Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17421 del 19/08/2011

Cassazione civile sez. VI, 19/08/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 19/08/2011), n.17421

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

IMPRESA EDILE SCAVI DI GATTI ARMANDO (OMISSIS), in persona

dell’omonimo titolare G.A., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA MECENATE 27, presso lo studio dell’avvocato DI TORRICE

ANDREINA, rappresentata e difesa dagli avvocati MOLINARI GIAMPIERO,

ANGELONE ELISA giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

IMPRESA EDILE MARCO POLO DI CANALE GEOM. ANTONIO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 151/2009 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO

dell’1/09/09, depositata il 07/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;

è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. , regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti:

“1. – G.A., quale titolare dell’omonima impresa edile, ricorre per la cassazione della sentenza n. 151/09 della Corte di appello di Campobasso, pubbl. il 7.10.10, con cui è stato rigettato il suo appello avverso la pronuncia del Tribunale di Isernia dichiarativa dell’estinzione del giudizio seguito alla sua opposizione al decreto ingiuntivo conseguito in suo danno dall’Impresa Edile Marco Polo di Canale Antonio. L’intimato non deposita controricorso.

2. – Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell’art. 360-bis cod. proc. civ. (inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a) – per essere ivi accolto per manifesta fondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono.

3. – Il ricorrente sviluppa un unitario motivo, di violazione o falsa applicazione degli artt. 305, 303, 302, 291, 307 e 154, dolendosi della dichiarazione di estinzione nonostante la tempestività del deposito del ricorso per la riassunzione, sostenendo l’inesistenza di un termine perentorio per la notifica del pedissequo decreto di fissazione dell’udienza di prosecuzione e comunque l’irrilevanza della mancata notifica entro il termine fissato con tale decreto.

4. – Per giurisprudenza consolidata (tra le ultime, v. : Cass., sez. un., 28 giugno 2006, n. 14854; Cass. 6 settembre 2007, n. 18713;

Cass. 20 marzo 2008, n. 7611; Cass. 3 settembre 2009, n. 19122; Cass. 7 luglio 2010, n. 16016):

– la riassunzione di una causa interrotta – e non proseguita spontaneamente a norma dell’art. 302 cod. proc. civ. – si attua mediante un procedimento bifasico, dapprima con il deposito del ricorso per riassunzione nella cancelleria del giudice e, quindi, previa fissazione con decreto di apposita udienza ad opera del medesimo giudice, con la notifica alla controparte del ricorso e del detto provvedimento;

– il termine perentorio di sei mesi previsto dall’art. 305 cod. proc. civ. è riferibile solo al deposito del ricorso in cancelleria, sicchè, eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca più alcun ruolo sulla fissazione successiva, ad opera del giudice, di un ulteriore termine per eseguire la notificazione prescritta dall’art. 303 cod. proc. civ.;

– ne consegue che, depositato tempestivamente il ricorso in cancelleria e così perfezionatasi la riassunzione, in caso di nullità o inesistenza della notificazione dell’atto riassuntivo, il giudice deve ordinare la rinnovazione della notifica entro un termine perentorio, come previsto dall’art. 291 cod. proc. civ.;

– soltanto il mancato rispetto di tale ulteriore termine determina l’estinzione del giudizio.

5. – La diversa giurisprudenza posta dalla Corte di appello a fondamento della reiezione del gravame attiene a differente fattispecie, relativa all’instaurazione del gravame con rito del lavoro; e comunque si articola su principi espressamente confermati quanto al sub-procedimento di interruzione del processo anche dalla giurisprudenza successiva.

6. – In conclusione, si propone l’accoglimento del ricorso, con cassazione della gravata sentenza e rinvio al giudice di secondo grado affinchè decida nel merito (essendo stata pronunciata l’estinzione dal tribunale in composizione monocratica solo dopo che la causa, precisate le conclusioni, era stata trattenuta in decisione, ai sensi dell’art. 189 cod. proc. civ.: tra le altre, v.

Cass. 29 maggio 2008, n. 14343 e Cass. 11 novembre 2010, n. 22917)”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Non sono state presentate conclusioni scritte, nè memorie, nè alcuna delle parti ha chiesto di essere ascoltata in camera di consiglio, benchè ritualmente e tempestivamente avvisata di questa.

3. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione.

Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ., il ricorso va accolto, con cassazione della gravata sentenza e rinvio alla Corte di appello di Campobasso, in diversa composizione, affinchè esamini nel merito la controversia e provveda sulle spese dell’intero giudizio, comprese quelle di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la gravata sentenza e rinvia alla Corte di appello di Campobasso, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2011

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