Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17421 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. lav., 17/06/2021, (ud. 19/02/2020, dep. 17/06/2021), n.17421

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18708/2016 proposto da:

B.R., in proprio, già titolare della ditta individuale,

denominata “IL GIOCO ALBERGO RISTORANTE di R.B.”,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE MONTAGNE ROCCIOSE, 69,

presso lo studio dell’avvocato ROSALIA MANGANO, rappresentato e

difeso dagli avvocati GIUSEPPE CONTI, EMANUELA MANINI;

– ricorrente –

contro

U.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI, 123,

presso lo studio dell’avvocato BENEDETTO SPINOSA, rappresentato e

difeso dagli avvocati STEFANIA CORSINI, ALESSANDRA TOCCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 155/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 01/03/2016 R.G.N. 272/2015.

 

Fatto

RILEVATO

che la Corte di Appello di Firenze, con sentenza pubblicata in data 1.3.2016, accogliendo parzialmente il gravame interposto da B.R., nei confronti di U.S., avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede n. 386/2015, resa il 24.3.2015, ha dichiarato che quest’ultimo ha lavorato alle dipendenze dell’impresa individuale del B. dal 21.2.2005 al 26.6.2008 come commis di cucina di sesto livello del CCNL pubblici esercizi dalle 9.30 alle 17.30, nei giorni di apertura del locale sino a tutto il mese di dicembre 2007; con orario ordinario contrattuale nel periodo successivo sino alla cessazione del rapporto e, dalle 9.30 sino alle 23.30, nei giorni di apertura del locale nei mesi di luglio e di agosto di ciascun anno -, ed ha condannato l’appellante a corrispondere al lavoratore le differenze retributive conseguenti, anche a titolo di straordinario e TFR, “confermando la sentenza impugnata in punto di indennità sostitutiva del preavviso”, riconosciuta dal primo giudice;

che per la cassazione della sentenza ricorre B.R., “in proprio, già titolare della ditta individuale “il Giogo Albergo Ristorante di R.B.”, cessata”, articolando tre motivi, cui U.S. resiste con controricorso;

che sono state depositate memorie nell’interesse del lavoratore; che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso, si deduce: 1) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “in relazione all’art. 132 c.p.c., artt. 2697 e 2108 c.c., omessa motivazione; omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, che sono stati oggetto di discussione tra le parti; motivazione apparente per il contrasto tra affermazioni inconciliabili; motivazione perplessa ed oggettivamente incomprensibile”, e si lamenta che la Corte di merito, “in punto di orario di lavoro” sarebbe giunta alla decisione impugnata, “in parte attraverso omissioni motivazionali, in parte attraverso un percorso motivazionale solo apparente, nonchè connotato da contrasti irriducibili tra le affermazioni da lei stessa rese a sostegno del ragionamento”, omettendo “di considerare le numerose giornate non lavorate da S. nei periodi di chiusura del locale e, conseguentemente, ogni motivazione su tale aspetto della questione, oggetto di specifica deduzione da parte dell’odierno ricorrente”; 2) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2118,2119 c.c. e art. 115 c.p.c., perchè i giudici di secondo grado, a sostegno della spettanza dell’indennità sostitutiva del preavviso al lavoratore avrebbero errato, in quanto non avrebbero tenuto conto del fatto che quest’ultimo, per vantare un diritto ad ottenere la predetta indennità, avrebbe dovuto non solo dedurre la tardiva contestazione, ma anche provare la illegittimità del licenziamento; 3) “Violazione del principio di soccombenza, in tema di spese, diritti ed onorari del giudizio” e si deduce che, “in base ai principi preposti alla condanna alle spese, diritti ed onorari del giudizio, la Corte avrebbe dovuto addebitare tali oneri al ricorrente o, nella peggiore delle ipotesi, compensarli integralmente fra le parti, poichè il lavoratore, già in esito al giudizio di secondo grado è da considerare sostanzialmente parte soccombente”;

