Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17420 del 28/06/2019

Cassazione civile sez. III, 28/06/2019, (ud. 14/03/2019, dep. 28/06/2019), n.17420

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMEMNDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29057-2017 proposto da:

M.L., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

DOMENICO VERNILLO;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo procuratore speciale,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA 292, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO BALDI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

D’ALTERIO LOGISTICA SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4245/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 07/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/03/2019 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.L. conveniva la UGF Assicurazioni s.p.a. e la D’Alterio logistica s.r.l., quale proprietaria di un autocarro, per ottenere il risarcimento dei danni cagionati dal mezzo del convenuto a un suo autoveicolo.

Il giudice di pace rigettava la domanda ritenendo intervenuta la prescrizione, non interrotta dalla prodotta raccomandata di messa in mora dell’ente assicurativo, della quale rilevava l’inattendibilità per alterazione di due numeri identificativi della stessa.

Il tribunale rigettava l’appello osservando che: la sentenza di primo grado doveva ritenersi pronunciata secondo equità, stante il valore della causa; l’appello era quindi ammissibile solo nei limiti della motivazione apparente oltre che della violazione dei principi regolatori della materia; la motivazione del primo giudice non poteva considerarsi apparente avendo valorizzato l’obiettiva alterazione della cartolina che avrebbe dovuto attestare la ricezione della raccomandata contenente la richiesta risarcitoria; quanto ai principi regolatori della materia, doveva considerarsi infondata la tesi dell’appellante secondo cui, comunque, l’eccezione di prescrizione sarebbe stata inefficace perchè sollevata solo dall’assicuratore e non anche dall’altro convenuto, litisconsorte necessario, rimasto contumace.

Avverso questa decisione ricorre per cassazione M.L. formulando quattro motivi.

Resiste con controricorso la Unipol s.p.a., già UGF s.p.a..

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2938 e 2939 c.c., art. 144, c.a.p., art. 112 c.p.c., poichè il tribunale avrebbe errato omettendo di dichiarare l’inefficacia dell’eccezione di prescrizione non sollevata dall’appellato rimasto contumace e litisconsorte necessario, finendo per rilevarla in tal modo d’ufficio.

Con il secondo motivo si prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso, la manifesta illogicità e mera apparenza della motivazione, in violazione dell’art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c., n. 4, poichè il tribunale avrebbe errato omettendo di rilevare il difetto di nesso tra l’assunta irregolarità della cartolina relativa alla raccomandata e l’effettiva ricezione della stessa da parte dell’assicuratore, desumibile dalla corrispondenza con la ricevuta di invio.

Con il terzo motivo si prospetta l’omesso esame di un motivo di appello, la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la violazione e falsa applicazione dell’art. 145, c.a.p., art. 339 c.p.c., comma 3, poichè il tribunale avrebbe omesso di esaminare la censura formulata nel secondo grado concernente la possibilità di evincere la ricezione della messa in mora dalla corrispondenza tra la ricevuta di invio e la cartolina di ritorno della discussa raccomandata, che registrava un mero ricalco dei due numeri ritenuti erroneamente alterati.

Con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727,2728,2729 e 2697 c.c., poichè il tribunale avrebbe errato omettendo di considerare che dalla presenza della ricevuta di invio e della cartolina di ritorno della raccomandata in uno alla presunzione di regolare funzionamento del servizio postale, avrebbe potuto e dovuto desumersi, in difetto di prove contrarie, la ricezione della messa in mora.

2. Il secondo, terzo e quarto motivo debbono esaminarsi prioritariamente e congiuntamente per logica espositiva e connessione. Essi sono in parte inammissibili, in parte infondati.

Il tribunale, secondo quanto anticipato, ha affermato che:

– la pronuncia del giudice di pace era secondo equità, in ragione dei limiti di valore;

– i limiti di ammissibilità dell’appello erano quindi quelli dell’art. 339 c.p.c., comma 3, quali intesi, nel caso, con riferimento alla motivazione apparente e alla violazione dei principi regolatori della materia;

– la motivazione non era apparente essendo stata valorizzata “l’obiettiva alterazione della cartolina attestante la ricezione da parte dell’assicuratore della raccomandata con la quale veniva richiesto il risarcimento del danno”;

– i principi regolatori della materia non erano stati violati anche perchè non vi erano ostacoli all’efficacia estintiva dell’eccezione di prescrizione da parte del litisconsorte necessario costituito, in ipotesi di contumacia dell’altro.

Non viene quindi censurata la ricostruzione dei limiti di appellabilità, mentre si sostiene che non sarebbero stati vagliati e apprezzati gli effettivi motivi di appello sull’apparenza motivazionale e sulla violazione dei principi regolatori, parametrati, innanzi tutto, sul fatto che l’assunta irregolarità, qualunque essa fosse stata, alterazione, contraffazione o ricalcatura, non avrebbe impedito la ricezione, confermata dalla corrispondenza con la ricevuta di invio.

