Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17420 del 23/07/2010

Cassazione civile sez. II, 23/07/2010, (ud. 13/05/2010, dep. 23/07/2010), n.17420

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6409-2005 proposto da:

R.P., (OMISSIS), V.I.,

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, P.LE MEDAGLIE

D’ORO 72, presso lo studio dell’avvocato CIUFO CLAUDIO, rappresentati

e difesi dall’avvocato CIUFO FRANCO;

– ricorrenti –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS) P. IVA

(OMISSIS), in persona dell’Amministratore Dott. C.

C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI VERALLI 4,

presso lo studio dell’avvocato RENDA RENATO, rappresentato e difeso

dall’avvocato MANDARA ALFONSO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 21/2004 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 20/01/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/05/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato Franco CIUFO difensore dei ricorrenti che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso, è presente anche l’Avvocato CATALDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 15.1.2002 al Tribunale di Nocera Inferiore i coniugi R.P. ed V.I. esponevano di essere comproprietari in virtù di atto pubblico in notar Diliegro del (OMISSIS), rep. 53175. racc. 6068, di un locale deposito al piano seminterrato del fabbricato in (OMISSIS), denonimato condominio (OMISSIS); che l’accesso carrabile all’area comune, antistante al locale deposito, avveniva da (OMISSIS) mentre quello pedonale era consentito anche su (OMISSIS) attraverso un cancello che accedeva ad una rampa, anch’essa di proprietà comune;

soggiungevano che sin dall’acquisto e fino alla fine del giugno 2001, essi ed i precedenti possessori avevano sempre posseduto e goduto, continuamente ed ininterrottamente, del passaggio pedonale attraverso il cancello munito di catena con lucchetto la cui chiave era in possesso dei ricorrenti; che durante il (OMISSIS) il condominio (OMISSIS), in assenza dei ricorrenti per le ferie estive, aveva fatto saldare il cancello, impedendo il passaggio dall’area antistante al locale alla rampa conducente su (OMISSIS); che, rientrati dalle ferie, avevano richiesto all’amministratore la riapertura ma questi aveva comunicato che il cancello sarebbe stato riaperto solo temporaneamente in occasione dei lavori di straordinaria manutenzione, confermando, in tal modo, lo spoglio. Chiedevano la reintegra nel godimento del passaggio da realizzarsi dissaldando il cancello.

Il condominio resisteva, contestando la titolarità di alcuna servitù di passaggio, negando in fatto detto esercizio e deducendo la saldatura da svariati decenni, sia pure con una apertura temporanea durante i lavori di ristrutturazione. Il giudice adito ordinava dì dissaldare il cancello e di consentire il passaggio, con condanna alle spese.

Proponeva appello il condominio, resistevano gli appellati e la Corte di appello di Salerno, con sentenza 21/04, rigettava la domanda con condanna alle spese, osservando che il primo giudice aveva fondato il decisum sull’informatore D.L.P., dichiarato attendibile per la sua appartenenza all’arma, circostanza irrilevante perchè aveva riferito come privato cittadino e non nell’ambito delle proprie funzioni; invece era inattendibile perchè genero degli appellati.

Il R. non aveva mostrato le chiavi, la circostanza dedotta non giovava alla V. disabile ed altra informatrice aveva smentito l’assunto del D.L..

Anche altro informatore era smentito dal comportamento processuale del R. che non aveva mostrato al giudice le chiavi.

Vi erano tracce di pregressa saldatura.

Erano da escludere lo spoglio violento, la clandestinità e l’animus spoliandi.

Ricorrono R. e V. con sei motivi, resiste il condominio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si deduce violazione degli artt. 1140 e 1168 c.c., art. 3 Cost. per avere la Corte territoriale escluso la legittimazione della V. senza considerare che si può possedere per mezzo di altri.

Col secondo motivo si lamenta violazione degli artt. 246 e 247 c.p.c. dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza 248/1974, che non consente una aprioristica valutazione di non credibilità delle persone indicate.

Col terzo motivo si deduce violazione degli artt. 1168 e 2697 c.c..

Il condomino ha riconosciuto di aver fatto saldare il cancello nel (OMISSIS) e non vi è prova di una precedente dissaldatura e che la saldatura sia avvenuta alla luce del giorno.

Col quarto motivo si lamentano illogicità, incocrenza ed incompletezza della motivazione in relazione ad una dichiarazione del R. ed allo stato dei luoghi.

Col quinto motivo si lamenta violazione degli artt. 115, 245 e 356 c.p.c. per non essere stata disposta senza motivazione la prova sui capitoli a, b, e, d, e indicati.

Col sesto motivo si lamentano gli stessi vizi per non essere stati valutati alcuni elementi essenziali e per non essere stata mai chiesta l’esibizione delle chiavi.

E’ preliminare all’esame delle censure la considerazione che è devoluta al giudice del merito l’individuazione delle fonti del proprio convincimento, e pertanto anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l’unico limite dell’adeguata e congrua motivazione del criterio adottato; conseguentemente, ai fini d’una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, nè a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 6 settembre 1995, n. 9384).

Pertanto, i vizi motivazionali in tema di valutazione delle risultanze istruttorie non sussistono se la valutazione delle prove è eseguita in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè proprio a norma dell’art. 116 c.p.c. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare all’uopo le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere tra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti.

Per costante insegnamento di questa Corte, in vero, il motivo di ricorso per cassazione con il quale alla sentenza impugnata venga mossa censura per vizi di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 dev’essere inteso a far valere, a pena d’inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 4 in difetto di loro specifica indicazione.

carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nell’attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso.

Ciò premesso, è preliminare l’esame del quinto motivo che merita accoglimento posto che le circostanze articolate e riportate potevano essere decisive per la valutazione di uno stato di fatto tutelabile.

tanto più che la prima decisione era conseguenza di una delibazione sommaria con valutazione di informatori, senza alcuna indicazione circa l’ammonimento sulle conseguenze di dichiarazioni mendaci.

Ciò imponeva alla Corte di appello una puntuale motivazione sul diniego della prova.

In definitiva va accolto il quinto motivo, con assorbimento degli altri.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quinto motivo, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia per un nuovo esame e per le spese alla Corte di appello di Salerno, altra sezione.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010

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