che il primo motivo – che censura vizi di motivazione in relazione alla valutazione delle risultanze istruttorie ed altresì “omessa motivazione; motivazione perplessa ed oggettivamente incomprensibile” asseritamente posta a fondamento della decisione impugnata – non può essere accolto, sia perchè, all’evidenza, finalizzato ad ottenere un nuovo esame del merito, non consentito in questa sede, sia per la non conferenza del parametro normativo che si assume violato. Ed invero, non viene indicato il fatto storico (cfr. Cass. n. 21152/2014), con carattere di decisività, che sarebbe stato oggetto di discussione tra le parti e che la Corte di Appello avrebbe omesso di esaminare; nè, tanto meno, si fa riferimento, alla stregua della pronunzia delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, ad un vizio della sentenza “così radicale da comportare”, in linea con “quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della pronunzia per mancanza di motivazione”, non potendosi configurare, nella fattispecie, un caso di motivazione apparente o di mancanza di motivazione, da cui conseguirebbe la non idoneità della sentenza a consentire il controllo delle ragioni poste a fondamento della stessa, dato che la Corte di merito è pervenuta alla decisione oggetto del giudizio di legittimità con argomentazioni analitiche, del tutto condivisibili e scevre da vizi logico-giuridici (si vedano, in particolare, al riguardo, le pagg. 4-6 della sentenza impugnata, in cui vengono vagliate adeguatamente le risultanze istruttorie anche con riferimento ai giorni di lavoro di S.U. ed all’orario dallo stesso osservato);

che il secondo motivo – che attiene “alla indennità di preavviso già riconosciuta dal primo giudice in ragione della ritenuta illegittimità del licenziamento intimato al lavoratore, sebbene non impugnato” – non è fondato; al riguardo, va osservato che la Corte di merito ha sottolineato che “l’appellante non si duole specificamente del principio di diritto richiamato dal Tribunale a fondamento della sussistenza del diritto vantato dal lavoratore e che prescinde dalla avvenuta impugnazione del licenziamento (Cass. n. 2318/2004)”, ma “piuttosto denuncia vizio di ultrapetizione”. Pertanto, rebus sic stantibus, correttamente i giudici di secondo grado hanno affermato che “l’appello, così delimitato sul punto, è all’evidenza infondato, tenuto conto di quanto chiaramente denunciato alla pagina 6) del ricorso introduttivo del S. con riguardo alla illegittimità, per tardività, della sanzione disciplinare irrogata”; peraltro, il ricorrente non ha prodotto (e neppure indicato come documento offerto in comunicazione unitamente al ricorso per cassazione), nè trascritto, l’atto di gravame, dal quale, eventualmente, poter evincere la corretta censura della riconosciuta indennità di preavviso; e ciò, in violazione del principio (arg. ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), più volte ribadito da questa Corte, che definisce quale onere della parte ricorrente quello di indicare lo specifico atto precedente cui si riferisce, in modo tale da consentire alla Corte di legittimità di controllare ex actis la veridicità delle proprie asserzioni prima di esaminare il merito della questione (v., ex plurimis, Cass. nn. 10551/2016; 14541/2014; 23675/2013; 1435/2013). Per la qual cosa, questa Corte non è stata messa in grado di apprezzare la veridicità delle doglianze mosse al procedimento di sussunzione operato dai giudici di seconda istanza, che si risolvono, quindi, in considerazioni di fatto e sfornite di qualsiasi delibazione probatoria (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 24374/2015; 80/2011);

che neppure il terzo motivo può essere accolto, poichè la Corte territoriale ha motivato la compensazione delle spese del grado nella misura della metà, in ragione del parziale accoglimento dell’appello; inoltre, alla stregua dei costanti arresti giurisprudenziali di legittimità, la statuizione sulle spese di lite è sindacabile in questa sede esclusivamente nell’ipotesi in cui le stesse vengano poste a carico della parte totalmente vittoriosa (la qual cosa non è avvenuta nella fattispecie) ed esulando dal potere di controllo della Suprema Corte la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nel caso di soccombenza reciproca che in quello in cui sussistano altri giusti motivi, in quanto tale valutazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 24502/2017; 8421/2017; 15317/2013);

che, per tutto quanto innanzi esposto, il ricorso va respinto;

che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, secondo quanto specificato in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella udienza camerale, il 19 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

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