Così facendo, però, la complessiva critica si rivela per un verso inammissibile ex art. 348 ter c.p.c., comma 5, per altro verso infondata, perchè il tribunale ha condiviso il riscontro fattuale dell’alterazione della cartolina di ritorno, qualificandola “obiettiva”, e, implicitamente quanto univocamente, il conseguente accertamento della mancanza di idonea quanto necessaria prova della ricezione della raccomandata inviata. Dal che derivava l’assorbimento delle altre questioni agitate sul punto.

Per ciò che concerne l’affermata violazione del regime dell’onere della prova e delle presunzioni, esse non possono ritenersi sussistenti per le medesime ragioni appena rilevate, atteso che il difetto di prova è ricaduto sul soggetto che la doveva offrire, e la presunzione di recapito della raccomandata, quand’anche ipotizzabile, è stata superata, nella logica dell’accertamento fattuale dei giudici di merito, dal riscontro della descritta irregolarità.

Fuori di questo perimetro, residua solo un tentativo di rilettura delle risultanze istruttorie, comunque inammissibile in questa sede di legittimità.

3. Resta pertanto da esaminare il primo motivo, che si traduce nell’ipotizzata violazione di legge, e in particolare dei principi regolatori della materia, quanto all’operatività dell’eccezione di prescrizione sollevata dal solo assicuratore per la r.c.a. e non anche dall’assicurato.

3.1. Le parti hanno entrambe richiamato e discusso l’ordinanza interlocutoria di questa Corte 23 dicembre 2015 n. 25967, con cui si erano prospettate alle Sezioni Unite alcune questioni tra cui quella della portata in tesi estensiva dell’eccezione di prescrizione svolta dall’assicuratore quanto alla posizione dell’assicurato.

3.1.1. In primo luogo, quindi, non può esservi alcun dubbio sulla piena legittimità dell’eccezione sollevata dal primo, affatto inefficace solo perchè non la sollevi anche il secondo.

3.1.2. In secondo luogo, quanto all’effetto estensivo dell’eccezione, nel provvedimento di questa Corte appena citato si dava conto dell’esistenza di due orientamenti:

-secondo il primo, l’eccezione avrebbe effetto solo interno, tra l’assicuratore e il debitore assicurato, responsabile civile (Cass., Sez. U., 24/07/1981, n. 4779, Cass., 09/04/2001, n. 5262, che estese la conclusione nella specifica materia in esame; tali arresti sono stati affiancati, dall’ordinanza citata, a Cass., 07/05/2014, n. 9858, specificando, però, che questa pronuncia concerneva il diverso rapporto tra impresa in l.c.a. e impresa designata, basandosi pertanto sul disposto dell’art. 1310 c.c., e non – anche – su quello dell’art. 2939, c.c.);

– ad avviso del secondo, si verificherebbe l’effetto estensivo dell’eccezione di prescrizione tutte le volte in cui la mancata estinzione del rapporto obbligatorio nei confronti del condebitore, possa produrre effetti pregiudizievoli per l’eccipiente, come appunto nel caso dell’assicuratore r.c.a., coobbligato solidale con il responsabile del sinistro, facendosi leva, in particolare, sul disposto dell’art. 2939 c.c. (Cass., 09/06/2014, n. 12911, Cass., 12/09/2011, n. 18648, che riprendono le fila di Cass., 22/03/2007, n. 6934).

L’ordinanza in parola sottolineava che questo secondo orientamento era il più recente.

Le Sezioni Unite non esaminarono la questione, assorbita da una pronuncia di inammissibilità (Cass., Sez. U., n. 6959 del 2017), ma deve osservarsi che l’orientamento più prossimo, condivisibilmente non risulta più disatteso e può dunque qui riconfermarsi.

In effetti, la riassunta ricostruzione, come detto, valorizza in senso compiuto la portata sistematica dell’art. 2939 c.c..

3.2. In conclusione:

a) l’eccezione di prescrizione sollevata dall’assicuratore non diviene inefficace per il fatto che non sia stata opposta dall’assicurato litisconsorte contumace, posto che l’inscindibilità processuale delle posizioni non può incidere, neppure sotto il profilo soggettivo, sul regime sostanziale dell’istituto;

b) l’eccezione così sollevata ha il descritto effetto estensivo;

c) il profilo sub b) conferma quello sub a).

3. Le spese seguono la soccombenza.

Sussistono i presupposti “ratione temporis” per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali del controricorrente liquidate in Euro 900,00, oltre a Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% di spese forfettarie, oltre accessori.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA