Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17420 del 19/08/2011
Cassazione civile sez. VI, 19/08/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 19/08/2011), n.17420
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
SOCIETA’ RISANAMENTO SPA (OMISSIS) (di seguito la Risanamento) in
persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante,
elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso
lo studio dell’avvocato MANFREDONIA MASSIMO, che la rappresenta e
difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
VENTITRE’ SETTEMBRE SRL in persona dell’amministratore unico legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PASUBIO 11,
presso lo studio dell’avvocato PIETRAMELLARA GIANCARLO, rappresentata
e difesa dall’avvocato COLACINO VINCENZO, giusta delega in calce al
controricorso;
– controricorrente –
contro
DOANCH SRL in persona dell’amministratore unico e legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA N.
RICCIOTTI 9, presso lo studio dell’avv. VINCENZO COLACINO, che la
rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 3502/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del
18.9.09, depositata il 03/11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO
BASILE.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti:
“1. – La Risanamento spa ricorre per la cassazione della sentenza n. 3502/09 del 3.11.09 della Corte di appello di Roma, con cui è stato accolto l’appello della Ventitrè Settembre srl avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 25073 del 18.12.08, così qualificando illegittima la clausola del contratto di locazione di immobile ad uso non abitativo intercorso tra le parti, che aveva fissato la misura del canone in violazione della L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 32.
Deposita “ricorso”, deducendo la sua qualità di interventrice pretermessa nella gravata sentenza, la Do.An.Ch. srl, cui resiste con controricorso la Risanamento spa; non svolge attività difensiva, invece, l’originaria intimata.
2. – Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell’art. 360-bis cod. proc. civ. (inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a) – per essere ivi dichiarato inammissibile, alla stregua delle considerazioni che seguono.
3. – I due ricorsi, siccome proposti avverso la medesima sentenza, devono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ. 4. – La ricorrente Risanamento spa sviluppa due motivi di cassazione:
un primo, di violazione o falsa applicazione della L. 27 luglio 1978, n. 392, artt. 32 e 79 ritenendo che la predeterminazione in misura differenziata, benchè crescente, del canone per i trienni successivi di durata del contratto, sia legittima e conforme alla più recente giurisprudenza di questa Corte; un secondo, di vizio di motivazione, reputando viziata la ricostruzione – operata dalla Corte territoriale – della volontà elusiva della norma dell’art. 32 legge cit. in base alla mancata fissazione globale ed unitaria del canone ed alla carenza di indicazione di fattori oggettivi cui ancorarne la diversa misura.
5. – Dal canto suo, la ricorrente Do.An.Ch. lamenta congiuntamente una violazione di legge (relativa agli artt. 132, 105 e 111, nonchè 112, cod. proc. civ.) ed un’omessa motivazione su fatto decisivo, consistente nella sua pretermissione nella gravata sentenza, nonostante il dispiegato intervento.
6. – Il ricorso della Risanamento è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis cod. proc. civ., n. 1:
6.1. la giurisprudenza consolidata di questa Corte ammette ormai la legittimità della determinazione convenzionale del canone in misura differenziata in misura crescente per frazioni successive di tempo nell’arco del rapporto, oppure ancorata ad elementi predeterminati idonei ad influire sul sinallagma contrattuale, purchè però non risulti una volontà contrattuale elusiva del meccanismo della L. n. 392 del 1978, art. 32 (Cass. 23 febbraio 2007, n. 4210, ripresa da Cass. 24 agosto 2007, n. 17964 e da Cass. 13 maggio 2010, n. 11608);
a ben leggere la motivazione di Cass. 5 marzo 2009, n. 5349, richiamata dalla ricorrente, la conclusione è del resto confermata in tali sensi;
6.2. ebbene, la Corte territoriale motiva in fatto proprio sulla sussistenza della volontà di perseguire lo scopo di neutralizzare gli effetti della svalutazione (primi cinque e soprattutto quinto paragrafo della terza facciata), così affermando la sussistenza del presupposto di esclusione della legittimità della clausola di determinazione del canone c.d. differenziato;
6.3. avverso tale valutazione in fatto, complessivamente considerata, non è consentito un riesame in questa sede, risolvendosi essa in apprezzamento di merito su almeno tre circostanze tra loro congiuntamente esaminate, non inficiato da evidenti vizi logici o giuridici.
7. – Tanto comporta l’infondatezza manifesta del primo motivo e l’inammissibilità del secondo.
8. – Quanto al ricorso della Do.An.Ch., esso è inammissibile, perchè, in difetto del principio di autosufficienza del ricorso, non contiene la trascrizione degli atti sulla cui base rilevare l’eventuale fondatezza della doglianza: e tanto anche a voler tralasciare che il lacunoso cenno all’intervento già dispiegato non consente neppure, non contenendo alcuna menzione delle conclusioni svolte con il relativo atto, di apprezzare la sussistenza di un giuridico interesse all’impugnazione.
9. – In conclusione, si propone, previa riunione, la declaratoria di inammissibilità dei due ricorsi e, quanto al primo motivo del ricorso della Risanamento, ai sensi dell’art. 360-bis cod. proc. civ., n. 1″.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Non sono state presentate conclusioni scritte, nè memorie, nè alcuna delle parti ha chiesto di essere ascoltata in camera di consiglio, benchè ritualmente e tempestivamente avvisata di quest’ultima.
3. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione.
Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ., i due ricorsi vanno riuniti, riguardando la stessa sentenza ed ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., per essere dichiarati inammissibili;
cosa che rende di giustizia la compensazione delle spese del giudizio di legittimità, non avendo del resto l’altra intimata svolto alcuna attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili; compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 5 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2011