle fonti del proprio convincimento, e pertanto anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilita’ e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l’unico limite dell’adeguata e congrua motivazione del criterio adottato; conseguentemente, ai fini d’una corretta decisione, il giudice non e’ tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, ne’ a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 6 settembre 1995, n. 9384).

Pertanto, i vizi motivazionali in tema di valutazione delle risultanze istruttorie non sussistono se la valutazione delle prove e’ eseguita in senso difforme da quello preteso dalla parte, perche’ proprio a norma dell’art. 116 c.p.c. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare all’uopo le prove, controllarne l’attendibilita’ e la concludenza e scegliere tra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti.

Per costante insegnamento di questa Corte, in vero, il motivo di ricorso per cassazione con il quale alla sentenza impugnata venga mossa censura per vizi di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 dev’essere inteso a far valere, a pena d’inammissibilita’ ex art. 366 c.p.c., n. 4 in difetto di loro specifica indicazione, carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicita’ nel l’attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso.

Quanto alla mancata ammissione della prova circa il pagamento del compenso solo se si fosse ottenuto il finanziamento, la risposta della Corte di appello, secondo la quale non era indispensabile ai fini della decisione, e’ quanto meno incongrua, proprio perche’ la particolare natura della prestazione poteva configurare una obbligazione di risultato e non di mezzi.

Tuttavia, di fronte alla eccepita preclusione all’ammissione della prova per la mancata reiterazione della richiesta in sede di precisazione delle conclusioni (pagina nove del controricorso), nessuna utile replica ha opposto il ricorrente.

Tra l’altro, il consentito esame degli atti permette di verificare che la prova fu articolata nell’atto di opposizione al d.i., non reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, richiamata genericamente senza riportale i capitoli in appello, donde la sua inammissibilita’.

In definitiva vanno respinti sia il ricorso principale che l’incidentale, con compensazione delle spese.

P.Q.M.

LA CORTE riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010

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